DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 322
Approvazione dell'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: terzo stralcio"
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'art. 34,
"Accordi di programma";
- la L.R. 26 luglio 1988, n. 30, "Costituzione del Sistema
informativo regionale";
- il "Documento di politica economico-finanziaria 2002- 2004" della
Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'obiettivo, riconfermato e
ulteriormente consolidato nel DPEF 2003-2005, di "efficienza del
sistema regionale e territoriale", da raggiungere attraverso progetti
infrastrutturali e di sistema, in particolare per quanto riguarda le
reti telematiche;
- il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2002",
approvato con delibera della Giunta regionale n. 828 del 27 maggio
2002, e il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2003",
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1546 del 28 luglio
2003, ed in particolare i principi e gli obiettivi, ivi contenuti:
- di confronto con i diversi settori della Amministrazione regionale
e con il sistema delle Autonomie locali e con le loro associazioni;
- di rafforzamento di un sistema a rete delle pubbliche
Amministrazioni della regione, in linea con quanto disposto dalla
citata L.R. 30/98, agli articoli 8 e 9;
considerato che, con delibera n. 2253 del 10 novembre 2003, la Giunta
regionale ha approvato l'"Accordo di programma quadro ôRete privata
delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: terzo
stralcio'", nel testo allegato al presente decreto, da sottoscriversi
da parte degli Enti elencati in allegato al citato atto e/o dalle
loro Associazioni e Unioni;
dato atto che, corrispondentemente a quanto stabilito dalla citata
delibera della Giunta regionale 2253/03, l'"Accordo di programma
quadro ôRete privata delle pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna: terzo stralcio'" e' stato sottoscritto dai
rappresentanti dei seguenti Enti:
- Regione Emilia-Romagna;
- Provincia di Modena;
- Comune di Bastiglia;
- Comune di Bomporto;
- Comune di Campogalliano;
- Comune di Camposanto;
- Comune di Carpi;
- Comune di Castelfranco Emilia;
- Comune di Castelnuovo Rangone;
- Comune di Castelvetro di Modena;
- Comune di Cavezzo;
- Comune di Concordia sulla Secchia;
- Comune di Finale Emilia;
- Comune di Fiorano Modenese;
- Comune di Formigine;
- Comune di Maranello;
- Comune di Medolla;
- Comune di Mirandola;
- Comune di Modena;
- Comune di Nonantola;
- Comune di Novi di Modena;
- Comune di Ravarino;
- Comune di San Cesario sul Panaro;
- Comune di San Felice sul Panaro;
- Comune di San Possidonio;
- Comune di San Prospero;
- Comune di Sassuolo;
- Comune di Savignano sul Panaro;
- Comune di Soliera;
- Comune di Spilamberto;
- Comune di Vignola;
- Unione Terre di Castelli;
ritenuto quindi:
- di approvare, a norma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, l'"Accordo
di programma quadro ôRete privata delle pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna: primo stralcio'", nel testo allegato parte
integrante al presente decreto;
- di darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della delibera della Giunta regionale 47/03, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio
Garavini;
su proposta dell'Assessore alle "Attivita' produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico";
decreta:
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'Accordo di
programma quadro "Rete privata delle pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna: terzo stralcio", nel testo allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante;
2) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Rete privata delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna:
terzo stralcio
Premesse
Riconosciuto:
1) che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata da tempo nella
promozione della societa' dell'informazione, come si delinea nel
Piano telematico regionale, i cui programmi operativi sono stati
approvati con proprie delibere 828/02 e 1546/03;
2) che la disponibilita' di servizi di connessione a banda larga, a
basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di
cittadini ed aziende, e' al contempo strumento insostituibile e
motore primo dell'innovazione tecnologica, cosi' come definito nelle
linee di azione per la societa' dell'informazione del DIT, oltre che
dal piano e-europe della Commissione Europea;
3) che le Amministrazioni locali, in coordinamento con la Regione,
sono impegnate da tempo nello sviluppo di sistemi informativi
articolati e pervasivi, in attuazione di una idea di e-government che
vede nei servizi e nella loro distribuzione un consolidato punto di
forza;
4) che la Regione ha approvato con propria delibera 205/03 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alle delibere 733/03 e
891/03, l'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni: primo stralcio", relativo al territorio regionale
delle province di Bologna, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini. Le
Amministrazioni comunali, provinciali e le Comunita' Montane di tale
porzione territoriale hanno stipulato il suddetto Accordo il 26
maggio 2003;
5) che la Regione ha approvato con propria delibera 1116/03 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera 1535/03,
una convenzione con Romagna Acque SpA avente ad oggetto la
realizzazione della Rete privata delle pubbliche Amministrazioni -
primo stralcio - relativamente al territorio della Romagna. Tale
convenzione e' stata stipulata l'1 agosto 2003;
6) che la Regione ha approvato con propria delibera 1192/03 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera 1536/03,
una convenzione con HERA SpA avente ad oggetto la realizzazione del
completamento della dorsale, della interconnessione, dei rilegamenti
e delle MAN e la fornitura di servizi di gestione per la rete privata
delle pubbliche Amministrazioni - primo stralcio. Tale Convenzione e'
stata stipulata l'1 agosto 2003.
Per continuare il processo di aggregazione della domanda di servizi
telematici per finalita' pubbliche e finanziarne il soddisfacimento,
si e' proceduto ad individuare un terzo stralcio della Rete privata
delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna. Tale terzo
stralcio comprende l'intero territorio della provincia di Modena e i
suoi enti territoriali, come esplicitato nell'Allegato 1, che hanno
condiviso l'impianto complessivo del progetto.
Di seguito le sue linee guida:
A. creare una infrastruttura che sia di proprieta' della Regione e
degli Enti locali, articolata in: - dorsale: la infrastruttura di
base che serve a veicolare il trasporto delle informazioni; -
rilegamenti: i collegamenti tra la dorsale e un punto del territorio
di ogni comune; - MAN (o rete cittadina): i collegamenti, all'interno
di un comune, di tutti gli enti interessati alla iniziativa (ciascuno
dei quali ha la sua LAN o rete interna);
B. individuare, per l'infrastruttura di cui al punto A), un opportuno
soggetto gestore per la trasmissione dati, per la fonia e i diversi
servizi complementari, utilizzati dalle pubbliche Amministrazioni
partecipanti al presente accordo quadro e, a tal fine, fissare i
criteri per determinarne i costi;
C. stabilire le modalita' e le tariffe per gli ampliamenti della
rete;
D. stabilire le modalita' e le tariffe per l'ampliamento dei
servizi.
Tali linee sono da attuarsi mediante:
- la sottoscrizione di un Accordo di programma quadro con gli Enti
locali della provincia di Modena, in cui questi si impegnano a
condividere con la Regione il progetto "Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: terzo stralcio" come contributo
alla diffusione della banda larga su tutto il territorio regionale;
- la conseguente stipula da parte della Regione, di concerto con gli
Enti locali di cui al presente Accordo (uniformandosi al DLgs 198/02,
articolo 7, comma 6), di una convenzione con le aziende
municipalizzate locali o altri operatori locali di telecomunicazioni
fortemente radicati sul territorio in questione e che, comunque, sono
destinati ad operare in presenza delle seguenti tre caratteristiche
che li candidano a giocare un ruolo da protagonisti in qualunque
iniziativa inerente la societa' dell'informazione:
- la proprieta' o comunque il controllo da parte degli Enti locali;
- il possesso, ai sensi dell'ordinamento vigente, delle necessarie
infrastrutture a rete e delle competenze gia' acquisite nelle
realizzazioni delle stesse;
- il forte ed esteso radicamento sul territorio delle reti, in
particolare in aree geografiche svantaggiate, in quanto situate in
zone montane o, comunque, non densamente abitate, tali da non
consentire altrimenti la nascita di un mercato di servizi avanzati
che necessitano di infrastrutture a banda larga e, quindi, il loro
accesso da parte delle comunita' ivi residenti.
Dato atto che l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico e la Direzione generale Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica hanno provveduto a determinare e
negoziare i contenuti dell'Accordo di programma quadro con gli Enti
locali del territorio interessato, cosi' come approvato nella
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . .
Dato atto della volonta' di tutte le parti pubbliche di contribuire,
con questa iniziativa, alla nascita di una rete telematica a banda
larga, in quanto presupposto essenziale allo sviluppo economico e
sociale delle comunita' interessate, in particolare di quelle situate
in zone svantaggiate.
Dato atto altresi' che con successivi accordi si provvedera' al
completamento della rete per i restanti Enti locali del territorio
regionale.
Gli Enti sottoscrittori stipulano il seguente Accordo di programma
quadro.
Articolo 1
Premesse e allegati
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di Programma quadro, di seguito
denominato per brevita' Accordo.
Articolo 2
Finalita' e linee strategiche di intervento
1. Le finalita' di cui al presente Accordo sono esplicitate in
premessa e perseguite mediante la realizzazione delle attivita' e gli
interventi previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 3
e mediante iniziative oggetto di futuri accordi o convenzioni tra i
soggetti sottoscrittori ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
Articolo 3
Oggetto dell'Accordo
1. L'infrastruttura a supporto alle telecomunicazioni e' quella messa
a punto dal gestore di cui al successivo comma 2. La Regione si
incarica di provvedere agli investimenti per acquisire questa
infrastruttura che da' un contenuto effettivo alla nozione di
servizio di interesse generale e quindi di "servizio universale" su
un'area vasta e unitaria stipulando una opportuna convenzione con
detto gestore, che assicura una conduzione integrata tale da
realizzare un servizio universale su un'area vasta e unitaria.
2. Gli Enti locali si impegnano a mettere a disposizione il complesso
delle infrastrutture a rete attualmente nella loro disponibilita',
per le finalita' di cui al presente accordo, e ad individuare tra le
aziende municipalizzate, altri operatori locali di telecomunicazioni,
o loro aggregazioni, un gestore che comparira' nelle disposizioni
amministrative adottate dalla Regione di concerto con gli Enti
locali.
3. La dorsale, le interconnessioni e i rilegamenti sono realizzati
dal gestore. La Regione si incarica di provvedere agli investimenti
stipulando opportuna convenzione onerosa per la dorsale, le
interconnessioni e i rilegamenti per le aree comunali di cui al primo
elenco dell'Allegato 1. L'obbligo attribuito alla Regione, e
contestualmente assunto dal gestore, si configura come una attivita'
sussidiaria del mercato volta a garantire un contenuto effettivo alla
nozione di servizio di interesse generale e quindi di "servizio
universale", prevista dalla normativa comunitaria (cfr. dir. 96/19 e
successive modifiche) e nazionale (DPR 318/97) in materia di
telecomunicazioni.
4. Per le aree comunali non comprese nel precedente punto 3, la
Regione si impegna ad acquisire un collegamento in tecnologia su rame
(xDSL) tramite il gestore, oppure, se questo non fosse disponibile o
opportuno, un collegamento satellitare tramite terzi, come
esplicitato nei successivi elenchi dell'Allegato 1. Gli Enti locali
interessati potranno completare la rete commissionando al gestore le
connessioni in fibra ottica, sostitutive dei collegamenti xDSL o
satellitari a prezzi prestabiliti (e allineati a quelli di mercato).
5. Le MAN dei vari territori saranno realizzate e a cura e col
finanziamento dei rispettivi Enti utilizzatori (oltre ovviamente alle
LAN interne) e saranno commissionate dagli stessi al gestore a prezzi
prestabiliti (e allineati a quelli di mercato).
6. La Regione assicura e finanzia sulla rete le funzionalita' di base
per quanto riguarda la trasmissione dati sulla rete geografica
(apparati attivi, connettivita' per i dati a larga banda, Internet)
con gli standard e i livelli di servizio sufficienti a favorire lo
sviluppo di sistemi informativi innovativi.
7. Gli Enti sottoscrittori concordano di acquisire la fonia e servizi
complementari (per esempio la videoconferenza), formando un gruppo di
acquisto che incarica il gestore, quale capofila in quanto, appunto,
gestore della rete, di acquistare (e ridistribuire) i suddetti
servizi dal mercato con procedure di evidenza pubblica, in modo da
spuntare condizioni di qualita' e prezzi piu' convenienti rispetto a
quelli stabiliti dalle gare Consip o di aderire alle convenzioni
stipulate da quest'ultimo.
8. Gli Enti sottoscrittori concordano altresi', ove ne sorgesse la
necessita', di acquisire dal gestore altri servizi on net (per
esempio l'allargamento della banda) ampliando a proprie spese la
convenzione stipulata con la Regione, nell'ambito della normativa
vigente in materia.
9. Il gestore potra' utilizzare, sussistendone le condizioni di fatto
e di diritto, le infrastrutture civili condivise (ad esclusione delle
fibre di proprieta' o di uso esclusivo degli Enti locali) per fornire
servizi a privati e aziende a prezzi di mercato.
10. Il Presidente della Giunta regionale puo' convocare una
Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della Legge
241/90, al fine di acquisire gli atti autorizzativi, concessori o di
assenso comunque denominati e provvedere all'approvazione dei
progetti previsti dall'Accordo.
Articolo 4
Impegni dei soggetti sottoscrittori
1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a promuovere lo
sviluppo delle telecomunicazioni come strumento di avanzamento
economico e sociale; in particolare si impegnano:
a) ad aggregare la domanda pubblica di ICT e ad assicurarne la
soddisfazione mediante la diffusione delle infrastrutture necessarie
nei territori di competenza, indipendentemente dalla collocazione
geografica;
b) ad attuare e promuovere applicazioni e servizi di interesse
pubblico che richiedano l'uso della banda larga;
c) a facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie incoraggiando
l'offerta di mercato di servizi avanzati;
mediante la realizzazione di quanto descritto nelle premesse e
nell'articolo 3.
2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione del
gestore a titolo gratuito le infrastrutture di rete nella propria
disponibilita', limitatamente alle tratte conseguenti all'attuazione
del presente Accordo.
3. La Regione si impegna, per le ragioni viste nell'articolo 3, a
stipulare e dare piena attuazione ad una convenzione col gestore,
indicato in accordo con gli Enti locali, per la realizzazione e la
gestione del terzo stralcio della Rete privata delle pubbliche
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna.
4. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai punti 4,
5, 7, e 8 dell'articolo 3 per quanto di loro competenza.
5. Gli accordi eventualmente in essere tra i sottoscrittori e il
gestore (o societa' ad esso collegate) verranno comunque
salvaguardati se migliorativi rispetto alle condizioni qui
descritte.
Articolo 5
Principio di leale collaborazione e
semplificazione amministrativa
1. I soggetti sottoscrittori, consapevoli della rilevanza degli
interessi pubblici connessi all'attuazione dell'Accordo, si impegnano
ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In
tale prospettiva, le Amministrazioni interessate si impegnano ad
effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a
realizzare gli interventi previsti nel presente Accordo con
l'obiettivo di pervenire, per quanto di propria competenza, alla
massima possibile semplificazione.
2. Le Amministrazioni interessate si impegnano a collaborare
affinche' le procedure amministrative autorizzative e di variante
urbanistica relative ai programmi di realizzazione dei rilegamenti e
delle MAN possano trovare attuazione in tempi certi e con la massima
semplificazione amministrativa possibile.
Articolo 6
Copertura finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a dare copertura finanziaria
agli interventi nei modi previsti della convenzione con il gestore
per un importo la' descritto e comunque entro i limiti del Piano
telematico regionale.
2. Le Amministrazioni coinvolte regoleranno i propri impegni
finanziari con i piani per la realizzazione di quanto previsto dal
precedente articolo 4 e dalle premesse anche in collaborazione con la
Regione e, in particolare, con apposite convenzioni da sottoscriversi
con i soggetti impegnati alla realizzazione delle derivazioni e delle
MAN.
Articolo 7
Comitato di gestione
1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire
la celere e completa attuazione dell'Accordo nonche' la possibile
riprogrammazione ed implementazione delle attivita', e' istituito il
"Comitato di gestione". Esso e' composto dal Presidente della Giunta
della Regione Emilia- Romagna, dall'Assessore competente in materia
di Piano telematico regionale, dai presidenti, o propri delegati,
delle Province e dai Sindaci, o propri delegati, dei Comuni con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati, dai Presidenti
delle Comunita' Montane, o propri delegati, dei rappresentanti delle
Associazioni intercomunali. I Comuni con popolazione inferiore ai
50.000 abitanti si impegnano a conferire apposita delega al
rappresentante della Provincia di appartenenza. Esso e' presieduto
dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna o suo
delegato.
2. Il Comitato di gestione puo' essere modificato nella sua
composizione, su indicazione del Presidente e con voto unanime dei
partecipanti.
3. Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta l'anno. La
convocazione e' predisposta dal Presidente; ulteriori riunioni
possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Comitato delibera all'unanimita' dei suoi componenti.
5. Il Presidente del Comitato di gestione puo' promuovere la
conclusione di uno o piu' accordi di programma ai sensi dell'art. 34
del DLgs 267/00 e dell'art. 40 della L.R. 20/00.
6. Alle sedute del Comitato di gestione, possono essere invitati, in
occasione della trattazione di specifiche problematiche, i
rappresentanti degli Enti locali, rappresentanti dell'Amministrazione
statale ed altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase
della programmazione, o del finanziamento, o della realizzazione
dell'Accordo.
7. Il Comitato di gestione, a titolo puramente esemplificativo:
a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione del presente
Accordo, avvalendosi dell'attivita' del responsabile dell'attuazione
dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono
all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro
rimozione;
c) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti
sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per
l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;
d) dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere
tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del
presente Accordo;
e) adotta le sanzioni previste dal presente Accordo;
f) propone ai soggetti sottoscrittori l'avvio di ulteriori attivita',
anche prospettando nuove adesioni, nell'ambito delle finalita' del
presente Accordo e delle convenzioni di cui all'articolo 4;
g) individua ed attiva le misure e le procedure di scambio dei flussi
informativi secondo quanto stabilito nel presente Accordo
all'articolo 9;
h) definisce in maniera consorziata e unitaria, contrattandoli con il
gestore, caratteristiche e costi di altri servizi (videoconferenza,
allargamento della banda, ecc.).
Articolo 8
Responsabile dell'attuazione dell'Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del
presente Accordo si individua quale responsabile della sua attuazione
il Direttore generale competente in materia di Piano telematico
regionale.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti
sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli
interventi ricompresi nell'Accordo e nelle convenzioni, attivando le
risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire
il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori dell'Accordo;
d) garantire lo scambio dei flussi informativi di cadenza annuale
sullo stato di attuazione dell'Accordo, trasmettendo al Comitato di
gestione le schede di scambio dei dati relativi a ciascuna
convenzione, mediante l'aggiornamento dei dati;
e) presentare al Comitato di gestione una relazione annuale sullo
stato di attuazione dell'Accordo che descriva per ciascuna
convenzione ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico che si
frapponga alla realizzazione e la relativa proposta di iniziative
correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo.
Articolo 9
Flusso informativo
1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso
informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo
stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di
attivita'. Lo scambio d'informazioni avverra' anche attraverso il
sistema di monitoraggio, come previsto dall'apposita iniziativa del
Piano telematico regionale.
2. Allo scambio di informazioni sono tenuti anche i soggetti
contraenti le convenzioni, per quanto in esse previsto, relativamente
ai propri programmi di attivita'.
3. La Regione Emilia-Romagna e' titolare delle attivita' di raccolta
ed elaborazione del flusso informativo. I soggetti sottoscrittori si
impegnano a trasmettere annualmente alla Regione le seguenti
informazioni, nei tempi e modi individuati nel sistema di
monitoraggio di cui al comma precedente:
a) conoscenza delle caratteristiche e delle modalita' di attuazione
del programma;
b) rilevazione, per ciascun intervento dei dati sulla scorta delle
indicazioni del Comitato previste all'articolo 7, comma 7, punto h);
c) rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi,
compatibilita urbanistica.
Articolo 10
Ulteriori attivita' e nuove adesioni
1. Il Comitato e' autorizzato a proporre anche a singoli soggetti
sottoscrittori la sottoscrizione di ulteriori accordi o convenzioni,
al fine di raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2.
2. Il Comitato potra' proporre ai soggetti sottoscrittori, al fine di
raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2, la adesione di nuove
Amministrazioni.
Articolo 11
Procedimento di conciliazione
1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti
all'Accordo, il Comitato di gestione, su segnalazione dei
responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti
interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in
conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il
conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i
termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i
firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora non si raggiunga una intesa, la risoluzione della
controversia e' affidata a un collegio arbitrale formato da due
membri, nominati dalle parti, e un presidente, nominato dal Tribunale
di Bologna, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati. In caso
di inerzia di una delle due parti nella nomina dell'arbitro di
propria spettanza si applicheranno le norme del CPC.
4. L'arbitrato, rituale, giudichera' secondo diritto ai sensi del
CPC, e siedera' in Bologna.
Articolo 12
Inerzia, ritardo e inadempimento
1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento agli impegni assunti
da parte di un soggetto sottoscrittore, il responsabile
dell'attuazione dell'Accordo informa il Comitato di gestione, il
quale assegna un congruo termine per adempiere.
2. Il soggetto sottoscrittore, cui e' imputabile l'inadempimento, e'
tenuto a comunicare al Comitato di gestione, entro il termine fissato
per l'adempimento, le determinazioni assunte. In assenza di
comunicazioni, il Comitato di gestione puo' disporre la revoca del
finanziamento.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di
eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia
imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che
hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento
contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri
medesimi.
Articolo 13
Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo dispone per le attivita' del Piano telematico
regionale e mantiene la sua validita' fino alla completa attuazione
degli interventi previsti, anche nella convenzione di cui
all'articolo 4 e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla
sottoscrizione del presente Accordo di programma quadro.
ALLEGATO 1
ELENCO 1
Aree comunali della provincia di Modena collegate in fibra ottica
1 Bastiglia
2 Bomporto
3 Campogalliano
4 Camposanto
5 Carpi
6 Castelfranco Emilia
7 Castelnuovo Rangone
8 Castelvetro di Modena
9 Cavezzo
10 Concordia sulla Secchia
11 Finale Emilia
12 Fiorano Modenese
13 Formigine
14 Maranello
15 Medolla
16 Mirandola
17 Modena
18 Nonantola
19 Novi di Modena
20 Ravarino
21 San Cesario sul Panaro
22 San Felice sul Panaro
23 San Possidonio
24 San Prospero
25 Sassuolo
26 Savignano sul Panaro
27 Soliera
28 Spilamberto
29 Vignola
ELENCO 2
Aree comunali della provincia di Modena collegate con tecnologia xDSL
in attuazione dell'"Accordo di programma quadro ôMontagna digitale'"
1 Guiglia
2 Marano sul Panaro
3 Montefiorino
4 Pavullo nel Frignano
5 Frignano sulla Secchia
6 Serramazzoni
7 Zocca
ELENCO 3
Aree comunali della provincia di Modena collegate con tecnologia
satellitare in attuazione dell'"Accordo di programma quadro ôMontagna
digitale'"
1 Fanano
2 Fiumalbo
3 Frassinoro
4 Lama Mocogno
5 Montecreto
6 Montese
7 Palagano
8 Pievepelago
9 Polinago
10 Riolunato
11 Sestola
REGIONE EMILIA-ROMAGNA COMUNE DI MEDOLLA
PROVINCIA DI MODENA COMUNE DI MIRANDOLA
COMUNE DI BASTIGLIA COMUNE DI MODENA
COMUNE DI BOMPORTO COMUNE DI NONANTOLA
COMUNE DI CAMPOGALLIANO COMUNE DI NOVI DI MODENA
COMUNE DI CAMPOSANTO COMUNE DI RAVARINO
COMUNE DI CARPI COMUNE DI SAN CESARIO
SUL PANARO
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA COMUNE DI SAN FELICE
SUL PANARO
COMUNE DI CASTELNUOVO COMUNE DI SAN POSSIDONIO
RANGONE
COMUNE DI CASTELVETRO COMUNE DI SAN PROSPERO
DI MODENA
COMUNE DI CAVEZZO COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI CONCORDIA COMUNE DI
SULLA SECCHIA SAVIGNANO SUL PANARO
COMUNE DI FINALE EMILIA COMUNE DI SOLIERA
COMUNE DI FIORANO MODENESE COMUNE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI FORMIGINE COMUNE DI VIGNOLA
COMUNE DI MARANELLO UNIONE TERRE DI CASTELLI