COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di distribuzione delle acque del CER "Area Pisciatello - Rubicone" Distretti irrigui Villalta, Bagnarola, Bulgarno', Ruffio, Calisese, Sala, S. Angelo, Gambettola, Gatteo e Longiano
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al
- progetto: distribuzione delle acque del CER "Area Pisciatello -
Rubicone" Distretti irrigui Villalta, Bagnarola, Bulgarno', Ruffio,
Calisese, Sala, S. Angelo, Gambettola, Gatteo e Longiano;
- presentato: dal Consorzio di Bonifica Savio Rubicone.
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Cesena, Gatteo,
Gambettola, Longiano e Savignano sul Rubicone e della provincia di
Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
58438/292 del 27/7/2004, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art.
10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo
degli impatti attesi, il progetto relativo alla distribuzione delle
acque del CER "Area Pisciatello - Rubicone" Distretti irrigui
Villalta, Bagnarola, Bulgarno', Ruffio, Calisese, Sala, S. Angelo,
Gambettola, Gatteo e Longiano, presentato dal Consorzio di Bonifica
Savio Rubicone con le seguenti prescrizioni:
1) accertata la conformita' di massima dell'opera rispetto ai Piani
regolatori generali dei Comuni territorialmente interessati
dall'opera in progetto e' necessario che in fase di progetto
esecutivo siano rispettate le prescrizioni dei PRG con particolare
riferimento alla normativa dell'ambito rurale;
2) come descritto nella parte relativa alle valutazioni sul quadro di
riferimento programmatico, entrambi i tracciati di progetto
intercettano siepi e filari cartografati nella Tav. 3 del PTCP. E'
necessario, cosi' come previsto dal comma 9 dell'art. 10 delle norme
del Piano provinciale, che tali elementi non vengano danneggiati e/o
abbattuti e che si provveda all'eventuale risarcimento degli elementi
arborei che risultassero, anche successivamente, danneggiati a causa
della realizzazione delle opere;
3) nella predisposizione del progetto esecutivo, al fine di garantire
il principio dell'invarianza idraulica, ed adempiere a quanto
disposto dall'articolo 9 delle NTA del Piano stralcio di bacino,
dovranno essere calcolati gli effettivi volumi di laminazione
necessari a compensare i maggiori deflussi idrici derivanti
dall'attuazione dell'intervento, considerando a tal fine la
configurazione finale degli impianti, ovvero la presenza di tutte le
stazioni di sollevamento di futura realizzazione e delle eventuali
opere accessorie. I volumi di laminazione dovranno essere computati
considerando impermeabili le superfici coperte e quelle pavimentate,
ad esclusione delle superfici afferenti le vasche di compensazione a
cielo aperto, e dovranno conseguentemente essere adottate idonee
soluzioni progettuali che garantiscano lo stoccaggio temporaneo delle
acque ed il rilascio nella rete scolante con una portata defluente
pari a quella agricola equivalente, adottando i criteri metodologici
e gli accorgimenti tecnici precisati dalla Direttiva per le verifiche
di sicurezza idraulica dell'Autorita' dei Bacini Romagnoli;
4) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il non
peggioramento della qualita' dell'aria esistente, il rispetto dei
limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e
garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le
emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali di costruzione, dall'esercizio di
impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di
cantiere si prescrive quanto segue: (a) per eventuali impianti fissi,
e' necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione; (b) si dovra' prevedere la
copertura o l'umidificazione periodica dei depositi temporanei di
terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare
attenzione a non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali
poste a margine dell'area di cantiere al fine di garantire il non
sollevamento di polveri; (c) dovra' essere controllato il rischio di
sollevamento polveri in corrispondenza delle abitazioni presenti
lungo le vie di transito da e per i cantieri; (d) i cassoni per il
trasporto degli inerti o materiale di scavo dovranno essere ricoperti
con teloni;
5) in fase di progetto esecutivo devono essere valutate, previste,
progettate (ubicazione, scelta dei materiali, dimensionamento) e
verificate mediante studio previsionale di impatto acustico di
dettaglio, nonche' realizzate, adeguate misure di insonorizzazione di
tutti gli impianti previsti dal progetto (stazioni di sollevamento e
impianti previsti) al fine di garantire il rispetto dei valori limite
assoluti e differenziali vigenti in prossimita' di tutti i ricettori
presenti;
6) si ritiene necessario che vengano effettuate indagini fonometriche
di verifica secondo le modalita' descritte di seguito: a) devono
essere individuati da parte di ARPA, in accordo con l'Ufficio VIA
provinciale, i ricettori maggiormente prossimi agli impianti previsti
presso i quali si ritiene necessaria una verifica degli impatti
acustici prodotti dal funzionamento degli impianti in relazione alla
ubicazione dei ricettori stessi e alla tipologia del rumore prodotto;
b) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto
dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e
notturno in prossimita' di ogni singolo ricettore individuato secondo
quanto descritto al punto precedente. Tali rilievi vanno eseguiti
all'interno degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in
assenza di funzionamento degli impianti e il livello equivalente di
rumore ambientale con impianti in attivita' e con misure di
mitigazione acustica realizzate; c) deve essere eseguito un rilievo
fonometrico del livello di rumore ambientale in esterno in periodo
diurno e notturno in prossimita' di ogni singolo ricettore
individuato secondo quanto descritto al punto a), secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente. Le rilevazioni vanno
effettuate in condizioni di funzionamento a regime (gestione
ordinaria) e con misure di mitigazione acustica realizzate al fine di
verificare il rispetto dei valori limite assoluti vigenti nelle aree
monitorate per il periodo diurno e notturno; d) il monitoraggio di
cui ai punti precedenti dovra' essere eseguito da ARPA secondo le
modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a carico della
societa' proponente entro e non oltre 2 mesi dalla data di messa in
funzione degli impianti previsti dal progetto ovvero di inizio di
gestione ordinaria dell'opera; e) tutti i risultati e le relative
elaborazioni e conclusioni dovranno essere successivamente trasmessi
all'Ufficio VIA - Servizio Pianificazione territoriale della
Provincia di Forli'-Cesena e al proponente, entro un mese dal termine
della esecuzione dei rilievi; f) in caso di verifica da parte
dell'ARPA del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere
progettati e realizzati dalla societa' proponente, a proprio carico e
entro 5 mesi dal ricevimento da parte di ARPA dei risultati del
monitoraggio effettuato, ulteriori interventi di mitigazione e
bonifica acustica necessari per garantire il rispetto di tutti i
limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti. Per quanto riguarda
il funzionamento degli impianti, tali misure di mitigazione dovranno
prendere in considerazione sia le sorgenti sonore interne
all'impianto in oggetto individuate come maggiormente rilevanti e
responsabili del rilevato mancato rispetto dei limiti vigenti sia
eventuali misure aggiuntive ritenute e valutate necessarie (ad
esempio barriere acustiche); g) le comunicazioni di messa in funzione
e a regime dell'opera e degli impianti dovranno essere trasmesse a
cura del proponente, ad ARPA ed all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale - Ufficio VIA; h)
durante le attivita' di cantiere dovranno inoltre essere messi in
atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni
sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti
in conformita' alle Direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti
in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi di lavorazione
previste e nei periodi di loro attivita';
7) relativamente alla sistemazione a verde prevista nelle aree in
prossimita' degli impianti, si prescrive che, ai fini di un piu'
adeguato inserimento ambientale e di una piu' efficace mitigazione
visiva, il sesto di impianto sia il piu' naturaliforme possibile e
pertanto le essenze che verranno utilizzate dovranno comprendere
alberi e arbusti alternati fra loro e disposti secondo schemi
irregolari;
8) si prescrive inoltre che le essenze da utilizzare debbano essere
scelte tra quelle individuate nel progetto con le seguenti
specificazioni: - relativamente alle specie alloctone naturalizzate
tipiche del paesaggio agricolo, con specifico riferimento a Crataegus
azaruolus, e' necessario verificare se al momento dell'impianto
risultera' in vigore la determinazione del Servizio Fitosanitario
regionale n. 8895 del 12/9/2004 che vieta l'utilizzo di piante
appartenenti al genere Crataegus fino al 31/12/2004; - relativamente
alle specie arboree igrofile si segnala che va escluso l'impianto di
Carpinus betulus a causa della scarsa capacita' di adattamento a
condizioni di ristagno idrico prolungato; - relativamente alle specie
arboree mesofile o xerofile e' necessario evitare l'utilizzo di
Quercus ilex e di Acer opalus in quanto non idonei al contesto di
pianura nel quale si inserisce il progetto;
9) le operazioni di manutenzione degli impianti arborei e arbustivi
devono essere garantite per tre anni e deve essere previsto il
risarcimento delle fallanze durante il primo anno;
10) relativamente alla sistemazione a verde prevista per l'impianto
Zamagni, si prescrive che venga implementata la cortina intorno alla
vasca prevedendo almeno una doppia fila di essenze arboree e
arbustive con sesto di impianto irregolare;
b) di quantificare in Euro 4.782,79 pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di trasmettere la presente delibera al Consorzio di Bonifica Savio
e Rubicone e all'Amministrazione comunale di Cesena, Gatteo,
Gambettola, Cesenatico, Longiano e Savignano sul Rubicone per il
seguito di competenza;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione.