DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2464
Criteri procedurali per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati di cui alle Leggi 457/78, Legge 94/82 e Legge 118/85. Criteri per il rilascio della autorizzazione alle cooperative a proprieta' indivisa a estinguere anticipatamente i mutui agevolati
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",
all'art. 29, ha previsto la possibilita', per gli enti che concedono
contributi agevolati di richiedere agli istituti mutuanti la
rinegoziazione del mutuo, qualora il tasso di interesse applicato
risulti superiore al tasso effettivo globale medio conteggiato, per
le medesime operazioni, in base a quanto disposto dall'art. 2 della
Legge 7 marzo 1996, n. 108 (cd legge antiusura), con l'obiettivo di
porre fine al pagamento di interessi esorbitanti causati dall'elevato
tasso di inflazione raggiunto nel periodo in cui i contratti furono
conclusi;
- che in attuazione della suddetta norma il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il
Ministero dei Lavori pubblici, ha emanato in data 24 marzo 2000 il
decreto n. 110 "Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi
agevolati" stabilendo, quanto alla disciplina procedimentale della
rinegoziazione, che l'attivazione del procedimento avviene su
iniziativa della Regione, ovvero dei mutuatari, e che,
successivamente, gli Istituti di credito devono accertare la
procedibilita' della richiesta, ed individuare la misura del tasso in
vigore alla data di presentazione della domanda (art. 2 della Legge
108/96);
- che in applicazione del richiamato decreto ministeriale del 24
marzo 2000, n. 110, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, entro il
trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del
decreto ministeriale stesso, (termine stabilito dall'art. 2) ha
provveduto a richiedere, con note 8 giugno e 29 luglio 2000, a firma
congiunta degli Assessori, rispettivamente competenti, in materia di
Programmazione territoriale, Politiche abitative, Riqualificazione
urbana, e in materia di Finanze, Organizzazione, Sistemi
Incentivanti, la rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui
agevolati ai seguenti Istituti di credito:
- Istituto Italiano di Credito Fondiario - Italfondiario SpA;
- Banco di Sicilia SpA;
- Banco Mediocredito;
- Unicredit Banca SpA (ex Rolo Banca 1473);
- Monte dei Paschi di Siena SpA;
- Banca Popolare di Novara SpA;
- Istituto Bancario S. Paolo IMI SpA (ex Banco di Napoli);
- Credito Fondiario e Industriale SpA;
- Cassa di Risparmio in Bologna SpA;
- Istituto Bancario S. Paolo IMI SpA;
- Banca Intesa Comit SpA (ex CARIPLO);
- Banca Nazionale del Lavoro SpA;
considerato:
- che gli Istituti di credito non hanno aderito alla rinegoziazione
richiesta dalla Regione;
- che gli Istituti di Credito hanno proposto ricorso giurisdizionale
dinanzi alla III Sezione del TAR per il Lazio avverso il gia'
richiamato decreto n. 110 del 24 marzo 2000 recante le "Disposizioni
per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati" e contro i
provvedimenti adottati in sua applicazione, ed in particolare, la
nota della Regione Emilia-Romagna 29 maggio 2000, n. 13075, promossi
dal Banco di Napoli SpA contro il Ministero dei Lavori pubblici e del
Tesoro, e altri nonche' contro la Regione Emilia-Romagna (RG gen.
14296/2000) e da altri nove Istituti di Credito, giudizi nei quali
pure la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna si e' costituita con
deliberazione del 24 ottobre 2000, progr. n. 1811 - al pari di altre
numerose Regioni anch'esse chiamate in giudizio;
- che l'art. 145, comma 62 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha
stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della Legge
133/99 il tasso effettivo globale medio determinato ai sensi della
Legge 108/96, in vigore alla data di richiesta della rinegoziazione
(come previsto dall'art. 29 della Legge 133/99 e dal DM n. 110 del 24
marzo 2000) e' da intendersi come tasso effettivo globale medio dei
mutui all'edilizia in corso di ammortamento e attribuisce al
Ministero del Tesoro il potere di provvedere con decreto alle
integrazioni del proprio decreto ministeriale 22/9/1998 recante
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- che con decreto del Ministero del Tesoro del 4 aprile 2001 e' stato
integrato il decreto ministeriale 12/9/1998 individuando ai fini
della rinegoziazione dei mutui agevolati la categoria omogenea di
operazioni: mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento;
- che con sentenza dell'8 luglio 2002 il TAR del Lazio ha dichiarato
legittimo il decreto 110/00;
- che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, a seguito della
sentenza di cui sopra ha confermato con nota prot. n. 408 del 2
agosto 2002, a firma congiunta degli assessori, rispettivamente
competenti, in materia di Programmazione territoriale, Politiche
abitative, Riqualificazione urbana, e in materia di Finanze,
Organizzazione, Sistemi Incentivanti la domanda di rinegoziazione ed
ha invitato le banche a provvedere alla ricontrattazione dei mutui
agevolati;
- che con decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e' stato determinato
il tasso effettivo globale medio di mutui agevolati all'edilizia in
corso di ammortamento per l'applicazione dell'art. 29 della Legge
133/99 pari al 12,61%;
dato atto:
- che, conseguentemente, sono soggetti a rinegoziazione tutti i mutui
agevolati il cui tasso globale di ammortamento sia superiore al
12,61%;
- che come stabilito dal decreto 110/00 la rinegoziazione decorre dal
secondo semestre 1999;
ritenuto:
- di dover procedere alla rinegoziazione dei mutui agevolati in
essere alla data dell'1/7/1999, pur valutando che il tasso del 12,61%
fissato dal precitato decreto riduce fortemente i benefici della
rinegoziazione, fatta salva ogni altra decisione e azione dovesse
rendersi necessaria;
- che per tale rinegoziazione si debba procedere secondo le modalita'
concordate fra le Regioni e l'ABI in conformita' alle disposizioni
stabilite dalla citata normativa in materia, come di seguito
descritto:
- la rinegoziazione riguarda tutti i mutui in essere alla data
dell'1/7/1999 il cui tasso globale di ammortamento sia superiore al
12,61%;
- il tasso applicato al beneficiario del mutuo rinegoziato e' pari al
50% (ovvero 6,40% per la proprieta' divisa) e al 20% (ovvero 2,60%
per la proprieta' indivisa) del tasso di rinegoziazione, pertanto nel
caso in cui il beneficiario usufruisca di un tasso inferiore al 6,40%
o 2,60% gli verra' mantenuto il tasso anterinegoziazione in caso
contrario verra' applicato al beneficiario il 6,40% o 2,60%;
- per i mutui estinti in data successiva all'1/7/1999 la procedura di
rinegoziazione dovra' essere effettuata entro il 31/12/2004;
- nel caso di vendita dell'alloggio con trasferimento del mutuo
rinegoziato dopo l'1/7/1999 la rinegoziazione e' effettuata nei
confronti di chi risulta mutuatario al momento dell'applicazione
della rinegoziazione;
- le banche devono trasmettere alle Regioni, entro il 30/6/2004, un
prospetto dei mutui rinegoziati con evidenziato il nominativo, il
tasso applicato al mutuo e al beneficiario prima e dopo la
rinegoziazione, il capitale residuo all'1/7/1999, il numero di rate
totali e le rate residue all'1/7/1999, l'importo della commissione ed
il beneficio della Regione dall'1/7/1999;
considerato opportuno stabilire:
- che, nel caso in cui gli Istituti di Credito trasmettono alla
Regione il prospetto di cui sopra con evidenziato il beneficio
complessivo a favore della Regione contestualmente alla richiesta di
erogazione semestrale dei contributi in c/interessi sui mutui
agevolati, si proceda a liquidare o a richiedere agli Istituti di cui
sopra con atto del dirigente competente l'importo pari alla
differenza fra il contributo semestrale in c/interessi a carico della
Regione e il beneficio derivante dalla applicazione della
rinegoziazione;
- che, nel caso in cui gli Istituti di Credito trasmettono alla
Regione il prospetto di cui sopra con evidenziato il beneficio
complessivo a favore della Regione a scadenze diverse rispetto alla
richiesta di erogazione semestrale dei contributi in c/interessi, si
proceda a richiedere agli Istituti di cui sopra con atto del
dirigente competente l'importo a nostro credito;
richiamata la L.R. n. 30 del 28 ottobre 1998 "Rinegoziazione
interessi sui mutui" ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che la
Giunta e' autorizzata a continuare a concorrere al pagamento degli
interessi sui mutui accesi a seguito di estinzione anticipata dei
mutui accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al
pagamento degli interessi ai sensi di leggi regionali o statali;
considerato:
- che il Piano di ammortamento relativo ai mutui agevolati prevede
una rata crescente nel tempo;
- che l'applicazione della rinegoziazione, preso atto che il tasso di
riferimento stabilito dal decreto ministeriale pari al 12,61%, non ha
consentito di modificare sostanzialmente la rata a carico del
beneficiario;
- che questo comporta nel caso delle cooperative a proprieta'
indivisa un incremento significativo dei canoni di
locazione/godimento che gli assegnatari devono corrispondere alla
cooperativa;
ritenuto opportuno, al fine di consentire che i canoni vengano
mantenuti a livelli adeguati alle condizioni socio-economiche degli
assegnatari/locatari degli alloggi realizzati dalle cooperative a
proprieta' indivisa, stabilire:
- che le cooperative a proprieta' indivisa beneficiarie di mutui
agevolati di cui alla Legge 457/78 e successive modifiche e
integrazioni, possano chiedere alla Regione, entro il 31/12/2004,
l'autorizzazione a estinguere anticipatamente i mutui, da sostituire
con un nuovo mutuo da stipulare con lo stesso Istituto di Credito,
ovvero a ridurre il debito residuo;
- che la Regione, in conformita' a quanto previsto dalla citata L.R.
30/98, autorizzi con atto del dirigente competente la Cooperativa e
disponga di continuare ad erogare le semestralita' residue di
contributo alla Cooperativa attraverso lo stesso Istituto di Credito
che provvedera' a decurtare dalla rata relativa al nuovo mutuo o
dell'originario nel caso di riduzione del debito residuo;
- che le rate residue di contributo sono determinate sulla base delle
condizioni del mutuo originario se il tasso globale di riferimento e'
inferiore al 12,61% o al tasso del 12,61% nel caso sia superiore;
- che l'Istituto di Credito comunichi alla Regione l'avvenuta
estinzione del mutuo o riduzione del capitale residuo e continui
semestralmente ad inviare il tabulato relativo alla richiesta di
erogazione delle rate residue di contributo fino alla scadenza
naturale del mutuo originario;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilita'
dott. Bruno Molinari ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di procedere, secondo quanto esposto in premessa, alla
rinegoziazione dei mutui agevolati di cui alla Legge 457/78, Legge
94/82 e Legge 118/85 in essere alla data dell'1/7/1999, fatta salva
ed impregiudicata ogni altra determinazione dovesse essere necessaria
in attuazione di nuove disposizioni, secondo le modalita' indicate in
narrativa;
2) di stabilire che al recupero delle somme a nostro credito
derivanti dalla applicazione della rinegoziazione si procede secondo
le modalita' indicate in premessa;
3) di stabilire inoltre che le cooperative a proprieta' indivisa
beneficiarle di mutui agevolati di cui alla Legge 457/78 possano
chiedere alla Regione, entro il 31 dicembre 2004, l'autorizzazione a
estinguere anticipatamente i mutui, da sostituire con un nuovo mutuo
da stipulare con lo stesso Istituto di Credito, ovvero a ridurre il
debito residuo;
4) di dare atto che le Cooperative saranno autorizzate con atto del
Dirigente competente alle condizioni di cui in premessa;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.