DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1635
Approvazione del Piano degli interventi urgenti connessi agli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/02 verificatisi nel territorio regionale nel 2003 (Legge 388/00, art. 138, comma 16)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di Protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che al
comma 1, lettere a), b) e c) individua e distingue gli eventi
calamitosi in ragione anche dell'assetto delle attribuzioni e
competenze esercitabili da vari enti ed amministrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92, di seguito eventi
di livello b);
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)" ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di protezione civile - di seguito Fondo regionale -
alimentato per il triennio 2001-2003 per finanziare gli interventi
delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, diretti a
fronteggiare le esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello
b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98, nonche' per potenziare il
sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;
- il DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella Legge 9 novembre
2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile";
- il DL 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella Legge 27 febbraio
2004, n. 47 "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", ed in particolare l'art. 23-septies, ai sensi del quale
per l'anno 2004 il Fondo di cui all'art. 138, comma 16 della citata
Legge 388/00 e' alimentato esclusivamente da un contributo dello
Stato;
- la L.R. 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile";
rilevato che:
- l'utilizzo delle risorse del Fondo regionale e' disposto ai sensi
del citato art. 138, comma 16 della Legge 388/00 dal Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
d'intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed e'
comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- nella seduta del 10 luglio 2003 la Conferenza sopra indicata ha
preso atto dell'avvenuta intesa tra le Regioni e le Province autonome
e il Dipartimento della Protezione civile in ordine al riparto delle
risorse del Fondo regionale per l'anno 2003, come da tabella,
Allegato sub A, parte integrante della presa d'atto medesima,
acquisita agli atti del Servizio regionale Protezione civile;
- la quota, come da tabella citata, spettante alla Regione
Emilia-Romagna per l'anno 2003 e' pari ad Euro 9.345.370,19;
preso atto che con nota prot. n. AMB/PTC/04/9234 del 17 febbraio
2004, acquisita agli atti del Servizio regionale Protezione civile,
ciascuna Provincia dell'Emilia-Romagna e' stata invitata:
- a coordinare nell'ambito del proprio territorio le operazioni di
raccolta delle informazioni e dei dati conoscitivi relativi a tutti
gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale nel corso
dell'anno 2003 ed ai comuni specificamente interessati, con
l'ulteriore compito di individuare, tra tali eventi, quelli di
livello b), in relazione alla gravita' del relativo impatto sul
sistema socioeconomico e sulla rete infrastrutturale nonche' di
rappresentare il fabbisogno finanziario connesso all'entita' dei
danni al sistema delle strutture ed infrastrutture pubbliche, di
interesse o fruizione pubblica, di seguito settore pubblico, oltre
che ai soggetti privati e ad attivita' produttive, di seguito settore
privato;
- a trasmettere quindi alla Regione i dati conoscitivi riguardanti i
soli eventi di livello b), unitamente ad un elenco di proposte di
specifici interventi nel settore pubblico, con l'indicazione del
relativo quadro di priorita', del finanziamento necessario per
ciascuno di essi e dei rispettivi enti attuatori;
preso atto che:
- da tale attivita' di ricognizione risultano essersi verificati nel
corso del 2003 n. 66 eventi calamitosi di livello b) che hanno
interessato n. 80 comuni dell'Emilia-Romagna, elencati al paragrafo
2. del Piano degli interventi che si va ad approvare con il presente
atto;
- in conformita' alle procedure concordate a suo tempo tra le Regioni
e il Dipartimento della Protezione civile, con nota del 13 maggio
2004 a firma dell'Assessore regionale alla Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile, di seguito Assessore regionale competente,
e' stato trasmesso al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed al Capo del Dipartimento
della Protezione civile il programma di massima relativo all'impiego
dell'annualita' 2003 del Fondo regionale spettante alla Regione
Emilia-Romagna;
- nel programma di massima si e' previsto indicativamente di
ripartire l'annualita' 2003 di Euro 9.345.370,19 in due quote, di
cui Euro 4.845.370,19 per il finanziamento di misure ed interventi di
potenziamento del sistema regionale di protezione civile ed Euro
4.500.000,00 per il finanziamento di interventi di ripristino di
strutture e infrastrutture del settore pubblico e per la concessione
di contributi al settore privato, danneggiati dagli eventi in
parola;ritenuto di approvare il richiamato programma di massima;
dato atto che alcuni comuni delle province di Modena e Ferrara
colpiti nel corso del 2002 da eventi calamitosi di livello b) di
seguito specificati sono rimasti esclusi dal riparto dell'annualita'
2002 del Fondo regionale, con la quale e' stato finanziato il Piano
degli interventi approvato con propria deliberazione 1540/03, in
ragione del fatto che il quadro di priorita' degli interventi da
realizzare e le risorse complessivamente disponibili in quella fase
non hanno consentito di soddisfare le richieste di finanziamento
provenienti dai suddetti territori;
dato atto che gli eventi di livello b) verificatisi nel 2002 sono i
seguenti:
- piogge intense verificatesi nella prima decade del mese di maggio
2002 nel comune di Fiumalbo (MO);
- nubifragio verificatosi il 23 agosto 2002 nel comune di Lama
Mocogno (MO);
- nubifragio verificatosi il 26 agosto 2002 nei comuni di Modena e
Maranello (MO);
- piogge e forte vento verificatisi nella prima decade del mese di
ottobre 2002 nel comune di Montecreto;
- nubifragio verificatosi il 15 luglio 2002 nel comune di Codigoro
(FE);
ritenuto pertanto, sulla scorta delle valutazioni di opportunita'
espresse anche dalle Amministrazioni provinciali nell'incontro del 26
maggio 2004 promosso dall'Assessore regionale competente, di
ripartire la somma di Euro 4.500.000,00 nelle seguenti quote:
- Euro 3.629.000,00 per il finanziamento di interventi nel settore
pubblico ed Euro 700.000,00 per la concessione di contributi al
settore privato, danneggiati da eventi di livello b) verificatisi nel
2003;
- Euro 106.000,00 per il finanziamento di interventi a sostegno del
settore pubblico nel comune di Codigoro (FE) ed Euro 65.000,00 per la
concessione di contributi al settore privato nei comuni di Codigoro
(FE), nonche' nei comuni di Modena, Fiumalbo, Lama Mocogno, Maranello
e Montecreto in provincia di Modena danneggiati da eventi di livello
b) verificatisi nel 2002;
ritenuto:
- di procedere all'approvazione del Piano, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che riporta nel dettaglio gli
interventi da realizzare e le apposite direttive che disciplinano i
criteri, i termini e le modalita' rispettivamente per l'attuazione
degli interventi ed il finanziamento nel settore pubblico e per la
concessione e l'erogazione di contributi al settore privato;
- di precisare che relativamente alle misure contributive a sostegno
del settore privato nel comune di Codigoro (FE) e nei comuni di
Fiumalbo, Lama Mocogno, Maranello, Modena e Montecreto in provincia
di Modena per i danni subiti in conseguenza degli eventi di livello
b) verificatisi nel 2002 si applicano le disposizioni di cui alla
Direttiva approvata con propria deliberazione 1540/03, nonche' le
aliquote percentuali determinate con propria deliberazione 978/04 e
la domanda di contributo deve essere presentata entro 45 giorni dalla
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
dato atto che le risorse complessivamente necessarie per l'attuazione
del Piano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
pari ad Euro 4.500.000,00, risultano allocate al Capitolo 47132
"Spese per il finanziamento di interventi urgenti in caso di
calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108, DLgs 112/98 ed
art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche' per il potenziamento
del sistema regionale di protezione civile - Fondo regionale di
protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n.
388) - Mezzi statali", afferente alla UPB 1.4.4.2. 17101 interventi
in materia di protezione civile - risorse statali, del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2004;
richiamate:
- le LL.RR. n. 28 e n. 29 del 22/12/2003;
- le LL.RR. n. 17 e n. 18 del 28/7/2004;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, a
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519
del 16 luglio 2003, prorogata con determinazione 8989/04, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
dato atto del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie,
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
dato atto altresi' del parere favorevole espresso ai sensi della
citata determinazione 8519/03 dal Direttore generale Ambiente, Difesa
del suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il piano degli
interventi di protezione civile che si va ad approvare con il
presente atto e i programmi di intervento di difesa del suolo;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare il programma di massima a firma dell'Assessore
regionale Difesa del suolo e della costa. Protezione civile,
trasmesso in data 13 maggio 2004 al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, concernente
l'impiego ai sensi della Legge 388/00 (art. 138, comma 16)
dell'annualita' 2003 del Fondo regionale di protezione civile
assegnata alla Regione Emilia-Romagna per un ammontare di Euro
9.345.370,19;
2) di ripartire tale annualita' in:
- Euro 4.845.370,19 per il completamento del programma di sostegni ed
incentivi finalizzati al potenziamento del sistema di protezione
civile della Regione e degli Enti locali dell'Emilia-Romagna; alla
definizione delle modalita' di gestione di tale programma si
provvedera' con appositi atti dei competenti organi regionali;
- Euro 4.500.000,00 per il finanziamento degli interventi finalizzati
al ripristino delle opere e delle infrastrutture pubbliche, di
interesse o fruizione pubblica (settore pubblico) nonche' per misure
contributive a sostegno di soggetti privati e attivita' produttive
(settore privato) danneggiati dagli eventi calamitosi di livello b)
verificatisi nel territorio regionale ed espressamente elencati nel
Piano di cui al successivo punto 3);
3) di precisare che la suindicata somma di Euro 4.500.000,00 e'
destinata nella misura di:
- Euro 3.629.000,00 agli interventi nel settore pubblico ed Euro
700.000,00 ai contributi al settore privato per i danni conseguenti
agli eventi di livello b) verificatisi nel 2003 nei comuni
dell'Emilia-Romagna indicati al paragrafo 2. del Piano che si approva
con il presente atto;
- Euro 106.000,00 agli interventi nel settore pubblico nel comune di
Codigoro (FE) ed Euro 65.000,00 ai contributi al settore privato nel
comune di Codigoro (FE) e nei comuni di Fiumalbo, Lama Mocogno,
Maranello, Modena e Montecreto in provincia di Modena per i danni
conseguenti agli eventi di livello b) verificatisi nel 2002 e
specificati nella parte narrativa del presente atto; per l'erogazione
dei contributi al settore privato si applicano le disposizioni di cui
alla Direttiva approvata con propria deliberazione 1540/03, nonche'
le aliquote percentuali determinate con propria deliberazione 978/04
e la domanda di contributo deve essere presentata entro 45 giorni
dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
4) di approvare l'allegato "Piano degli interventi urgenti
finalizzati al ripristino delle opere e delle infrastrutture
pubbliche, di interesse o fruizione pubblica e alle misure di
sostegno ai soggetti privati e alle attivita' produttive danneggiati
dagli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della
Legge 225/92 verificatisi nell'anno 2003 nel territorio regionale",
parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta, oltre
all'elenco degli eventi calamitosi e dei territori dei comuni
interessati:
- la Direttiva in ordine ai criteri, termini e modalita' per
l'attuazione degli interventi nel settore pubblico nonche' la
modulistica per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' e
per le richieste, da parte degli enti attuatori degli interventi,
delle somme ammesse a finanziamento;
- la Direttiva in ordine ai criteri, termini e modalita' per la
concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati e alle
attivita' produttive danneggiati nel 2003 nonche' la modulistica per
le relative domande;5) di dare atto che le risorse complessivamente
necessarie per l'attuazione del Piano, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, pari ad Euro 4.500.000,00 risultano
allocate al Capitolo 47132 "Spese per il finanziamento di interventi
urgenti in caso di calamita' naturali di livello b) di cui all'art.
108 DLgs 112/98 ed art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche'
per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile -
Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23
dicembre 2000, n. 388) - Mezzi statali", afferente alla UPB 1.4.4.2.
17101 interventi in materia di protezione civile - risorse statali,
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004;
6) di pubblicare, per omissis, la presente deliberazione e l'allegato
Piano di cui al precedente punto 4) nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16
Fondo regionale di protezione civile
PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI
STINO DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE, DI INTERESSE O FRUIZIONE PUBBLICA
E ALLE MISURE DI SOSTEGNO AI SOGGETTI PRIVATI
ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI
CALAMITOSI, DI CUI ALL'ART. 2 - COMMA 1 - LETT. b) DELLA
LEGGE 225/92 VERIFICATISI NELL'ANNO 2003
NEL TERRITORIO REGIONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
Demetrio Egidi
L'ASSESSORE REGIONALE
ALLA DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE
Marioluigi Bruschini
(omissis)
2. Elenco degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett.
b) della Legge 225/92 e dei comuni colpiti nell'anno 2003
Provincia di Piacenza
Eventi
E01 Piogge intense e persistenti verificatesi nel mese di gennaio
2003 nel comune di Pecorara;
E02 Nubifragio del 2 marzo 2003 nel comune di Coli;
E03 Nubifragio del 10 aprile 2003 nel comune di Travo;
E04 Nubifragio dell'11 luglio 2003 nel comune di Travo;
E05 Inquinamento del pozzo dell'acquedotto comunale segnalato il 22
luglio 2003 nel comune di Agazzano;
E06 Nubifragio del 24 luglio 2003 nel comune di Coli;
E07 Piogge intense verificatesi nella terza decade del mese di
settembre 2003 nei comuni di Pecorara e Ferriere;
E08 Nubifragio del 5 ottobre 2003 nel comune di Pianello Val Tidone;
E09 Piogge torrenziali verificatesi nella terza decade del mese di
ottobre 2003 nei comuni di Travo, Caminata, Bobbio e Morfasso;
E10 Piogge intense e persistenti verificatesi nel mese di novembre
2003 nei comuni di Travo, Coli, Piozzano, Zerba, Ottone,
Cortebrugnatella, Morfasso, Pecorara, Vernasca, Cerignale e Bobbio;
E11 Piogge torrenziali verificatesi nella prima decade del mese di
dicembre 2003 nei comuni di Coli e Bettola;
E12 Piogge intense e persistenti verificatesi nel periodo dall'1
all'11 dicembre 2003 nei comuni di Pecorara e Travo;
E13 Nubifragi segnalati nel periodo dal 22 al 28 dicembre 2003 nel
comune di Coli.
Comuni colpiti
1 - Agazzano (E05)
2 - Bettola (E-11)
3 - Bobbio (E09/E10)
4 - Caminata (E09)
5 - Cerignale (E10)
6 - Coli (E02/E06/E10/E11/E13)
7 - Cortebrugnatella (E 10)
8 - Ferriere (E07)
9 - Morfasso (E09/E10)
10 - Ottone (E10)
11 - Pecorara (E01/E07/E10/E12)
12 - Pianello Val Tidone (E08)
13 - Piozzano (E10)
14- Travo (E03/E04/E09/E10/E12)
15 - Vernasca (E10)
16 - Zerba (E10)
Provincia di Parma
Eventi
E14 Piogge e precipitazioni nevose intense verificatesi nel periodo
compreso tra il 5 e il 9 gennaio 2003 nei comuni di Monchio delle
Corti e Palanzano;
E15 Frana segnalata il 13 gennaio 2003 nel comune di Bore;
E16 Dissesto idrogeologico diffuso segnalato il 22 gennaio 2003 nel
comune di Palanzano;
E17 Pioggie intense verificatesi nel periodo compreso tra il 2 e il 7
marzo 2003 nel comune di Palanzano;
E18 Piogge e precipitazioni nevose intense verificatesi nel periodo
compreso tra l'1 e il 5 aprile 2003 nei comuni di Monchio delle Corti
e Palanzano;
E19 Piogge intense verificatesi nel periodo compreso tra il 27 maggio
e il 2 giugno 2003 nei comuni di Monchio delle Corti e Palanzano;
E20 Nubifragio verificatosi il 14 giugno 2003 nel comune di
Compiano;
E21 Frana segnalata il 30 giugno 2003 nel comune di Albareto;
E22 Frana segnalata il 3 luglio 2003 nel comune di Lesignano;
E23 Nubifragio verificatosi l'8 settembre 2003 nei comuni di Busseto
e Roccabianca;
E24 Frana segnalata il 12 settembre 2003 nel comune di Palanzano;
E25 Nubifragio verificatosi il 26 settembre 2003 nel comuni di
Langhirano e Bardi;
E26 Nubifragio verificatosi il 3 ottobre 2003 nel comune di Varsi;
E27 Nubifragio verificatosi il 22 ottobre 2003 nel comune di
Terenzo;
E28 Dissesto idrogeologico diffuso e piogge intense che hanno colpito
i comuni di Solignano e Pellegrino Parmense il giorno 30 ottobre
2003;
E29 Dissesto idrogeologico diffuso e piogge intense che hanno colpito
i comuni di Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma e
Varsi nel periodo compreso tra il 4 e il 10 novembre 2003;
E30 Piogge intense, dissesto idrogeologico diffuso e allagamenti che
hanno colpito i comuni di Corniglio, Palanzano,
Calestano,Traversetolo, Bardi, Felino e Sala Baganza nel periodo
compreso tra l'11 e il 29 novembre 2003;
E31 Frana segnalata l'1 dicembre 2003 nel comune di Valmozzola;
E32 Frana segnalata il 4 dicembre 2003 nel comune di Terenzo.
Comuni colpiti
1 - Albareto (E21)
2 - Bardi (E25/E30)
3 - Bore (E15)
4 - Busseto (E23)
5 - Calestano (E30)
6 - Compiano (E20)
7 - Corniglio (E30)
8 - Felino (E30)
9 - Langhirano (E25)
10 - Lesignano (E22)
11 - Monchio delle Corti (E14/E18/E19)
12 - Neviano degli Arduini (E29)
13 - Palanzano (E14/E16/E17/E18/E19/E24/E29/E30)
14 - Pellegrino Parmense (E28)
15 - Roccabianca (E23)
16 - Sala Baganza (E30)
17 - Solignano (E28)
18 - Terenzo (E27/E32)
19 - Tizzano Val Parma (E29)
20 - Traversetolo (E30)
21 - Valmozzola (E31)
22 - Varsi (E29)
Provincia di Reggio Emilia
Eventi
E33 Nubifragi verificatisi nella prima decade del mese di gennaio
2003 nei comuni di Canossa e Ramiseto;
E34 Nubifragi verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio
2003 nei comuni di Canossa e Toano;
E35 Frana segnalata il 15 febbraio 2003 nel comune di Carpineti;
E36 Nubifragi verificatisi nella seconda decade del mese di febbraio
2003 nei comuni di Baiso, Carpineti e Canossa;
E37 Piogge intense verificatesi nel periodo dal 2 al 7 marzo 2003 nei
comuni di Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella, Viano, Toano,
Vetto, Villa Minozzo e Canossa;
E38 Piogge persistenti verificatesi nella prima decade del mese di
aprile 2003 nei comuni di Ramiseto, Baiso, Castelnovo ne' Monti,
Casina, Villa Minozzo e Novellara;
E39 Piogge intense verificatesi nel periodo dal 27 maggio al 2 giugno
2003 nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Casina, Vetto, San Polo
d'Enza, Ramiseto, Carpineti;
E40 Nubifragi verificatisi nella prima decade del mese di luglio 2003
nei comuni di Casina e Villa Minozzo;
E41 Nubifragi verificatisi nel periodo dall'8 al 20 settembre 2003
nei comuni di Baiso, Villa Minozzo, Canossa e Vetto;
E42 Piogge persistenti verificatesi nella prima decade del mese di
novembre 2003 nei comuni di Ramiseto, Baiso, Castelnovo ne' Monti,
Casina, Villa Minozzo, Busana, Carpineti e Novellara;
E43 Piogge persistenti verificatesi nella terza decade del mese di
novembre 2003 nei comuni di Canossa, Vetto e Castelnovo ne' Monti;
E44 Nubifragi verificatisi nel periodo dal 28 al 31 dicembre 2003 nel
comune di Canossa.
Comuni colpiti
1 - Baiso (E36/E38/E42)
2 - Busana (E42)
3 - Canossa (E33/E34/E36/E37/E41/E43/E44)
4 - Carpineti (E35/E36/E39/E42)
5 - Casina (E38/E39/E40/E42)
6 - Castelnovo ne' Monti (E38/E39/E42/E43)
7 - Novellara (E38/E42)
8 - Quattro Castella (E37)
9 - Ramiseto (E33/E38/E39/E42)
10 - San Polo d'Enza (E39)
11 - Toano (E34/E37)
12 - Vetto (E37/E39/E43)
13 - Vezzano sul Crostolo (E37)
14 - Viano (E37/E41)
15 - Villa Minozzo (E37/E38/E40/E41/E42)
Provincia di Modena
Eventi
E45 Violenti temporali verificatisi nei giorni 7 e 8 giugno 2003 nel
comune di Frassinoro;
E46 Nubifragio verificatosi il giorno 18 giugno 2003 nei comuni di
Finale Emilia e Sassuolo;
E47 Forte temporale verificatosi il giorno 8 luglio 2003 nel comune
di Frassinoro;
E48 Piogge intense verificatesi nei giorni 29 e 30 ottobre 2003 nel
comune di Zocca;
E49 Piogge con forti raffiche di vento e violento temporale
verificatisi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2003 nei comuni di
Fanano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Polinago, Riolunato, San
Possidonio, Sassuolo, Sestola e Zocca;
E50 Piogge intense verificatesi il giorno 28 novembre 2003 nel comune
di S. Possidonio;
E51 Violento temporale verificatosi il giorno 27 dicembre 2003 nel
comune di Frassinoro.
Comuni colpiti
1 - Fanano (E49)
2 - Finale Emilia (E46)
3 - Frassinoro (E45/E47/E49/E51 )
4 - Montefiorino (E49)
5 - Palagano (E49)
6 - Polinago (E49)
7 - Riolunato (E49)
8 - San Possidonio (E50)
9 - Sassuolo (E46/E49)
10 - Sestola (E49)
11 - Zocca (E48)
Provincia di Bologna
Eventi
E52 Esondazione del canale Fossano verificatasi il 3 marzo 2003 nel
comune di Budrio;
E53 Vento di forte intensita' manifestatosi il 31 ottobre 2003 nel
comune di Lizzano in Belvedere;
E54 Dissesto idrogeologico verifi'catosi il giorno 8 novembre 2003
nei comuni di Gaggio Montano e Porretta Terme;
E55 Alluvione verificatasi il giorno 8 novembre 2003 nel comune di
Savigno;
E56 Alluvione verificatasi nei giorni 26 e 27 novembre 2003 nei
comuni di Castello di Serravalle e Castel San Pietro Terme.
Comuni colpiti
1 - Budrio (E52)
2 - Castello di Serravalle (E56)
3 - Castel San Pietro Terme (E56)
4 - Gaggio Montano (E54)
5 - Lizzano in Belvedere (E53)
6 - Porretta Terme (E54)
7 - Savigno (E55).
Provincia di Forli-Cesena
Non sono pervenute segnalazioni di eventi calamitosi.
Provincia di Rimini
Eventi
E57 Intense precipitazioni verificatesi il 28 gennaio 2003 nel comune
di Santarcangelo di Romagna;
E58 Intense precipitazioni verificatesi il giorno 1 luglio 2003 nel
comune di Santarcangelo di Romagna;
E59 Tromba d'aria avvenuta il 24 luglio 2003 nel comune di
Santarcangelo di Romagna;
E60 Intense e persistenti precipitazioni che hanno causato il
parziale collasso di parte del corpo in terra della Diga del Tavollo
nel comune di Mondaino con conseguente danneggiamento dello scarico
di fondo dell'invaso, segnalato l'1 agosto 2003;
E61 Intense e persistenti precipitazioni che hanno causato il
dissesto statico del torrione della cinta muraria del capoluogo del
comune di Montescudo, segnalato il 23 ottobre 2003.
Comuni colpiti
1 - Mondaino (E60)
2 - Montescudo (E61)
3 - Santarcangelo di Romagna (E57/E58/E59)
Provincia di Ravenna
Eventi
E62 Grandinata con vento di forte intensita', verificatasi il giorno
29 agosto 2003 nei comuni di Faenza e Russi;
E63 Dissesto idrogeologico con allagamenti verificatosi il 28
novembre 2003 nel comune di Riolo Terme.
Comuni colpiti
1 - Faenza (E62)
2 - Riolo Terme (E63)
3 - Russi (E62)
Provincia di Ferrara
Eventi
E64 Nubifragio con grandinata verificatosi il giorno 17 giugno 2003
nel comune di Cento;
E65 Incendio verificatosi il giorno 15 luglio 2003 nel comune di
Ostellato;
E66 Nubifragio verificatosi il giorno 8 settembre 2003 nel comune di
Ferrara.
Comuni colpiti
1 - Cento (E64)
2 - Ferrara (E66)
3 - Ostellato (E65).
(omissis)
8. Direttiva per l'erogazione di contributi al settore privato
danneggiato nel corso del 2003 dagli eventi calamitosi di cui
all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92 verificatisi nel
corso dell'anno 2003
A. Disposizioni generali
A.1. Termini per la presentazione delle domande di contributo da
parte dei soggetti danneggiati da eventi calamitosi di livello b)
verificatisi nei comuni dell'Emilia-Romagna nell'anno 2003
Entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente
Direttiva:
a) i soggetti privati e gli esercenti un'attivita' produttiva
(imprese, enti non commerciali, professionisti o, qualora non
coincidenti con questi, i proprietari dei beni destinati ad attivita'
produttiva), possono presentare al Comune in cui sono ubicati i beni
danneggiati domanda di contributo in carta semplice, utilizzando,
l'allegato Modulo DC/P (soggetti privati) o DC/AP (attivita'
produttive).
La domanda di contributo puo' essere consegnata a mano o spedita a
mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal
timbro dell'Ufficio postale accettante. Qualora scada in un giorno
festivo, il termine e' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo. Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia
integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede
istruttoria, dando a tal fine un termine non superiore a dieci
giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata
inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte
del Comune al soggetto interessato. E' comunque sempre ammessa
l'integrazione entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda.
Considerata la perentorieta' del termine suindicato, le domande di
contributo trasmesse fuori termine diventano irricevibili e di tale
esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto
interessato.
Il Comune provvede, con le modalita' ritenute piu' opportune ed
efficaci, a dare la massima pubblicita' circa i termini di
presentazione della domanda ed assicura in ogni caso la consultazione
presso i propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario,
ogni ed eventuale contenzioso insorto al riguardo rientrera'
nell'esclusivo ambito di responsabilita' del Comune.
A.2. Beni ammissibili al contributo
A.2.1. Beni immobili
Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti
alle successive lettere della presente Direttiva, i seguenti beni:
- unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili e unita'
immobiliari danneggiate destinate ad abitazione principale del
proprietario o di terzi;
- unita' immobiliari distrutte e unita' immobiliari danneggiate
destinate all'esercizio di un'attivita' produttiva;
- parti comuni danneggiate di un edificio.
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la rimozione di
materiale sovralluvionale e detritico dalle unita' immobiliari e
dalle relative aree cortilive. Ai fini della presente Direttiva si
intendono:
- per unita' immobiliare destinata ad abitazione principale, la
residenza anagrafica in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi
dell'art. 43 del Codice civile, costituita dai locali principali
(appartamento) e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse, ed
ubicata nel territorio del comune colpito dall'evento calamitoso; la
residenza deve risultare in tale comune fin dalla data in cui
l'evento si e' verificato;
- per unita' immobiliare destinata all'esercizio di un'attivita'
produttiva, la sede legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi
di fabbrica in cui si svolge l'attivita', ed ubicata nel territorio
del comune colpito dall'evento calamitoso; la sede legale e/o
operativa deve risultare in tale comune fin dalla data in cui
l'evento si e' verificato;
- per parti comuni di un edificio, quelle indicate all'art. 1117 del
Codice civile, con esclusione dei locali destinati all'alloggio del
portiere.
A.2.2. Beni mobili
Sono ammissibili al contributo unicamente i beni mobili e i beni
mobili registrati, distrutti o danneggiati, strumentali all'esercizio
di un'attivita' produttiva.
A.3. Beni non ammissibili al contributo
Sono esclusi dal contributo i danni:
- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino
strutturalmente connesse all'unita' immobiliare;
- a opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.);
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle
disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformita' comporti
variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985, n. 47, e
successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta
sanatoria;
- alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale non
censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata
presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento;
- alle unita' immobiliari ad uso abitativo di privati proprietari che
non abbiano partecipato al piano di delocalizzazione ai sensi
dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8 agosto 2001, n. 25 recante "Norme
per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi
calamitosi dell ottobre e novembre 2000".
A.4. Limitazioni del contributo per i beni immobili danneggiati
Per i beni immobili solo "danneggiati" sono ammissibili al contributo
unicamente le spese, ivi comprese le spese tecniche (es. di
progettazione, direzione lavori) ove necessarie per specifiche
categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa
vigente, finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali
e di finitura, nonche' dei seguenti impianti tecnologici:
- tetto/copertura;
- murature;
- solai/sottofondi/pavimentazioni;
- intonaci/imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, telefonico,
idro-sanitario, fognario, ascensore).
A.5. Divieto di cumulo
Per principio generale per un singolo bene distrutto o danneggiato
non e' consentito cumulare due o piu' domande di contributo, in caso
di eventi anche diversi (sia di rilievo regionale che nazionale)
succedutisi nel tempo, a meno che con l'ultima domanda non si rinunci
espressamente a quella precedente.
Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti
condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di istruttoria
delle domande:
a) il danno preesistente e' gia' stato riparato;
b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione
ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento; in tal caso
la domanda di contributo deve specificare unicamente l'entita' degli
aggravamenti verificatisi;
c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del
bene danneggiato dal nuovo evento.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il titolare del bene deve
dimostrare di avere gia' sostenuto, alla data del nuovo evento, le
spese per la parte di riparazione gia' eseguita oppure la sussistenza
dell'obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all'impresa
esecutrice. La documentazione comprovante tale circostanza deve
essere richiesta all'interessato dal Comune, che non ne sia gia' in
possesso, in sede di istruttoria dell'ultima domanda di contributo
presentata.Il Comune accerta se vi siano domande di contributo per le
quali opera il divieto di cumulo, richiedendo, in caso affermativo,
al soggetto interessato che non vi abbia gia' provveduto, di
integrare l'ultima domanda con la dichiarazione di rinuncia espressa
della domanda precedente. In mancanza di tale dichiarazione, l'ultima
domanda risultera' inammissibile.
A.6. Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri Enti
pubblici
In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti
o da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle
Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il contributo di
cui alla presente Direttiva puo' essere erogato alle condizioni e
secondo le modalita' di calcolo di cui alla successiva lettera E.4.
B. Contributi a favore dei soggetti privati
B.1.Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
proprietario distrutta o non ripristinabile
Il contributo e' concesso sulla base della spesa sostenuta per la
ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unita'
abitativa nello stesso comune o in comune limitrofo, nel limite
massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova
edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro
1.032,92, determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21
dicembre 2000, n. 133, ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, e del relativo decreto ministeriale
attuativo del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie
complessiva non superiore a quella distrutta o non ripristinabile e
comunque non superiore a 120 metri quadrati (1). Il predetto limite
di costo verra' aggiornato annualmente sulla base della variazione
percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del
costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi
dell'art. 9 del citato DM del 5 agosto 1994. La variazione sara'
presa in considerazione con riferimento alla data di adozione
dell'atto del competente organo regionale con il quale vengono
assegnati i finanziamenti ai Comuni. Il contributo e' concesso fino
al 75% della spesa sostenuta di cui sopra, nonche' della spesa
sostenuta per la demolizione dell'unita' immobiliare non recuperata e
per lo smaltimento delle relative macerie, al netto della franchigia
di Euro 2.600,00, fatto salvo quanto di seguito espressamente
previsto per le unita' non ripristinabili.
Per unita' non ripristinabili si intendono le unita' di cui risulti
gravemente compromessa la stabilita' strutturale e funzionale in
conseguenza del danno subito, a condizione che siano ubicate in aree
perimetrate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4)
nell'ambito dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
adottati dalle competenti autorita' ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del DL 180/98, convertito con modificazioni nella Legge 267/98 e
rispetto alle quali sono consentiti solo interventi di demolizione
senza ricostruzione.
In tali casi e' previsto un contributo pari almeno al 75% delle spese
destinate unicamente alla costruzione o all'acquisto di altra unita'
immobiliare in un'area dello stesso comune o di un comune limitrofo
non esposta al rischio idrogeologico. Non si fara' luogo alla
erogazione di alcuna somma ai proprietari privati che non dovessero
destinare a tal fine il predetto contributo. I medesimi proprietari
decadono altresi' da eventuali benefici connessi ai danni derivanti
alle stesse unita' immobiliari in conseguenza del verificarsi di
successivi eventi calamitosi.
In analogia a quanto previsto relativamente a precedenti eventi
calamitosi, le aree di risulta delle unita' immobiliari non
recuperate sono totalmente inedificabili e sono acquisite al
patrimonio indisponibile del Comune a seguito dell'avvenuta
demolizione e dello smaltimento delle relative macerie. Tale
acquisizione puo' non avere luogo qualora i proprietari si impegnino
a proprie spese, sulla base di un'apposita convenzione con il Comune,
da trascriversi nei registri immobiliari, al ripristino ambientale
delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le
esigenze di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio e
rinuncino agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future
calamita' naturali all'area ripristinata.
B.2. Unita' immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale
del proprietario o di terzi
Il contributo e' concesso per le tipologie di danno previste nella
precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA
inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non
oltre l'importo di Euro 26.000,00.
Il contributo in parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo
per la propria abitazione principale, e' concesso per i danni
all'unita' immobiliare (seconda casa) adibita ad abitazione
principale di terzi, che ivi risiedono a titolo di diritto reale o
personale di godimento. Il contributo e' concesso limitatamente ad
una sola seconda casa.
B.3. Parti comuni di un edificio
Il contributo e' concesso per le tipologie di danno previste nella
precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA
inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non
oltre l'importo di Euro 26.000,00 ed a condizione che nell'edificio
vi sia almeno un'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
B.4. Soggetti aventi ti'tolo a presentare la domanda di contributo
La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.l e B.2 e'
presentata dal proprietario.
La domanda di contributo di cui alla precedente lettera B.3 e'
presentata dall'amministratore del condominio e la stessa deve essere
corredata del verbale dell'assemblea che abilita l'amministratore.
In assenza di amministratore la domanda e' presentata dal condomino
all'uopo delegato dagli altri condomini che rappresentino almeno la
meta' del valore dell'edificio. La delega dei condomini deve essere
allegata alla domanda.
Nei casi previsti nelle lettere B.2 e B.3, alla domanda deve essere
allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come
meglio precisato nella successiva lettera D.
Nei casi previsti nelle lettere B.1, B.2 e B.3, in presenza di
indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove gia'
disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia
assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E.
La documentazione allegata alla domanda deve essere presentata in
originale al Comune che ne acquisisce copia conforme.
C. Contributi a favore di imprese, professionisti ed Enti non
commerciali
C.1. Unita' immobiliare distrutta
Il contributo e' concesso per le spese finalizzate alla demolizione,
ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in
comune limitrofo, di una unita' immobiliare da destinare alla
medesima attivita' produttiva, con superficie utile non superiore a
quella dell'unita' immobiliare distrutta.
I relitti dell'unita' non ricostruita nel medesimo sito sono demoliti
a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al
patrimonio indisponibile del Comune.
C.2. Unita' immobiliare danneggiata
II contributo e' concesso per le tipologie di danno indicate nella
precedente lettera A.4.
C.3. Beni mobili e beni mobili registrati
Il contributo e' concesso per le spese finalizzate all'acquisto o al
ripristino dei beni distrutti o danneggiati, a condizione che le
stesse siano sostenute e comprovabili con documentazione valida ai
fini fiscali rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data
dell'evento calamitoso.
