DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1565
Procedure per gestione Fondo regionale di protezione civile art. 138, comma 16, Legge 388/00. Approvazione delle Direttive e relativa modulistica in ordine alla concessione ed erogazione di finanziamenti e contributi al settore pubblico e privato danneggiati da eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle
lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi
calamitosi in ragione anche dell'assetto delle attribuzioni e
competenze esercitabili da vari Enti ed Amministrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92, di seguito eventi
di livello b);
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di protezione civile - di seguito Fondo - alimentato
per il triennio 2001-2003 per finanziare gli interventi delle
Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, diretti a
fronteggiare le esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello
b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98, nonche' per potenziare il
sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;
- il DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella Legge 9 novembre
2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile";
- il DL 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella Legge 27 febbraio
2004, n. 47 "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", ed in particolare l'art. 23-septies, ai sensi del quale
per l'anno 2004 il Fondo di cui all'art. 138, comma 16 della citata
Legge 388/00 e' alimentato esclusivamente da un contributo dello
Stato;
- la L.R. 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile";
considerato:
che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata Legge 225/92 per
eventi di livello b) si intendono gli eventi naturali o connessi con
l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di piu' Enti ed Amministrazioni competenti in
via ordinaria;
- che, per contraddistinguere gli eventi di livello b) da quelli che
per natura ed estensione possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili da singoli Enti ed Amministrazioni competenti in
via ordinaria nonche' da quelli che debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari ai sensi rispettivamente delle lettere a)
e c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92, di seguito eventi di
livello a) ed eventi di livello c), occorre procedere ad una verifica
dell'impatto che gli stessi hanno avuto sul territorio interessato;
- che nel novero degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze
urgenti per gli eventi di livello b) possono rientrare, oltre a
quelli di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche, di
interesse pubblico o fruizione pubblica danneggiate, di seguito
interventi nel settore pubblico, anche gli interventi a sostegno di
soggetti privati ed attivita' produttive danneggiati, di seguito
interventi nel settore privato;
ritenuto, sia al fine di disporre di strumenti piu' efficaci e
puntuali per la qualificazione degli eventi calamitosi come eventi di
livello b), sia al fine di ottimizzare i processi che attengono alla
gestione del Fondo, di delineare un percorso organizzativo ed
operativo articolato in piu' fasi che assicurino la partecipazione di
ciascuno dei soggetti istituzionali interessati con i rispettivi
ambiti di responsabilita' e decisione;
ritenuto di precisare che tali fasi si articolano in attivita'
dirette:
- alla individuazione degli eventi di livello b) fra tutti gli eventi
calamitosi che nel corso di ciascun anno solare si dovessero
verificare nel territorio regionale;
- alla programmazione della spesa per finanziare interventi a
sostegno del settore pubblico e di quello privato direttamente
interessati da tali eventi, attraverso l'elaborazione ed approvazione
di appositi piani per ciascuna quota del Fondo che verra' assegnata
annualmente alla Regione Emilia-Romagna;
- all'attribuzione delle risorse ai soggetti interessati del settore
pubblico e privato sulla base di criteri, modalita' e termini
definiti nelle apposite Direttive regionali che si vanno ad approvare
con il presente atto;
ritenuto di dover distinguere gli eventi calamitosi di livello b) di
cui al presente atto dagli eventi a dimensione locale, che possono
essere fronteggiati con gli strumenti previsti dal DLgs 1010/48 o
dall'art. 18 della L.R. 45/95;
ritenuto, pertanto, di stabilire:
- che per eventi a dimensione locale per i quali si attivino le
procedure previste dal DLgs 1010/48 o dall'art. 18 della L.R. 45/95,
di norma, non possa trovare applicazione la disciplina di cui alla
presente deliberazione;
- che, al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune
interessato dell'Emilia-Romagna provveda a darne immediata
comunicazione al Presidente della Provincia di riferimento e al
Presidente della Regione oltre che alle strutture organizzative delle
stesse Amministrazioni, competenti in materia di protezione civile,
ed a richiedere, ove l'evento possa presumibilmente qualificarsi di
livello b) e sentita la Provincia di riferimento, appositi
sopralluoghi in sito;
- che, entro 10 giorni da tale richiesta, il sopralluogo venga
eseguito, su disposizione del Responsabile del Servizio regionale
Protezione civile, da parte di un nucleo di valutazione composto da
tecnici del predetto Servizio, del Servizio Tecnico di Bacino
territorialmente competente e, per gli eventi sismici, del Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli, nonche' da tecnici della Provincia e
del Comune interessati i quali, valutata l'entita' dei danni al
sistema delle strutture ed infrastrutture pubbliche e private e
ritenuto l'evento di livello b), propongano al competente organo
decisionale della Regione di dichiararlo di rilievo regionale;
- che, sulla base di tale proposta, il Presidente della Giunta
regionale dichiari l'evento di rilievo regionale con apposito atto da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che a seguito di tale dichiarazione la Provincia interessata, in
raccordo con il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente
competente o con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, per gli
aspetti di rispettiva pertinenza, sulla base anche dei dati
conoscitivi forniti dai Comuni del medesimo ambito provinciale,
elabori un elenco di proposte di interventi nel settore pubblico, con
l'indicazione del relativo quadro di priorita', del finanziamento
necessario per ciascuno degli interventi e dei rispettivi enti
attuatori;
- che, qualora siano proposti interventi di competenza regionale
ovvero di pertinenza della Direzione generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa la cui realizzazione si ritenga opportuno
affidare, previa intesa tra Servizio Tecnico di Bacino
territorialmente competente ed ente affidatario, ai soggetti di cui
all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 24 marzo 2000, n. 22
"Norme in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture -
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.
3", l'elenco di cui sopra, nella colonna Ente attuatore, indichi
espressamente gli estremi di tale disposizione di legge regionale;
- che le proposte di interventi di cui sopra vengano esaminate in
appositi incontri tra i rappresentanti istituzionali delle
Amministrazioni provinciali interessate e l'Assessore regionale
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile, di seguito
Assessore regionale competente, da tenersi non prima del mese di
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli
eventi, al fine di poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi,
sia di carattere tecnico che finanziario, relativi agli eventi
medesimi - che potrebbero verificarsi fino a tutto il precedente mese
di dicembre - e quindi al fine di poter attribuire e ripartire
equamente sul territorio, alla luce di un quadro di insieme, le
risorse della corrispondente annualita' del Fondo;
- che gli interventi proposti ed assentiti in tali incontri vengano
riportati in appositi piani, da approvarsi con atto dell'Assessore
regionale competente, al cui finanziamento ed attuazione si
provvedera' in conformita' alla normativa vigente nonche' sulla base
dei criteri, modalita' e termini definiti nella Direttiva di cui
all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
considerato che l'entita' dei singoli contributi al settore privato,
per le stesse ragioni addotte relativamente al settore pubblico, puo'
essere quantificata in un ammontare certo solamente nell'anno
successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di livello
b) dichiarati di rilievo regionale e che, pertanto, per l'erogazione
degli stessi passa un significativo lasso di tempo, con i prevedibili
rischi che possono derivare sul piano della certezza del diritto e
del sistema dei controlli sia per i cittadini che per le
Amministrazioni comunali preposte all'istruttoria di domande
presentate a notevole distanza dagli eventi medesimi;
ritenuto, conseguentemente, di delineare un iter procedimentale
finalizzato alla concessione ed erogazione di contributi al settore
privato sulla base di criteri, modalita' e termini definiti nella
Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
ritenuto di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico
dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente
possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati
1) e 2) che dovesse valutare come opportune e necessarie;
dato atto che il percorso organizzativo ed operativo e le Direttive
di cui ai citati Allegati 1) e 2) trovano applicazione dalla data di
esecutivita' del presente atto;
ravvisata la necessita', in relazione agli eventi calamitosi che si
sono verificati nel territorio regionale nel periodo compreso tra il
mese di gennaio 2004 e la data di esecutivita' del presente atto, di
fornire, in via transitoria, specifici indirizzi operativi ed
applicativi, prevedendo:
- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna provvedano a comunicare al
Servizio regionale Protezione civile e per conoscenza all'Assessore
regionale competente i dati relativi ai comuni di ciascun ambito
provinciale interessati dai soli eventi calamitosi di livello b) di
cui le stesse Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla
base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n.
9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualita'
2003 del Fondo;
- che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale
con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalita' per
la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti
appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo,
per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si
applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato
2);
preso atto del parere positivo espresso in ordine al presente atto e
relativi allegati da tutte le Province dell'Emilia-Romagna
appositamente ed opportunamente consultate;
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi a
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519
del 16 luglio 2003 prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio
2004, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate;
1) di stabilire che:
- al verificarsi di un evento calamitoso nel territorio regionale il
Presidente della Giunta regionale ove ravvisi la sussistenza delle
condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92
e dalle altre norme connesse richiamate nel preambolo e nella parte
narrativa della presente deliberazione, adotti apposito atto da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con
il quale l'evento viene dichiarato di rilievo regionale in attuazione
delle medesime norme;
- l'Assessore regionale competente, approvi appositi piani di
protezione civile per il finanziamento, a valere sul Fondo regionale
di protezione civile di cui alla Legge 388/00 (art. 138, comma 16),
di interventi e misure a sostegno del settore pubblico e privato
danneggiati dagli eventi dichiarati di rilievo regionale;
2) di approvare:
- la Direttiva di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente atto - e gli annessi Moduli A, B, C, D, E, A-bis, B-bis,
C-bis, D-bis, E-bis - disciplinante i criteri, le modalita' e i
termini per l'attuazione degli interventi nel settore pubblico;
- la Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale
del presente atto - e gli annessi Moduli SD/P, SD/AP, DC/P, DC/AP,
ER/P ed ER/AP - disciplinante la tipologia dei beni, i criteri, le
modalita' e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi
al settore privato;
3) di dare atto che le Direttive di cui al precedente punto 2) si
applicano relativamente agli eventi di rilievo regionale che si
dovessero verificare nel territorio regionale a decorrere dalla data
di esecutivita' del presente atto;
4) di stabilire, in via transitoria, in relazione agli eventi
calamitosi che si sono verificati nel periodo compreso tra il mese
di gennaio 2004 e la data di esecutivita' del presente atto:
- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione forniscano al Servizio regionale Protezione civile e, per
conoscenza, all'Assessore regionale competente i dati conoscitivi
concernenti i soli eventi di livello b) di cui le medesime Province
hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche
indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio
2004 in occasione della gestione dell'annualita' 2003 del Fondo;
- che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale
con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalita' per
la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti
appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo,
per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si
applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato
2);
5) di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato
di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa
procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2)
che dovesse valutare come opportune e necessarie;
6) di pubblicare la presente deliberazione, le Direttive e la
Modulistica di cui al precedente punto 2) nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)