REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1585

L.R. 31/75, art. 5, lett. d) ed e). Modifiche al Programma operativo per l'attuazione degli interventi contributivi per la difesa antigrandine ed antibrina e riapertura termine per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 14 maggio 1975, n. 31 ed in particolare l'art. 5, lett.           
d) ed e), che prevede la concessione di contributi rispettivamente              
per l'acquisto di impianti per l'irrigazione e l'acquisto di reti               
antigrandine;                                                                   
richiamata la propria deliberazione n. 1210 del 21 giugno 2004                  
recante "L.R. 31/75 art. 5, lett. d) ed e) - Approvazione Programma             
operativo per attuazione di interventi contributivi finalizzati alla            
difesa antigrandine ed antibrina - Avviso pubblico per la                       
presentazione delle domande";                                                   
vista L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed                      
integrazioni, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali           
in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.            
34" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce alle                   
Comunita' Montane e, per il restante territorio, alle Province                  
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative rientranti nella                
sfera di competenza regionale, ivi compresa la concessione degli                
incentivi;                                                                      
richiamato il paragrafo 4.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende              
agricole" degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel             
settore agricolo", ed in particolare il punto 4.1.1.8, nel quale si             
stabilisce espressamente che la determinazione della spesa                      
ammissibile non deve complessivamente superare i limiti degli                   
investimenti totali fissati nel Piano regionale di sviluppo rurale;             
dato atto che nell'attuazione del Programma sopra citato gli Enti               
competenti dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nei                   
richiamati "Orientamenti";                                                      
considerato, inoltre, relativamente al Programma approvato con la               
richiamata deliberazione 1210/04:                                               
- che si rende necessario integrare il punto 5 "Tipologia degli                 
investimenti ammessi" del Programma operativo ad essa allegato,                 
prevedendo espressamente - per quanto concerne gli investimenti                 
ammessi per gli impianti di protezione antibrina ed in coerenza con             
quanto indicato al punto 1.2 del Programma - che l'irrigazione                  
sovrachioma e' ammessa solamente per le zone collinari che presentano           
pendenze dei terreni superiori al 15%;                                          
- che si rende altresi' necessario rettificare, al penultimo                    
capoverso del punto 8.3.2 "Irrigazione antibrina" del medesimo                  
Programma operativo, la formula per il calcolo del punteggio, per le            
domande con investimenti riguardanti colture o particelle diverse,              
come segue:                                                                     
P = (sommatoria ac x bc x cc x superficiec)/superficie totale x d) x            
e);                                                                             
rilevato, inoltre, che si sono riscontrate difficolta' operative                
nella presentazione e nella raccolta delle domande, in parte da                 
collegare al breve intervallo di tempo utile per la presentazione               
delle domande stesse intercorso fra la data di pubblicazione del                
Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione (9 luglio 2004) e la           
data di scadenza fissata nel Programma medesimo (ore 12 del 30 luglio           
2004);                                                                          
valutata, pertanto, l'opportunita' - anche al fine di garantire, nel            
rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del DL 168/04, l'effettivo             
utilizzo entro il 31 dicembre 2004 delle risorse finanziarie rese               
disponibili sul Capitolo 12124 del bilancio regionale per il corrente           
esercizio finanziario - di riaprire il termine di presentazione delle           
domande dall'1 agosto 2004 al 10 settembre 2004;                                
ritenuto conseguentemente necessario stabilire:                                 
a) che resta confermato il termine di 60 giorni gia' fissato al punto           
8.2 del Programma, decorrenti dalla data del 30 luglio 2004, per la             
formale approvazione da parte degli Enti territoriali competenti                
delle graduatorie delle domande pervenute entro le ore 12 del 30                
luglio 2004;                                                                    
b) che il riparto delle risorse destinate all'attuazione del                    
Programma sara' effettuato dal Responsabile del Servizio Aiuti alle             
imprese sulla base del fabbisogno risultante dalle predette                     
graduatorie;                                                                    
c) che le domande pervenute nel periodo dall'1 agosto 2004 al 10                