C.4. Entita' e limitazioni del contributo
Il contributo e' concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa, solo
qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.l, C.2 e C.3, al
netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre
l'importo di Euro 150.000,00 per attivita' produttiva.
C.5. Beni in locazione
Qualora la proprieta' dei beni o parte degli stessi non faccia capo
all'esercente l'attivita' produttiva, il contributo di cui alla
lettera C.4. e' assegnato a chi tra tale soggetto e il proprietario
sia tenuto per legge o contratto a sostenere le relative spese ed e'
ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al danno subito. Al
proprietario il contributo e' concesso a condizione che venga
assicurata la medesima destinazione d'uso a favore della medesima
attivita' produttiva.
C.6. Condizioni per l'accesso ai contributi
Per l'ammissibilita' al contributo sono richiesti i seguenti
presupposti:
- appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti settori produttivi:
industriale, artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi,
agro-industriale e dell'allevamento (per questi ultimi due settori,
il contributo e' concesso limitatamente alle tipologie di interventi
non previsti dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185);
- esercizio da parte degli Enti non commerciali di un'attivita',
strumentale e sussidiaria rispetto all'attivita' principale,
qualificabile come attivita' commerciale ai sensi del TUIR 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
- iscrizione delle imprese, sia alla data dell'evento calamitoso che
alla data della liquidazione del contributo, nel Registro delle
imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura e, per gli studi professionali, iscrizione dei
professionisti negli appositi albi o elenchi. Per gli enti non
commerciali, l'attivita' commerciale esercitata in via sussidiaria e
strumentale a quella principale deve risultare dallo statuto o
dall'atto costitutivo dell'ente medesimo o, in mancanza, dalle
scritture contabili tenute ai sensi della vigente normativa;
- assenza di procedure concorsuali fin dalla data dell'evento
calamitoso.
C.7. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo
La domanda e' presentata dal legale rappresentante dell'attivita'
produttiva o, nei casi in cui la proprieta' dei beni non appartenga
all'esercente tale attivita', dal proprietario dei beni medesimi, a
seconda di chi sia tra essi tenuto a sostenere per legge o per
contratto le relative spese.
Nei casi previsti nella lettera C.2 alla domanda deve essere allegata
la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio
precisato nella successiva lettera D.
Nei casi previsti nelle lettere C.l, C.2 e C.3, in presenza di
indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove gia'
disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia
assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E.
La documentazione allegata alla domanda deve essere presentata in
originale al Comune che ne acquisisce copia conforme.
D. Perizia asseverata
Le domande di contributo relative alle sole unita' immobiliari
danneggiate devono essere corredate di perizia asseverata da
professionista abilitato, il quale sotto la propria personale
responsabilita', oltre a descrivere la tipologia dei danni
verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente
Direttiva, nonche' il nesso di causalita' dei danni medesimi con
l'evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso
un computo metrico estimativo. La stima deve riguardare le spese di
ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti
tecnologici indicati nella precedente lettera A.4., nonche' le spese
per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico sia dalle
unita' immobiliari che dalle relative aree cortilive.
Nel caso di spese gia' sostenute, la perizia asseverata deve
attestare la congruita' delle stesse con i valori normali di
mercato.
Le spese sostenute per la perizia asseverata sono rimborsate per un
importo pari al 75% delle stesse.
In presenza di domande di contributo relative ad unita' immobiliari
distrutte o non ripristinabili, la competente struttura tecnica del
Comune interessato procede d'ufficio alla verifica dello stato
dell'unita' immobiliare, attraverso apposito sopralluogo in sito,
nonche' alla redazione di una relazione tecnica nella quale si
attesti se l'unita' possa essere ricostruita oppure se ricorrano i
presupposti della delocalizzazione in quanto trattasi di unita' non
ripristinabile.
E. Attivita' istruttoria
E.1. Richiesta dei Comuni alla Regione dei finanziamenti e controlli
a cura della Regione
Effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, ivi incluso il
controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive secondo le modalita' riportate nella successiva lettera
F., i Comuni trasmettono al Servizio regionale Protezione civile, in
via preliminare, gli elenchi riepilogativi delle domande pervenute,
utilizzando l'allegato prospetto ER/P per i soggetti privati, ed
ER/AP per le attivita' produttive.
Il Servizio regionale Protezione civile, ricevuti gli elenchi,
procede al controllo a campione nella misura di almeno il 10% degli
stessi, al fine di verificare la correttezza dell'istruttoria
espletata dai Comuni; segnala al Comune interessato eventuali
incongruenze e criticita', da portarsi a conoscenza di tutte le altre
Amministrazioni comunali, ove ritenute di interesse generale;
comunica, infine a tutti Comuni la conclusione delle procedure di
controllo.
I Comuni, rimosse le eventuali criticita' ed incongruenze, e ricevuta
comunicazione della conclusione delle procedure di controllo,
trasmettono al Servizio regionale Protezione civile la richiesta dei
finanziamenti necessari, corredata degli elenchi riepilogativi
definitivi degli aventi titolo al contributo di cui ai menzionati
prospetti ER/P ed ER/AP, approvati, in questa fase, dal competente
organo comunale.
E.2. Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni da parte della Regione
Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti
ai Comuni interessati dagli eventi di rilievo regionale verificatisi
nel corso di ciascun anno solare di riferimento, il competente organo
regionale, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi definitivi
relativi all'anno di riferimento, provvede con proprio atto formale
alla determinazione delle percentuali di calcolo concretamente
applicabili e contenute, comunque, nei limiti percentuali e massimali
stabiliti nella presente Direttiva, con priorita' per le unita'
immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad abitazione
principale del proprietario e ad attivita' produttiva.
Le percentuali stabilite nella presente Direttiva potrebbero subire
anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo
delle domande presentate ed ammissibili al contributo e alle risorse
finanziarie disponibili.
L'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni deve
essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. I Comuni avranno cura di comunicare, con la massima
sollecitudine, ai soggetti interessati la data di tale pubblicazione
da cui decorrono i termini previsti nella successiva lettera E.3.
