REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 27 luglio 2004, n. 10245

Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica virgifera virgifera La Conte"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante "Disposizioni per la                 
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause                 
nemiche e sui relativi servizi" e successive modificazioni ed                   
integrazioni, ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22;                      
- il RD 12 ottobre 1933, n. 1700, recante "Approvazione del                     
regolamento per l'applicazione della Legge 18 giugno 1931, n. 987" e            
successive modificazioni ed integrazioni;                                       
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536, recante "Attuazione della                   
Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro                 
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e             
prodotti vegetali";                                                             
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000                      
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella                   
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni           
ed integrazioni;                                                                
- il DM 21 agosto 2001, recante "Lotta obbligatoria contro la                   
Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)";                 
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela            
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.                
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto             
2001, n. 31";                                                                   
- la propria determinazione n. 8376 dell'11 luglio 2003, recante                
"Prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta                 
contro il parassita da quarantena (Diabrotica virgifera virgifera' Le           
Conte)";                                                                        
- la circolare ministeriale prot. n. 37068 del 30 giugno 2004 recante           
"Misure fitosanitarie concernenti l'applicazione del decreto di lotta           
obbligatoria 21 agosto 2001 relativo all'organismo da quarantena                
Diabrotica virgifera (Le Conte)";                                               
considerato che tale insetto e' inserito nelle liste di quarantena              
per l'Unione Europea (Dir 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto            
10.4) e che il parassita e' estremamente pericoloso e diffusibile nel           
territorio, anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si            
configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto                   
maidicolo emiliano-romagnolo;                                                   
preso atto dei risultati dei monitoraggi sistematici eseguiti                   
conformemente a quanto previsto dal DM 21 agosto 2001 e dalla                   
circolare ministeriale n. 37068 del 30 giugno 2004, che hanno                   
consentito l'accertamento della presenza di esemplari di Diabrotica             
virgifera virgifera Le Conte in Emilia-Romagna;                                 
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;             
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo Unico in materia di                   
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare 1'art. 37;                                                    
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,             
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                     
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione                
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali            
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza                 
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle                    
posizioni dirigenziali Professional;                                            
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 4244 del 31              
marzo 2004, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali           
e modifica di posizioni dirigenziali 'Professional' della Direzione             
generale Agricoltura", nonche' la successiva deliberazione della                
Giunta regionale n. 642 del 5/4/2004, che ha conferito efficacia                
giuridica ai predetti incarichi;                                                
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Dirigente titolare della posizione professional "Certificazione e               
controlli" dr. Alberto Contessi, ai sensi della citata deliberazione            
di Giunta regionale 447/03;                                                     
determina:                                                                      
1) di dichiarare "zone di insediamento", ai sensi della circolare               
ministeriale 30 giugno 2004, i territori dei comuni di Busseto,                 
Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Sorbolo, Zibello, Colorno,               
Mezzani, San Secondo, Soragna, Torrile e Trecasali in provincia di              
Parma e dei comuni di Calendasco, Piacenza, Caorso, Castel S.                   
Giovanni, Castelvetro, Monticelli, Rottofreno e Sarmato in provincia            
di Piacenza;                                                                    
2) di dichiarare "zone a popolazione molto bassa", ai sensi della               
circolare ministeriale 30 giugno 2004, i restanti comuni delle                  
province di Parma e Piacenza, nonche' l'intero territorio di tutte le           
altre province della regione Emilia-Romagna;                                    
3) nei territori dichiarati "zone di insediamento" e fino a contraria           
disposizione:                                                                   
a) e' vietato trasportare nelle regioni italiane e negli altri Paesi            
della comunita' non ancora interessati da infestazioni di Diabrotica            
virgifera virgifera Le Conte, piante o parti di piante di mais allo             
stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il pastone di                  
pannocchie;                                                                     
b) e' vietato lo spostamento, nelle regioni italiane e negli altri              
Paesi della comunita' non ancora interessati da infestazioni di                 
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, di terreno che abbia                   
ospitato mais nell'anno in corso od in quello precedente;                       
c) e' vietato procedere al ristoppio del mais (divieto della                    
successione del mais a se' stesso), salvo specifica deroga del                  
Servizio Fitosanitario regionale. Detto divieto si ritiene rispettato           
anche nel caso in cui la semina del mais venga posticipata in epoca             
successiva al periodo di schiusa delle uova del parassita. La data              
dopo la quale la semina del mais non verra' considerata "ristoppio",            
ai fini della presente determinazione, sara' fissata annualmente dal            
Servizio Fitosanitario regionale;                                               
4) di concedere, sulla base dell'andamento climatico e della dinamica           
biologica del parassita, deroghe alla prescrizione di cui al punto              
3). A tal fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata               
richiesta al Servizio Fitosanitario regionale;                                  
5) di revocare la propria determinazione n. 8376 dell'11 luglio                 
2003.                                                                           
La mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni sara' punita con             
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro,           
ai sensi dell'art. 11, comma 8 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3,                
fatta salva la denuncia all'autorita' giudiziaria competente qualora            
il fatto costituisca reato in base all'art. 500 c.p.                            
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della              
L.R. 9 settembre 1987, n. 28.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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