DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2548
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Massa Lombarda" di interesse della Forest CMI SpA - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e succesive modificazioni ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Massa
Lombarda", di interesse della Forest CMI SpA, poiche' le attivita' in
previsione sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il 25 novembre 2003, nel complesso ambientalmente
compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di ricerca
di cui al punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni
indicate ai punti I.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
Prospezione sismica:
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate
fasce di rispetto: - le aree ricadenti all'interno del perimetro
delParco regionale del Delta del Po; - le zone normate dall'art. 7.4
- unita' a) Nodi ecologici complessi, del PTCP adottato dalla
Provincia di Bologna; - le strutture urbane storiche e le strutture
insediative storiche non urbane cosi' come individuate dai piani
territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale
i centri abitati, cosi' come individuati dagli strumenti urbanistici
generali, considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m.
200; - in comune di Massalombarda, l'area sottoposta ad indagini
circa la vulnerabilita' del sottosuolo da parte dell'Universita' di
Bologna (DICMA), comprensiva della zona residenziale periurbana che
si estende tra Via Serraioli, Via Romagna e Via degli Olmi; - le
"zone F3 - parchi periurbani" secondo la zonizzazione effettuata dal
vigente PRG del Comune di Fusignano; - le aree di rilevanza
archeologica, gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi
del DLgs 29 ottobre 1999, n.490;
2) la possibilita' di effettuare le indagini sismiche all'interno di
aree di espansione residenziale o produttiva, cosi' come individuate
dai diversi PRG comunali, e' subordinata all'esplicita autorizzazione
comunale;
3) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
4) nelle aree normate dagli artt. 4.2 e 8.2 del PTCP adottato dalla
Provincia di Bologna la realizzazione dell'indagine sismica deve
essere autorizzata dagli enti competenti;
5) i punti di vibrata non potranno essere localizzati: - nelle zone
di rispetto cimiteriale; - nelle casse di espansione e nei canali
presenti nell'area oggetto del permesso; - in un raggio di almeno m.
100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
6) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e
l'ubicazione dei punti di energizzazione;
7) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente
le modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
8) per consentire un'adeguata informazione della popolazione,
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo
anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni
(calendario dettagliato delle operazioni): personale
dell'Amministrazione comunale potra' presenziare alle operazioni;
9) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle
autorizzazioni di norma dovute per i cantieri temporanei;
10) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate
fasce di rispetto non inferiori a m. 100, il "sito di importanza
comunitaria" (SIC) IT4060001 "Valli di Argenta" e la "Zona di
protezione speciale" (ZPS) IT4050022 "Valli e ripristini ambientali
di Argenta, Medicina e Molinella", e comunque tutte le aree SIC e ZPS
ricadenti all'interno del perimetro del permesso di ricerca;
11) i punti di vibrata non potranno essere posizionati entro un
raggio di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile
presenti nell'area;
12) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.
Pozzo esplorativo:
13) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
14) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
individuata la possibile localizzazione della postazione e fermo
restando che il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato
nelle zone in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la
prospezione sismica, ed eventuali ulteriori indicazioni e
prescrizioni da parte delle Amministrazioni comunali;
15) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
individuata la possibile localizzazione della postazione; il SIA da
presentare nell'ambito della procedura di VIA dovra' contenere
approfondimenti e studi quantitativi circa la subsidenza indotta a
seguito di un'eventuale, successiva entrata in produzione, correlando
le analisi al livello di rischio (vulnerabilita' x esposizione) del
territorio e del sito specifico di localizzazione;
c) di dare atto che il parere delle Province di Bologna e Ravenna ed
i Comuni di Budrio, Conselice, Fusignano, Imola, Massalombarda,
Molinella e Sant'Agata sul Santerno, espresso ai sensi dell'art. 5,
comma 2 del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto
3.7;
d) di dare atto che la Provincia di Ferrara, allineandosi ai pareri
formulati dalle Province di Ravenna e Bologna riportati all'interno
del "Rapporto" di cui al punto 3.7, ha espresso parere negativo circa
le possibilita' di sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
all'interno del proprio territorio;
e) di dare atto che il parere di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 12
aprile 1996 ed all'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni dei Comuni di Alfonsine,
Argenta, Castelguelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza,
Lugo, Medicina, Mordano e Ozzano nell'Emilia, non intervenuti alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai
sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
e successive modifiche, in merito alla conformita' degli interventi
in oggetto alle previsioni del Piano territoriale del Parco, e'
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto
3.7;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Forest CMI SpA;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero
delle Attivita' Produttive - Direzione generale per l'Energia e le
Risorse Minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; al Consorzio di
gestione del Parco regionale del Delta del Po; Province di Bologna,
Ferrara e Ravenna; ai Comuni di Alfonsine, Argenta, Budrio,
Castelguelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza,
Fusignano, Imola, Lugo, Massalombarda, Medicina, Molinella, Mordano,
Ozzano nell'Emilia e Sant'Agata sul Santerno; alle ARPA Sezioni
provinciali di Bologna, Ferrara e Ravenna;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 6
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale;
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.