E.3. Presentazione ai Comuni della documentazione di spesa da parte
degli aventi titolo al contributoI soggetti interessati devono
presentare, in originale, la documentazione valida ai fini fiscali al
Comune che ne trattiene una copia conforme, comprovante la spesa
effettivamente sostenuta per tutti gli interventi ammessi al
contributo, unitamente alla copia autenticata del rogito notarile nel
caso di acquisto o costruzione di una nuova unita' immobiliare.
I termini per la presentazione di tale documentazione sono fissati in
12 mesi per gli interventi sui beni mobili e i beni mobili registrati
nonche' per gli interventi di ripristino delle unita' immobiliari
danneggiate e in 24 mesi per quelli relativi alle unita' immobiliari
distrutte o non ripristinabili, e decorrono dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
dell'atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni di
cui alla precedente lettera E.2.
In caso di inosservanza di tali termini, il Comune procedera' alla
erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori
regolarmente eseguiti e fatturati entro tali termini ed alla
contestuale revoca del contributo residuo.
E.4. Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi
titolo e modalita' di calcolo
Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di 12 mesi e 24 mesi
indicati nella precedente lettera E.3. il Comune procede alla
liquidazione del contributo spettante e a darne comunicazione ai
beneficiari. Il contributo deve essere calcolato con le seguenti
modalita': all'importo del danno dichiarato nella domanda o delle
spese sostenute - come di seguito meglio precisato - ivi compreso il
costo della perizia asseverata, al netto di una franchigia di Euro
2.600,00 viene applicata la percentuale determinata dalla Regione
nell'atto di assegnazione dei finanziamenti.
Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincida
con il valore dei danni dichiarato nella domanda, sulla base del
quale il Comune ha gia' calcolato il contributo massimo erogabile e
lo ha comunicato alla Regione con l'elenco riepilogativo definitivo
degli aventi titolo, si procedera' nel seguente modo:
- importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni
dichiarato: il contributo sara' calcolato sul valore dei danni
dichiarato;
- importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni
dichiarato: il contributo sara' calcolato sull'importo delle spese
sostenute.
In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare
tra quelle ammissibili al contributo.
Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale
previsto nella presente Direttiva, devono essere decurtati eventuali
contributi nonche' eventuali indennizzi corrisposti allo stesso
titolo da parte rispettivamente di Enti pubblici e Compagnie
assicuratrici, al netto, in quest'ultimo caso, dei premi assicurativi
versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento calamitoso.
In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di
rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da responsabilita'
civile, etc.), verra' considerata unicamente la quota del premio
assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento
calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte di
accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. A
tal fine, il soggetto interessato si fara' rilasciare dalla Compagnia
assicuratrice una dichiarazione recante l'ammontare dell'indennizzo
corrisposto e la quota del premio assicurativo determinata secondo i
predetti criteri. La dichiarazione deve essere allegata, ove gia'
disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune dal
soggetto interessato non appena disponibile e comunque non oltre i
termini previsti nella precedente lettera E.3.
Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo
corrisposto da altri Enti pubblici e all'indennizzo gia' decurtato
del premio assicurativo versato nell'ultimo quinquennio. In tal caso,
il soggetto danneggiato, non puo' comunque percepire, tra contributi
ed indennizzo, piu' del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora
la somma del contributo ammissibile, di altro contributo pubblico e
dell'indennizzo assicurativo risulti superiore al valore del danno
sofferto, l'importo del contributo ammissibile dovra' essere
decurtato della quota eccedente la somma predetta.
E.5. Richiesta dei Comuni alla Regione del trasferimento dei
finanziamenti
Entro 15 giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera
E.4. il Comune trasmette al Servizio regionale Protezione civile, ai
fini del trasferimento dei finanziamenti necessari, la relativa
richiesta corredata di copia conforme all'originale dell'atto di
liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal
competente organo comunale.
Entro i successivi 30 giorni il Comune procede ad un controllo a
campione della veridicita' delle dichiarazioni contenute nelle
domande liquidate secondo le modalita' riportate alla successiva
lettera F.
F. Modalita' di esecuzione dei controlli a campione da parte dei
Comuni
Nell'ambito dell'attivita' di controllo il Comune puo' richiedere, e
l'interessato e' obbligato ad esibire, tutta la documentazione idonea
e necessaria a comprovare quanto dichiarato, e puo' procedere alla
ispezione dei beni di cui e' stato dichiarato il danneggiamento o la
distruzione.
Il controllo viene eseguito secondo le seguenti modalita':
a) domande di contributo: il controllo viene eseguito al fine di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese nelle
domande pervenute;
b) domande liquidate: il controllo viene eseguito al fine di
verificare l'avvenuta esecuzione degli interventi.
Il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto, nella
misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti
fasce di danno dichiarato e distinto per soggetti privati ed
attivita' produttive:
1. valore danni fino a 20.000,99 Euro;
2. valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro;
3. valore danni oltre 50.001,00 Euro.
Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non
inferiore comunque al 20% previsto nella presente Direttiva, dia
luogo ad un numero decimale si procedera' all'arrotondamento
all'unita' superiore.
In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore
materiale, non si fara' luogo all'erogazione del contributo e,
qualora gia' percepito, il contributo dovra' essere restituito, fatta
salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto
interessato sara', inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra
forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su
risorse assegnate dalla Regione.
Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette
la comunicazione per conoscenza alla Regione.
NOTE
(1) Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare
riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non
residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel
paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata
deliberazione del Consiglio regionale 133/00, con i necessari
adattamenti alle particolari finalita' di cui alla presente
Direttiva, cosi' come di seguito specificate:
Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell'unita'
immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli
interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli
sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;
Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma
delle superfici di pertinenza dell'unita' immobiliare, quali logge,
balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e
soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va
ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie
fino a un massimo di 4 mq.;
Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa
chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unita'
immobiliare;
Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del
60% della somma della Snr e della Sp, dove la Snr e la Sp devono
essere contenute comunque entro il 45% della Su.
Sc = Su + 60% (Snr + Sp).
8.1 Moduli di richiesta dei contributi (Moduli DC-P, DC-AP)
I moduli sono riportati nelle pagine seguenti.
(segue allegato fotografato)