settembre 2004 dovranno essere inserite in graduatorie separate                 
approvate dagli Enti, con atto formale, entro il 20 ottobre 2004;               
d) che - sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie di              
cui alla lettera c) e fermo restando il limite della dimensione                 
finanziaria complessiva del Programma indicata al punto 2) del                  
dispositivo della deliberazione 1210/04 - la Responsabile del                   
Servizio Aiuti alle imprese provvedera' ad un ulteriore riparto delle           
risorse eventualmente ancora disponibili;                                       
e) che le domande che non dovessero trovare copertura per                       
insufficienza di fondi potranno essere ritenute utilmente presentate            
a valere sull'eventuale rifinanziamento del Programma operativo                 
nell'esercizio 2005;                                                            
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di           
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
viste le proprie deliberazioni:                                                 
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del                
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della richiamata                    
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                     
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di integrare il punto 5 "Tipologia degli interventi ammessi" del             
Programma operativo approvato con deliberazione 1210/04, inserendo -            
dopo l'indicazione delle spese ammissibili per gli impianti di                  
protezione antibrina, il seguente capoverso:                                    
"Le spese per investimenti riguardanti gli impianti di irrigazione              
antibrina basati sull'uso dell'irrigazione soprachioma sono                     
ammissibili a finanziamento solamente nelle zone collinari che                  
presentano pendenze dei terreni superiori al 15%.";                             
2) di rettificare, al penultimo capoverso del punto 8.3.2                       
"Irrigazione antibrina" del medesimo Programma operativo, la formula            
per il calcolo del punteggio, per le domande con investimenti                   
riguardanti colture o particelle diverse, come segue:                           
P = (sommatoria ac x bc x cc x superficiec)/superficie totale x d) x            
e);                                                                             
3) di stabilire - sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.1                
"Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli "Orientamenti            
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", ed in                  
particolare il punto 4.1.1.8 - che gli Enti territoriali competenti,            
al fine di definire la spesa massima ammissibile a valere sul                   
Programma operativo qui in esame, dovranno verificare i tetti massimi           
di investimenti ammissibili cosi' come determinati nel Piano                    
regionale di Sviluppo rurale, per evitare il superamento dei suddetti           
limiti;                                                                         
4) di riaprire, per le motivazioni espresse in premessa e qui                   
richiamate, il termine di presentazione delle domande a valere sul              
Programma operativo approvato con deliberazione 1210/04 dall'1 agosto           
2004 alle ore 12 del 10 settembre 2004;5) di stabilire:                         
a) che resta confermato il termine di 60 giorni gia' fissato al punto           
8.2 del Programma, decorrenti dalla data del 30 luglio 2004, per la             
formale approvazione da parte degli Enti territoriali competenti                
delle graduatorie delle domande pervenute entro le ore 12 del 30                
luglio 2004;                                                                    
b) che il riparto delle risorse destinate all'attuazione del                    
Programma sara' effettuato dal Responsabile del Servizio Aiuti alle             
imprese sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie di cui           
alla lettera a);                                                                
c) che le domande pervenute nel periodo dall'1 agosto 2004 al 10                
settembre 2004 dovranno essere inserite in graduatorie separate                 
approvate dagli Enti, con atto formale, entro il 20 ottobre 2004;               
d) che - sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie di              
cui alla lettera c) e fermo restando il limite della dimensione                 
finanziaria complessiva del Programma indicata al punto 2) del                  
dispositivo della deliberazione 1210/04 - la Responsabile del                   
Servizio Aiuti alle imprese provvedera' ad un ulteriore riparto delle           
risorse eventualmente ancora disponibili;                                       
e) che le domande che non dovessero trovare copertura per                       
insufficienza di fondi potranno essere ritenute utilmente presentate            
a valere sull'eventuale rifinanziamento del Programma operativo                 
nell'esercizio 2005;                                                            
6) di dare atto che resta confermato quant'altro previsto nella                 
deliberazione 1210/04 e nel Programma Operativo in essa approvato;              
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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