DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 27 luglio 2004, n. 10245
Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica virgifera virgifera La Conte"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante "Disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi" e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22;
- il RD 12 ottobre 1933, n. 1700, recante "Approvazione del
regolamento per l'applicazione della Legge 18 giugno 1931, n. 987" e
successive modificazioni ed integrazioni;
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536, recante "Attuazione della
Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali";
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni
ed integrazioni;
- il DM 21 agosto 2001, recante "Lotta obbligatoria contro la
Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31";
- la propria determinazione n. 8376 dell'11 luglio 2003, recante
"Prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta
contro il parassita da quarantena (Diabrotica virgifera virgifera' Le
Conte)";
- la circolare ministeriale prot. n. 37068 del 30 giugno 2004 recante
"Misure fitosanitarie concernenti l'applicazione del decreto di lotta
obbligatoria 21 agosto 2001 relativo all'organismo da quarantena
Diabrotica virgifera (Le Conte)";
considerato che tale insetto e' inserito nelle liste di quarantena
per l'Unione Europea (Dir 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto
10.4) e che il parassita e' estremamente pericoloso e diffusibile nel
territorio, anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si
configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto
maidicolo emiliano-romagnolo;
preso atto dei risultati dei monitoraggi sistematici eseguiti
conformemente a quanto previsto dal DM 21 agosto 2001 e dalla
circolare ministeriale n. 37068 del 30 giugno 2004, che hanno
consentito l'accertamento della presenza di esemplari di Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte in Emilia-Romagna;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare 1'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle
posizioni dirigenziali Professional;
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 4244 del 31
marzo 2004, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali
e modifica di posizioni dirigenziali 'Professional' della Direzione
generale Agricoltura", nonche' la successiva deliberazione della
Giunta regionale n. 642 del 5/4/2004, che ha conferito efficacia
giuridica ai predetti incarichi;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Dirigente titolare della posizione professional "Certificazione e
controlli" dr. Alberto Contessi, ai sensi della citata deliberazione
di Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di dichiarare "zone di insediamento", ai sensi della circolare
ministeriale 30 giugno 2004, i territori dei comuni di Busseto,
Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Sorbolo, Zibello, Colorno,
Mezzani, San Secondo, Soragna, Torrile e Trecasali in provincia di
Parma e dei comuni di Calendasco, Piacenza, Caorso, Castel S.
Giovanni, Castelvetro, Monticelli, Rottofreno e Sarmato in provincia
di Piacenza;
2) di dichiarare "zone a popolazione molto bassa", ai sensi della
circolare ministeriale 30 giugno 2004, i restanti comuni delle
province di Parma e Piacenza, nonche' l'intero territorio di tutte le
altre province della regione Emilia-Romagna;
3) nei territori dichiarati "zone di insediamento" e fino a contraria
disposizione:
a) e' vietato trasportare nelle regioni italiane e negli altri Paesi
della comunita' non ancora interessati da infestazioni di Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte, piante o parti di piante di mais allo
stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il pastone di
pannocchie;
b) e' vietato lo spostamento, nelle regioni italiane e negli altri
Paesi della comunita' non ancora interessati da infestazioni di
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, di terreno che abbia
ospitato mais nell'anno in corso od in quello precedente;
c) e' vietato procedere al ristoppio del mais (divieto della
successione del mais a se' stesso), salvo specifica deroga del
Servizio Fitosanitario regionale. Detto divieto si ritiene rispettato
anche nel caso in cui la semina del mais venga posticipata in epoca
successiva al periodo di schiusa delle uova del parassita. La data
dopo la quale la semina del mais non verra' considerata "ristoppio",
ai fini della presente determinazione, sara' fissata annualmente dal
Servizio Fitosanitario regionale;
4) di concedere, sulla base dell'andamento climatico e della dinamica
biologica del parassita, deroghe alla prescrizione di cui al punto
3). A tal fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata
richiesta al Servizio Fitosanitario regionale;
5) di revocare la propria determinazione n. 8376 dell'11 luglio
2003.
La mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni sara' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro,
ai sensi dell'art. 11, comma 8 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3,
fatta salva la denuncia all'autorita' giudiziaria competente qualora
il fatto costituisca reato in base all'art. 500 c.p.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della
L.R. 9 settembre 1987, n. 28.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti