COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al Piano degli insediamenti produttivi area industriale di Pievesestina "Comparto C11- Fase 2 - Zona D16", sito in localita' Pievesestina di Cesena
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al
- progetto: Piano degli insediamenti produttivi area industriale di
Pievesestina "Comparto C11- Fase 2 - Zona D16", sito in localita'
Pievesestina di Cesena;
- localizzato: Cesena;
- presentato da: Societa' SAPRO SpA.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 90005/605 del 30/12/2003, ha assunto la seguente
decisione:
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dcll'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni; in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto concernente la
realizzazione del Piano degli insediamenti produttivi area
industriale di Pievesestina "Comparto C11 - Fase 2 - Zona D16" - sito
in localita' Pievesestina di Cesena, presentato da SAPRO SpA,
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) lo schema di Convenzione dovra' espressamente prevedere, negli
interventi edilizi promossi dai soggetti assegnatari, la
progettazione e l'obbligo della realizzazione di reti idriche duali
e, nel caso in cui l'attuazione delle previsioni
artigianali/industriali preceda l'effettiva operativita'
dell'acquedotto industriale, dovranno essere definiti, sempre
all'interno della Convenzione, precisi termini temporali entro i
quali far decorrere l'obbligo di allacciamento delle attivita'
insediate all'acquedotto industriale;
2) verificato che nella Tavola dei Sistemi PS 2.1.4. dell'approvato
PRG del Comune di Cesena l'area del comparto in questione non e'
compresa nella perimetrazione del territorio urbanizzato, si richiede
l'individuazione nelle tavole di PIP delle fasce di rispetto
stradale, cosi' come definite dal nuovo Codice della strada, ed il
recepimento del dispositivo di inedificabilita' delle stesse;
3) posto che le quote di verde pubblico devono essere localizzate in
maniera tale da garantire la fruizione pubblica, evitando eccessivi
frazionamenti e localizzazioni negli spazi di risulta della
viabilita' e/o dei percorsi stradali, dovra' essere garantita una
dotazione di verde pubblico pari al 10% della superficie territoriale
del comparto, escludendo dal computo del predetto standard le aree
spartitraffico e quelle interne alle rotatorie, nonche' quelle
intercluse da sedi viarie;
4) l'utilizzo dell'accesso all'area di lottizzazione attraverso lo
svincolo di Via Fossalta e' subordinato all'avvenuto potenziamento
della viabilita' compresa tra lo svincolo stesso e la Via Dismano ed
alla contestuale attuazione delle necessarie opere che garantiscano
condizioni di sicurezza degli egressi/ingressi da e per la Via
Dismano, sul cui tratto in questione, compreso tra l'incrocio della
Via Corelli e la rotonda Saragat - si rammenta - sono previsti
imminenti interventi di messa in sicurezza conseguenti all'Accordo di
programma, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20,
approvato con decreto del Presidente della Provincia prot. gen. 29132
del 24/4/2002, stipulato tra il Comune di Cesena, la Provincia di
Forli'-Cesena ed il Gruppo Fruttadoro - Orogel, in variante alla
pianificazione urbanistica;
5) si ritiene che, al fine di perseguire adeguati valori del livello
e della portata di servizio della strada ed effettivi margini di
sicurezza per gli utenti, sia quantomeno necessario prevedere una
riqualificazione della Via San Cristoforo, dalla rotatoria sulla SP
140 fino all'attuale innesto alla secante, che preveda una
composizione della carreggiata stradale pari a quella prevista per la
categoria FI - locale di ambito extraurbano - come precisata dal DM 5
novembre 2001 "Norme geometriche per la costruzione delle strade",
prevedendo pertanto una larghezza delle corsie di 3,50 metri e delle
banchine laterali di almeno 1,00 metro, per una larghezza complessiva
della piattaforma, esclusi i margini ed i cigli erbosi, di
complessivi 9,00 metri;
6) durante tutte le fasi di cantiere previste, dovranno essere messi
in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni
sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti
in conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee (rilevati, barriere mobili), al fine
di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimita' dei
ricettori presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro
attivita';
7) in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere
rispettato quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
8) richiamata la delibera di Consiglio n. 175 del 30/7/2002 del
Comune di Cesena di approvazione del PIP in oggetto, nella parte in
cui, in risposta alle osservazioni pervenute, si afferma che al
momento della formazione della graduatoria dovra' essere verificato
l'impatto delle attivita' delle aziende richiedenti, sotto il profilo
acustico, del traffico e delle emissioni in atmosfera, evitando
l'insediamento delle attivita' piu' critiche nei lotti contigui alle
abitazioni esistenti, si prescrive che tra i criteri di assegnazione
dei singoli lotti debba essere prevista la valutazione previsionale
dell'impatto acustico delle attivita' delle aziende richiedenti.
Sulla base di tali valutazioni dovra' essere regolamentato
l'insediamento delle singole attivita' nell'area ubicando le
attivita' maggiormente rumorose nei lotti centrali dell'area di
progetto, le attivita' mediamente rumorose nei lotti intermedi e le
attivita' a minor impatto acustico nei lotti contigui alle abitazioni
esistenti;
9) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e di
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di assicurare il
rispetto di tutti limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica;
10) dovranno inoltre essere previste le seguenti misure di
mitigazione: - umidificazione continua delle aree di accesso all'area
durante i mesi piu' aridi; - umidificazione del materiale trasportato
dai camion; - copertura del carico trasportato mediante teloni; - si
dovra' provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei depositi
di accumulo provvisorio e delle vie di transito alle aree di scavo
non asfaltate;
b) di quantificare in Euro 1492,61, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e sucessive
modificazoni ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di trasmettere la presente delibera a SAPRO SpA ed al Settore
Sviluppo Economico del Comune di Cesena;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
Territoriale per il seguito di competenza.