DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2546
L.R. 28/99 - Art. 5, comma 2 - Aggiornamento dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore vegetale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle
LL.RR. 29/92 e 51/95";
preso atto:
- che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della citata L.R. 28/99, la
Giunta regionale definisce i principi generali cui devono uniformarsi
i disciplinari di produzione;
- che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la Regione
provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione che fissano
i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuirne
l'impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;
viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2130 del 28 novembre
2000, avente per oggetto "L.R. 28/99 - comma 2, art. 5 - Definizione
dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il
settore vegetale";
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 9284 del 29
luglio 2003 che istituisce un gruppo di lavoro incaricato di
formulare proposte tecniche relative all'aggiornamento dei principi
cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione integrata per il
settore delle produzioni vegetali ed alla revisione dei relativi
disciplinari;
preso atto della proposta emersa dalle riunioni del sopra citato
gruppo di lavoro in merito all'aggiornamento dei principi cui devono
uniformarsi i disciplinari di produzione per il settore vegetale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'Area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'allegato;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione
447/03;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare i principi generali a cui debbono uniformarsi i
disciplinari di produzione per il settore vegetale nella formulazione
di cui all'Allegato a, parte integrante della presente
deliberazione;
2) di dare atto che il Dirigente competente provvedera', con proprio
atto formale, ad approvare i disciplinari di produzione integrata del
settore vegetale redatti in conformita' ai criteri di cui al predetto
Allegato a;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri per la definizione dei disciplinari di produzione ai sensi
dell'art. 5, comma 2, L.R. 28/99. Settore vegetale
Premessa
Per produzione integrata si intende un sistema agrario di produzione
degli alimenti e di altri prodotti di alta qualita' che utilizza
risorse e meccanismi di regolazione naturale per rimpiazzare apporti
dannosi all'ambiente e assicurare una agricoltura sostenibile. Sono
sottolineati l'approccio olistico di sistema, l'insieme dell'azienda
come unita' di base, il ruolo centrale degli agro-ecosistemi,
l'equilibrio del ciclo degli elementi nutritivi ed il benessere delle
diverse specie di bestiame.
Ne sono componenti essenziali la conservazione ed il miglioramento
della fertilita' del suolo e la diversita' dell'ambiente. I metodi
biologici, tecnici e chimici, sono giudiziosamente equilibrati e
tengono conto della protezione dell'ambiente, del reddito e delle
esigenze sociali.
I disciplinari di produzione dovranno essere formulati nel rispetto
delle seguenti indicazioni.
Le deroghe ai disciplinari vengono concesse esclusivamente dalla
Direzione Agricoltura nel rispetto dei principi sopracitati.
Fase di coltivazione
Successione colturale
I disciplinari di produzione integrata definiscono per ciascuna
coltura (o gruppi di colture) le successioni colturali che potranno
essere adottate dalle aziende. La successione colturale ha lo scopo
di prevenire i rischi fitosanitari, garantire la conservazione della
fertilita' dei suoli e ridurre conseguentemente gli input di prodotti
agrochimici. Salvo casi particolari, indicati nei disciplinari di
produzione integrata e seconde le modalita' di deroga, non e'
permesso il ristoppio.
All'interno dei disciplinari sono indicati dei vincoli sia in termini
di intervallo minimo di ritorno della stessa coltura che di colture
da non coltivare durante tale intervallo in funzione delle rispettive
esperienze agronomiche.
Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
L'attuazione dei Programmi di difesa fitosanitaria integrata avviene
impiegando i prodotti:
- a minore rischio di tossicita';
- a maggiore compatibilita' ambientale nella minore quantita'
possibile solo se necessario.
Tali prodotti, specificatamente indicati nei disciplinari, potranno
essere scelti anche tenendo conto delle esigenze di attuare la difesa
delle produzioni a livelli economicamente accettabili.
I predetti programmi vengono realizzati attraverso la definizione di
norme tecniche di coltura predisposte in coerenza con i principi e i
criteri generali di cui alla decisione CE 96/3864 del 30/12/1998.
In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata
su due specifici momenti decisionali:
1) necessita' o meno di intervenire e scelta del momento ottimale: -
tutti gli interventi devono essere indirizzati verso bersagli
specificatamente individuati per i quali si sia valutata l'effettiva
pericolosita'; - particolare cura deve essere inoltre rivolta nella
scelta del momento ottimale per l'esecuzione degli interventi;
2) individuazione dei mezzi di difesa: - devono essere ottimizzate le
quantita' e le modalita' di distribuzione dei fitofarmaci; in questo
senso occorre limitare il numero degli interventi e privilegiare le
tecniche che consentono di ridurre le quantita' di principio attivo
distribuite per ettaro; inoltre e' previsto l'impiego di irroratrici
controllate e tarate secondo l'allegato 1 con intervallo massimo di 5
anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei
contoterzisti; - devono essere scelti i mezzi di difesa
privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale
(agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di
sintesi, dando priorita' a quelli che, avendo una buona efficacia,
abbiano il miglior profilo ecotossicologico;
3) controllo e taratura delle irroratrici: le attrezzature per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere sottoposte a
controllo e taratura secondo quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta regionale 1202/99 e successive modificazioni ed
aggiornamenti e ad intervalli indicati all'interno dei disciplinari
di produzione integrata.
Fertilizzazione
I disciplinari di produzione integrata devono garantire il rispetto
dei seguenti principi, fatto comunque obbligo del rispetto dei
quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione
della direttiva 91/676/CEE:
- definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei
macro elementi nutritivi sulla base delle asportazioni e delle
risorse (stimate in base alle analisi del suolo) rispettando i
massimali indicati nelle norme generali e di coltura, ad eccezione
delle colture per le quali viene eseguito il bilancio semplificato
dell'azoto;
- definizione delle epoche e delle modalita' di distribuzione dei
fertilizzanti e degli ammendanti organici in funzione delle loro
caratteristiche e dell'andamento climatico;
- impiego razionale dei reflui zootecnici con limiti inferiori di
almeno il 20% rispetto a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria
nazionale e regionale nelle seguenti aree preferenziali definite a
prevalente tutela idrogeologica;
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua;
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- pertinenze idrauliche dei canali di bonifica;
- zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della
direttiva 91/676/CEE.
Irrigazione
Deve essere attuata attraverso l'impiego del metodo del bilancio
idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi
massimi distribuibili (basato su condizioni meteoclimatiche e
pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici locali, se
disponibili).
Gestione del suolo
I disciplinari di produzione integrata devono fissare dei vincoli
alla esecuzione delle lavorazioni, alla regimazione delle acque
superficiali e alla gestione della copertura vegetale tali da
garantire il contenimento della erosione e della lisciviazione dei
nutrienti. Tali indicazioni dovranno essere adattate alle esigenze
delle zone di pianura, collina e montagna.
Gestione delle tare
E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle
tare aziendali ad eccezione di quelli specificamente indicati nei
disciplinari di produzione integrata.
Scelta varietale
I disciplinari di produzione integrata riportano le liste delle
varieta' consigliate per l'impianto nelle diverse aree regionali;
tali liste sono definite secondo i seguenti criteri:
- caratteristiche qualitative e prospettive di mercato;
- vocazionalita' ed adattabilita' alle condizioni regionali;
- caratteristiche di precocita' per le aree piu' calde e siccitose;
- resistenza, tolleranza o minore sensibilita' alle avversita';
- resistenza al freddo, per le colture con parte del loro ciclo che
si sviluppa nei mesi piu' freddi;
- ridotta esigenza di input agrochimici;
- per la vite e' obbligatorio l'impiego di varieta' autorizzate alla
coltivazione in Emilia-Romagna con specifica deliberazione della
Giunta regionale ai sensi della normativa comunitaria di riferimento
(Reg. CE 1493/99 e successive modificazioni ed aggiornamenti);
- esclusione delle varieta' geneticamente modificate.
Altre pratiche colturali
I disciplinari di produzione integrata possono contenere indicazioni
ulteriori in merito a ulteriori pratiche agronomiche o altri aspetti
colturali sia in termini di vincoli che di consigli. Tale trattazione
dovra' essere funzionale all'ottenimento di sinergie positive con le
pratiche oggetto di vincolo.
Fase di post-raccolta
Piano di controllo
Il piano di controllo del processo produttivo dovra' essere
realizzato dall'organismo di controllo prescelto dai richiedenti del
marchio "QC".
Epoca di raccolta e parametri di qualita'
Nei disciplinari di produzione integrata deve essere indicata, ove
siano presenti parametri tecnici o scientifici, per ciascuna specie
e/o varieta', l'epoca di raccolta ottimale che permetta al prodotto
di esplicare le migliori caratteristiche organolettiche e, allo
stesso tempo, consenta di garantire un adeguato livello
igienico-sanitario. In questo senso si dovranno quindi individuare e,
eventualmente in taluni casi, stabilire in modo vincolante le
procedure ed i parametri piu' idonei da applicare per raggiungere
tale obiettivo al momento della commercializzazione. Gli indici di
qualita' dovranno quindi essere riferiti, laddove possibile, alla
fine della fase di lavorazione (pre-distribuzione al consumo).
Tracciabilita' ed accettazione del prodotto
Il prodotto accettato deve poter essere identificabile lungo tutto il
processo di lavorazione, eventuale trasformazione e
commercializzazione. Devono quindi essere individuati "percorsi e
procedure" che consentano, in ogni momento, di poter accertare la
provenienza della partita (tutti i conferimenti o le consegne al
centro di lavorazione di una determinata specie o varieta', intesa
come insieme di cultivar o cloni a maturazione contemporanea,
ottenuta da una singola azienda). In tal senso, devono essere
individuate procedure idonee per garantire, oltre alla provenienza ed
al rispetto delle norme tecniche previste, anche, l'effettiva
corrispondenza del prodotto ottenuto con lo standard della cultivar
indicata.
Lavorazione del prodotto e trattamenti post-raccolta
Nei DPI devono essere stabilite le procedure di lavorazione del
prodotto fresco, in cui siano specificati i criteri contenuti nelle
Norme Comuni di Qualita', nonche' l'osservanza della normativa
vigente per la difesa delle colture. All'interno dei DPI potranno
essere indicati i vincoli all'esecuzione di trattamenti di
post-raccolta con prodotti fitosanitari.
Trasformazione dei prodotti
Nei DPI devono essere riportate, per ciascuna coltura, le procedure
di trasformazione e lavorazione piu' idonee al conseguimento di
derivati che esplichino le massime caratteristiche qualitative e
nutrizionali.