DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 26 luglio 2004, n. 10256
Definizione del procedimento amministrativo e dei relativi percorsi di verifica inerenti le richieste di rilascio di accreditamento avanzate da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, ex L.R. 34/98, DGR 327/04
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la L.R. n. 34 del 12 ottobre 1998, recante "Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e
successive modificazioni, e richiamati in particolare:
- l'art. 2, che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e
private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare
prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale
debbono ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le
modalita' stabilite dalla medesima legge; l'accreditamento
costituisce titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui
all'art. 8 - quinquies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- l'art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, il compito di determinare i requisiti
ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR
14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con
riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione
regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti
dal Piano Sanitario Nazionale;
- l'art. 9, che stabilisce, in linea generale, le procedure per
l'accreditamento, e precisamente:
- pone in capo all'Assessore regionale alla Sanita' la competenza di
procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con
proprio decreto, sulla base della proposta del Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali, specificando che l'accreditamento puo'
essere concesso anche con prescrizioni, ed in questo caso il
provvedimento deve stabilire altresi' il termine massimo per
l'adeguamento;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria regionale il compito di fungere
da struttura di supporto della Regione nella verifica dei requisiti
posseduti dalle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento;
l'Agenzia provvede all'esame della documentazione e compie le visite
di verifica, redigendo, al termine della fase procedurale di propria
competenza, una relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o
meno della struttura, da trasmettere a questa Direzione generale;
- stabilisce il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di accreditamento per l'adozione del provvedimento di
concessione o diniego dell'accreditamento stesso;
visto il DLgs 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, che ridefinisce la disciplina
dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie:
- confermandolo quale requisito indispensabile al fine
dell'erogazione di prestazioni per conto o a carico del Servizio
sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie,
subordinatamente, alla definizione dei necessari accordi
contrattuali;
- elencando i requisiti da possedersi, da parte dei soggetti
legittimati a domandarne il rilascio, e cioe':
- possesso dell'autorizzazione sanitaria, e pertanto dei requisiti
generali e specifici previsti dalla normativa nazionale e regionale
per l'ottenimento della stessa;
- rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione, definiti dalla
normativa nazionale e regionale;
- funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale,
sulla base del fabbisogno di assistenza definito secondo le funzioni
sanitarie individuate ed i livelli di assistenza stabiliti nel Piano
sanitario regionale;
- verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti;
dato atto che con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, la
Giunta della Regione Emilia-Romagna ha proceduto, ai sensi di quanto
disposto dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 34/98, a definire
requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture
sanitarie e dei professionisti dell'Emilia-Romagna;
evidenziato che nell'atto deliberativo n. 327 del 23 febbraio 2004
sopra richiamato al punto 2.7) la Giunta regionale ha stabilito la
competenza a definire il procedimento amministrativo finalizzato
all'accreditamento, inclusa la presentazione della domanda da parte
dei soggetti interessati, ed i relativi percorsi di verifica, in capo
a questa Direzione generale attraverso l'adozione di uno o piu'
provvedimenti;
ritenuto opportuno prevedere, in considerazione della molteplicita' e
della complessita' delle verifiche da effettuarsi, le quali devono
essere svolte, fra l'altro, nella garanzia sia del miglior risultato
qualitativamente ottenibile sia del massimo rispetto del termine
stabilito per la conclusione del procedimento, un percorso
procedurale definito sulla base delle seguenti caratteristiche:
- individuazione e affidamento della responsabilita' della conduzione
del procedimento ad area di responsabilita' specifica riguardo alla
tematica dell'accreditamento delle strutture sanitarie;
- acquisizione del necessario apporto specialistico da parte dei
Servizi di questa Direzione generale, avuto riguardo alle diverse
competenze degli stessi in merito alla tematica dell'accreditamento
delle strutture sanitarie;
- delineazione di un percorso procedimentale che garantisca la
completezza delle valutazioni effettuate nei loro diversi specifici
aspetti, e che risulti altresi' quanto piu' rispondente a criteri di
tempestivita' ed essenzialita';
- fissazione dei tempi massimi di rispetto anche per la conclusione
delle singole fasi del procedimento;
- definizione di idonei criteri di valutazione che garantiscano la
massima trasparenza del processo di verifica dei requisiti e di
regole operative che garantiscano la terzieta'/indipendenza/autonomia
del parere espresso sulla base di oggettive metodologie valutative;
- definizione delle priorita' per il triennio 2004/2006;
dato atto che le priorita' individuate sono state determinate dalla
necessita' di: trasformare gli accreditamenti provvisori, laddove
riconosciuti a nuove strutture, in accreditamenti istituzionali;
completare il riconoscimento di nuove strutture ospedaliere gia'
autorizzate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 125/99
con le necessarie verifiche di comportamenti organizzativi della
qualita'; perfezionare il gia' attivo sistema di governo regionale
cardiologico e cardiochirurgico trasformando gli accreditamenti
volontari delle cardiochirurgie in accreditamenti istituzionali e
provvedendo all'accreditamento delle strutture cardiologiche che a
tale fine concorrono; realizzare quanto previsto al punto 4 della
deliberazione di Giunta regionale 327/04; avviare esperienze
significative di accreditamento nei diversi settori di attivita', con
particolare riferimento alle discipline di interesse regionale.
Dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri Kyriakoula
Petropulacos, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 nonche'
della deliberazione di Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di stabilire che possono presentare domanda di accreditamento le
strutture appartenenti al seguente elenco:
1.1) Strutture di ricovero pubbliche che abbiano iniziato l'attivita'
a partire dall'1/1/2002;
1.2) Strutture residenziali di cure palliative - Hospice;
1.3) Strutture accreditate provvisoriamente ai sensi dell'art. 8
quater, comma 7 del DLgs 502/92, cosi' come introdotto dall'art. 8
del DLgs 229/99;
1.4) Strutture cardiochirurgiche;
1.5) Strutture cardiologiche;
1.6) Strutture di Neurochirurgia private;
1.7) Dipartimenti di Neuroscienze in riferimento alle strutture di
Neurochirurgia, Neurologia, Neuroradiologia;
1.8) Strutture di Anestesia, Terapia Intensiva Polivalente e
Monospecialistica, Terapia Semintensiva, connesse a strutture
cardiologiche, cardiochirurgiche, Dipartimenti di Neuroscienze
nonche' strutture di Neurochirurgia;
1.9) Dipartimenti di Salute mentale in riferimento alle strutture di
Psichiatria e Neuropsichiatria infantile e Residenze Sanitarie
Psichiatriche, pubbliche e private;
2) di stabilire che le strutture appartenenti al suddetto elenco
costituiscono, per le motivazioni riportate in premessa, le priorita'
individuate da questa Direzione generale per il triennio 2004/2006,
salvo ulteriori specifiche determinazioni;
3) di stabilire che possono presentare domanda a partire da:
- 1/9/2004 le strutture di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3;
- 1/12/2004 le strutture di cui ai precedenti punti 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, e 1.8;
- 1/6/2005 le strutture di cui al precedente punto 1.9;
4) di definire le attribuzioni e le modalita' organizzative e
procedurali per l'espletamento delle attivita' di istruttoria delle
richieste di rilascio di accreditamento avanzate da parte delle
strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione della L.R.
34/98, come di seguito specificato;
- il procedimento di istruttoria delle richieste fa capo al Servizio
Presidi Ospedalieri che:
a) procede all'apertura di un fascicolo relativo alla richiesta di
accreditamento al momento della sua presentazione da parte di
ciascuna struttura sanitaria all'atto della sua presentazione; in
tale fascicolo deve essere conservata tutta la documentazione
relativa al procedimento, annotando in un apposito registro la data
di ricevimento dell'istanza medesima da parte della Regione;
b) effettua una valutazione di ammissibilita' della richiesta,
accertando la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive
determinanti la procedibilita' dell'esame dell'istanza ed il buon
esito dello stesso, e cioe': - il possesso dell'autorizzazione da
parte della struttura sanitaria richiedente, attestato tramite
presentazione di copia del provvedimento autorizzatorio rilasciato
dal Sindaco del Comune competente ai sensi della deliberazione di
Giunta regionale 125/99 o 327/04; - la rispondenza delle attivita'
garantite dalla struttura al fabbisogno e alla funzionalita' della
programmazione sanitaria regionale, a partire dalle strutture
pubbliche e da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi
della Legge 724/94 e dell'art. 8 quater, settimo comma del DLgs
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica della
rispondenza alla programmazione regionale viene effettuata da un
funzionario del Servizio di questa Direzione generale competente per
le attivita' specifico oggetto della richiesta di accreditamento e
designato dal rispettivo Responsabile di Servizio;
c) redige, al termine dell'attivita' descritta al punto b), una
relazione preliminare analitica da trasmettere: A. in caso di
verifica positiva, all'Agenzia sanitaria regionale, unitamente ad una
copia completa della richiesta e del materiale ad essa allegato per
il proseguimento dell'istruttoria; B. in caso di verifica negativa,
al Direttore generale Sanita' e Politiche sociali con proposta
motivata di diniego dell'accreditamento per insussistenza delle
condizioni preliminari all'accertamento dei requisiti di qualita';
d) nel caso di cui al precedente punto c)A.: - riceve di ritorno da
parte dell'Agenzia sanitaria regionale la relazione dell'Agenzia
medesima contenente le risultanze delle verifiche da essa espletate
in merito alla sussistenza dei requisiti di qualita'; - predispone, a
seguito di esame conclusivo della documentazione completa contenuta
nel fascicolo, proposta motivata di concessione/diniego
dell'accreditamento da sottoporre a questa Direzione generale, avendo
acquisito il parere del Servizio competente per le attivita' oggetto
della richiesta di accreditamento;
5) di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di
qualita' da parte delle strutture sanitarie richiedenti
l'accreditamento viene effettuata dall'Agenzia sanitaria regionale,
cosi' come previsto e disciplinato dall'art. 9 della L.R. 34/98 e dal
punto 2.10) della deliberazione di Giunta regionale 327/04. Per la
realizzazione di tali verifiche sara' utilizzato, per il tramite
dell'Agenzia, personale qualificato per le verifiche di
accreditamento o certificato da Ente accreditato EN 45013 come
valutatore di sistemi di qualita' in sanita' secondo UNI EN 30011,
parte prima e seconda o successive revisioni;
6) di stabilire come sottoindicato i termini massimi per lo
svolgimento delle singole fasi dell'istruttoria:
- per l'espletamento delle attivita' di cui ai punti 4.a), 4.b) e
4.c): complessivamente 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della richiesta di accreditamento;
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto 4.d):
complessivamente 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da
parte dell'Agenzia sanitaria regionale del fascicolo completo di
relazione dell'Agenzia medesima, a seguito dell'espletamento delle
verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di qualita';
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto 5): l'Agenzia
sanitaria regionale dispone di 120 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento del fascicolo contenente l'istruttoria effettuata dal
Servizio Presidi Ospedalieri in merito alla sussistenza delle
condizioni di procedibilita';
7) di dare atto che, le statuizioni del presente provvedimento
rispondono all'esigenza di provvedere a definire le attribuzioni e le
modalita' organizzative e procedurali da osservarsi, per
l'espletamento delle attivita' di istruttoria delle richieste di
rilascio di accreditamento avanzate da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti;
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi