REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1565

Procedure per gestione Fondo regionale di protezione civile art. 138, comma 16, Legge 388/00. Approvazione delle Direttive e relativa modulistica in ordine alla concessione ed erogazione di finanziamenti e contributi al settore pubblico e privato danneggiati da eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio                   
nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle           
lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi               
calamitosi in ragione anche dell'assetto delle attribuzioni e                   
competenze esercitabili da vari Enti ed Amministrazioni;                        
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in                  
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le           
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di               
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui             
all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92, di seguito eventi           
di livello b);                                                                  
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione             
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria               
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il             
Fondo regionale di protezione civile - di seguito Fondo - alimentato            
per il triennio 2001-2003 per finanziare gli interventi delle                   
Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, diretti a                 
fronteggiare le esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello           
b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98, nonche' per potenziare il               
sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;                 
- il DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella Legge 9 novembre             
2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento              
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione                 
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della               
difesa civile";                                                                 
- il DL 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella Legge 27 febbraio            
2004, n. 47 "Proroga di termini previsti da disposizioni                        
legislative", ed in particolare l'art. 23-septies, ai sensi del quale           
per l'anno 2004 il Fondo di cui all'art. 138, comma 16 della citata             
Legge 388/00 e' alimentato esclusivamente da un contributo dello                
Stato;                                                                          
- la L.R. 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli             
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione                
civile";                                                                        
considerato:                                                                    
che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata Legge 225/92 per                 
eventi di livello b) si intendono gli eventi naturali o  connessi con           
l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano              
l'intervento coordinato di piu' Enti ed Amministrazioni competenti in           
via ordinaria;                                                                  
- che, per contraddistinguere gli eventi di livello b) da quelli che            
per natura ed estensione possono essere fronteggiati mediante                   
interventi attuabili da singoli Enti ed Amministrazioni competenti in           
via ordinaria nonche' da quelli che debbono essere fronteggiati con             
mezzi e poteri straordinari ai sensi rispettivamente delle lettere a)           
e c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92, di seguito eventi di           
livello a) ed eventi di livello c), occorre procedere ad una verifica           
dell'impatto che gli stessi hanno avuto sul territorio interessato;             
- che nel novero degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze            
urgenti per gli eventi di livello b) possono rientrare, oltre a                 
quelli di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche, di               
interesse pubblico o fruizione pubblica danneggiate, di seguito                 
interventi nel settore pubblico, anche gli interventi a sostegno di             
soggetti privati ed attivita' produttive danneggiati, di seguito                
interventi nel settore privato;                                                 
ritenuto, sia al fine di disporre di strumenti piu' efficaci e                  
puntuali per la qualificazione degli eventi calamitosi come eventi di           
livello b), sia al fine di ottimizzare i processi che attengono alla            
gestione del Fondo, di delineare un percorso organizzativo ed                   
operativo articolato in piu' fasi che assicurino la partecipazione di           
ciascuno dei soggetti istituzionali interessati con i rispettivi                
ambiti di responsabilita' e decisione;                                          
ritenuto di precisare che tali fasi si articolano in attivita'                  
dirette:                                                                        
- alla individuazione degli eventi di livello b) fra tutti gli eventi           
calamitosi che nel corso di ciascun anno solare si dovessero                    
verificare nel territorio regionale;                                            
- alla programmazione della spesa per finanziare interventi a                   
sostegno del settore pubblico e di quello privato direttamente                  
interessati da tali eventi, attraverso l'elaborazione ed approvazione           
di appositi piani per ciascuna quota del Fondo che verra' assegnata             
annualmente alla Regione Emilia-Romagna;                                        
- all'attribuzione delle risorse ai soggetti interessati del settore            
pubblico e privato sulla base di criteri, modalita' e termini                   
definiti nelle apposite Direttive regionali che si vanno ad approvare           
con il presente atto;                                                           
ritenuto di dover distinguere gli eventi calamitosi di livello b) di            
cui al presente atto dagli eventi a dimensione locale, che possono              
essere fronteggiati con gli strumenti previsti dal DLgs 1010/48 o               
dall'art. 18 della L.R. 45/95;                                                  
ritenuto, pertanto, di stabilire:                                               
- che per eventi a dimensione locale per i quali si attivino le                 
procedure previste dal DLgs 1010/48 o dall'art. 18 della L.R. 45/95,            
di norma, non possa trovare applicazione la disciplina di cui alla              
presente deliberazione;                                                         
- che, al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune                   
interessato dell'Emilia-Romagna provveda a darne immediata                      
comunicazione al Presidente della Provincia di riferimento e al                 
Presidente della Regione oltre che alle strutture organizzative delle           
stesse Amministrazioni, competenti in materia di protezione civile,             
ed a richiedere, ove l'evento possa presumibilmente qualificarsi di             
livello b) e sentita la Provincia di riferimento, appositi                      
sopralluoghi in sito;                                                           
- che, entro 10 giorni da tale richiesta, il sopralluogo venga                  
eseguito, su disposizione del Responsabile del Servizio regionale               
Protezione civile, da parte di un nucleo di valutazione composto da             
tecnici del predetto Servizio, del Servizio Tecnico di Bacino                   
territorialmente competente e, per gli eventi sismici, del Servizio             
Geologico Sismico e dei Suoli, nonche' da tecnici della Provincia e             
del Comune interessati i quali, valutata l'entita' dei danni al                 
sistema delle strutture ed infrastrutture pubbliche e private e                 
ritenuto l'evento di livello b), propongano al competente organo                
decisionale della Regione di dichiararlo di  rilievo regionale;                 
- che, sulla base di tale proposta, il Presidente della Giunta                  
regionale dichiari l'evento di rilievo regionale con apposito atto da           
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;              
- che a seguito di tale dichiarazione la Provincia interessata, in              
raccordo con il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente                     
competente o con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, per gli             
aspetti di rispettiva pertinenza, sulla base anche dei dati                     
conoscitivi forniti dai Comuni del medesimo ambito provinciale,                 
elabori un elenco di proposte di interventi nel settore pubblico, con           
l'indicazione del relativo quadro di priorita', del finanziamento               
necessario per ciascuno degli interventi e dei rispettivi enti                  
attuatori;                                                                      
- che, qualora siano proposti interventi di competenza regionale                
ovvero di pertinenza della Direzione generale Ambiente, Difesa del              
suolo e della costa la cui realizzazione si ritenga opportuno                   
affidare, previa intesa tra Servizio Tecnico di Bacino                          
territorialmente competente ed ente affidatario, ai soggetti di cui             
all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 24 marzo 2000, n. 22            
"Norme in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture -                   
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.             
3", l'elenco di cui sopra, nella colonna Ente attuatore, indichi                
espressamente gli estremi di tale disposizione di legge regionale;              
- che le proposte di interventi di cui sopra vengano esaminate in               
appositi incontri tra i rappresentanti istituzionali delle                      
Amministrazioni provinciali interessate e l'Assessore regionale                 
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile, di seguito                   
Assessore regionale competente, da tenersi non prima del mese di                
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli             
eventi, al fine di poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi,            
sia di carattere tecnico che finanziario, relativi agli eventi                  
medesimi - che potrebbero verificarsi fino a tutto il precedente mese           
di dicembre - e quindi al fine di poter attribuire e ripartire                  
equamente sul territorio, alla luce di un quadro di insieme, le                 
risorse della corrispondente annualita' del Fondo;                              
- che gli interventi proposti ed assentiti in tali incontri vengano             
riportati in appositi piani, da approvarsi con atto dell'Assessore              
regionale competente, al cui finanziamento ed attuazione si                     
provvedera' in conformita' alla normativa vigente nonche' sulla base            
dei criteri, modalita' e termini definiti nella Direttiva di cui                
all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;              
considerato che l'entita' dei singoli contributi al settore privato,            
per le stesse ragioni addotte relativamente al settore pubblico, puo'           
essere quantificata in un ammontare certo solamente nell'anno                   
successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di livello             
b) dichiarati di rilievo regionale e che, pertanto, per l'erogazione            
degli stessi passa un significativo lasso di tempo, con i prevedibili           
rischi che possono derivare sul piano della certezza del diritto e              
del sistema dei controlli sia per i cittadini che per le                        
Amministrazioni comunali preposte all'istruttoria di domande                    
presentate a notevole distanza dagli eventi medesimi;                           
ritenuto, conseguentemente, di delineare un iter procedimentale                 
finalizzato alla concessione ed erogazione di contributi al settore             
privato sulla base di criteri, modalita' e termini definiti nella               
Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del             
presente atto;                                                                  
ritenuto di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico                  
dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente               
possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati             
1) e 2) che  dovesse valutare come opportune e necessarie;                      
dato atto che il percorso organizzativo ed operativo e le Direttive             
di cui ai citati Allegati 1) e 2) trovano applicazione dalla data di            
esecutivita' del presente atto;                                                 
ravvisata la necessita', in relazione agli eventi calamitosi che si             
sono verificati nel territorio regionale nel periodo compreso tra il            
mese di gennaio 2004 e la data di esecutivita' del presente atto, di            
fornire, in via transitoria, specifici indirizzi operativi ed                   
applicativi, prevedendo:                                                        
- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni               
dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna provvedano a comunicare al               
Servizio regionale Protezione civile e per conoscenza all'Assessore             
regionale competente i dati relativi ai comuni di ciascun ambito                
provinciale interessati dai soli eventi calamitosi di livello b) di             
cui le stesse Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla             
base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n.             
9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualita'           
2003 del Fondo;                                                                 
- che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale           
con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da                      
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,              
con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalita' per            
la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti              
appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo,           
per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si                   
applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato               
2);                                                                             
preso atto del parere positivo espresso in ordine al presente atto e            
relativi allegati da tutte le Province dell'Emilia-Romagna                      
appositamente ed opportunamente consultate;                                     
richiamata la L.R.  26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia             
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                         
Emilia-Romagna";                                                                
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi a              
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e               
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519            
del 16 luglio 2003 prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio            
2004, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della              
propria deliberazione 447/03;                                                   
su proposta dell'Assessore Difesa del suolo e della costa. Protezione           
civile;                                                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate;                                      
1) di stabilire che:                                                            
- al verificarsi di un evento calamitoso nel  territorio regionale il           
Presidente della Giunta regionale ove ravvisi la sussistenza delle              
condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92           
e dalle altre norme connesse richiamate nel preambolo e nella parte             
narrativa della  presente deliberazione, adotti apposito atto da                
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con           
il quale l'evento viene dichiarato di rilievo regionale in attuazione           
delle medesime norme;                                                           
- l'Assessore regionale competente, approvi appositi piani di                   
protezione civile per il finanziamento, a valere sul Fondo regionale            
di protezione civile di cui alla Legge 388/00 (art. 138, comma 16),             
di interventi e misure a sostegno del settore pubblico e privato                
danneggiati dagli eventi dichiarati di rilievo regionale;                       
2) di approvare:                                                                
- la Direttiva di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale            
del presente atto - e gli annessi Moduli A, B, C, D, E, A-bis, B-bis,           
C-bis, D-bis, E-bis - disciplinante i criteri, le modalita' e i                 
termini per l'attuazione degli interventi nel settore pubblico;                 
- la Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale            
del presente atto - e gli annessi Moduli SD/P, SD/AP, DC/P, DC/AP,              
ER/P ed ER/AP - disciplinante la tipologia dei beni, i criteri, le              
modalita' e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi           
al settore privato;                                                             
3) di dare atto che le Direttive di cui al precedente punto 2) si               
applicano relativamente agli eventi di rilievo regionale che si                 
dovessero verificare nel territorio regionale a decorrere dalla data            
di esecutivita' del presente atto;                                              
4) di stabilire, in via transitoria, in relazione agli eventi                   
calamitosi che si sono verificati nel periodo compreso  tra il mese             
di gennaio 2004 e la data di esecutivita' del presente atto:                    
- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni               
dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della            
Regione forniscano al Servizio regionale Protezione civile e, per               
conoscenza, all'Assessore regionale competente i dati conoscitivi               
concernenti i soli eventi di livello b) di cui le medesime Province             
hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche              
indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio              
2004 in occasione della gestione dell'annualita' 2003 del Fondo;                
- che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale           
con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da                      
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,              
con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalita' per            
la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti              
appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo,           
per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si                   
applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato               
2);                                                                             
5) di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato             
di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa                    
procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2)           
che dovesse valutare come opportune e necessarie;                               
6) di pubblicare la presente deliberazione, le Direttive e la                   
Modulistica di cui al precedente punto 2) nel Bollettino Ufficiale              
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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