DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1585
L.R. 31/75, art. 5, lett. d) ed e). Modifiche al Programma operativo per l'attuazione degli interventi contributivi per la difesa antigrandine ed antibrina e riapertura termine per la presentazione delle domande
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 14 maggio 1975, n. 31 ed in particolare l'art. 5, lett.
d) ed e), che prevede la concessione di contributi rispettivamente
per l'acquisto di impianti per l'irrigazione e l'acquisto di reti
antigrandine;
richiamata la propria deliberazione n. 1210 del 21 giugno 2004
recante "L.R. 31/75 art. 5, lett. d) ed e) - Approvazione Programma
operativo per attuazione di interventi contributivi finalizzati alla
difesa antigrandine ed antibrina - Avviso pubblico per la
presentazione delle domande";
vista L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali
in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.
34" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce alle
Comunita' Montane e, per il restante territorio, alle Province
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative rientranti nella
sfera di competenza regionale, ivi compresa la concessione degli
incentivi;
richiamato il paragrafo 4.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende
agricole" degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo", ed in particolare il punto 4.1.1.8, nel quale si
stabilisce espressamente che la determinazione della spesa
ammissibile non deve complessivamente superare i limiti degli
investimenti totali fissati nel Piano regionale di sviluppo rurale;
dato atto che nell'attuazione del Programma sopra citato gli Enti
competenti dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nei
richiamati "Orientamenti";
considerato, inoltre, relativamente al Programma approvato con la
richiamata deliberazione 1210/04:
- che si rende necessario integrare il punto 5 "Tipologia degli
investimenti ammessi" del Programma operativo ad essa allegato,
prevedendo espressamente - per quanto concerne gli investimenti
ammessi per gli impianti di protezione antibrina ed in coerenza con
quanto indicato al punto 1.2 del Programma - che l'irrigazione
sovrachioma e' ammessa solamente per le zone collinari che presentano
pendenze dei terreni superiori al 15%;
- che si rende altresi' necessario rettificare, al penultimo
capoverso del punto 8.3.2 "Irrigazione antibrina" del medesimo
Programma operativo, la formula per il calcolo del punteggio, per le
domande con investimenti riguardanti colture o particelle diverse,
come segue:
P = (sommatoria ac x bc x cc x superficiec)/superficie totale x d) x
e);
rilevato, inoltre, che si sono riscontrate difficolta' operative
nella presentazione e nella raccolta delle domande, in parte da
collegare al breve intervallo di tempo utile per la presentazione
delle domande stesse intercorso fra la data di pubblicazione del
Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione (9 luglio 2004) e la
data di scadenza fissata nel Programma medesimo (ore 12 del 30 luglio
2004);
valutata, pertanto, l'opportunita' - anche al fine di garantire, nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del DL 168/04, l'effettivo
utilizzo entro il 31 dicembre 2004 delle risorse finanziarie rese
disponibili sul Capitolo 12124 del bilancio regionale per il corrente
esercizio finanziario - di riaprire il termine di presentazione delle
domande dall'1 agosto 2004 al 10 settembre 2004;
ritenuto conseguentemente necessario stabilire:
a) che resta confermato il termine di 60 giorni gia' fissato al punto
8.2 del Programma, decorrenti dalla data del 30 luglio 2004, per la
formale approvazione da parte degli Enti territoriali competenti
delle graduatorie delle domande pervenute entro le ore 12 del 30
luglio 2004;
b) che il riparto delle risorse destinate all'attuazione del
Programma sara' effettuato dal Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese sulla base del fabbisogno risultante dalle predette
graduatorie;
c) che le domande pervenute nel periodo dall'1 agosto 2004 al 10
settembre 2004 dovranno essere inserite in graduatorie separate
approvate dagli Enti, con atto formale, entro il 20 ottobre 2004;
d) che - sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie di
cui alla lettera c) e fermo restando il limite della dimensione
finanziaria complessiva del Programma indicata al punto 2) del
dispositivo della deliberazione 1210/04 - la Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese provvedera' ad un ulteriore riparto delle
risorse eventualmente ancora disponibili;
e) che le domande che non dovessero trovare copertura per
insufficienza di fondi potranno essere ritenute utilmente presentate
a valere sull'eventuale rifinanziamento del Programma operativo
nell'esercizio 2005;
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
viste le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'Allegato;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della richiamata
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di integrare il punto 5 "Tipologia degli interventi ammessi" del
Programma operativo approvato con deliberazione 1210/04, inserendo -
dopo l'indicazione delle spese ammissibili per gli impianti di
protezione antibrina, il seguente capoverso:
"Le spese per investimenti riguardanti gli impianti di irrigazione
antibrina basati sull'uso dell'irrigazione soprachioma sono
ammissibili a finanziamento solamente nelle zone collinari che
presentano pendenze dei terreni superiori al 15%.";
2) di rettificare, al penultimo capoverso del punto 8.3.2
"Irrigazione antibrina" del medesimo Programma operativo, la formula
per il calcolo del punteggio, per le domande con investimenti
riguardanti colture o particelle diverse, come segue:
P = (sommatoria ac x bc x cc x superficiec)/superficie totale x d) x
e);
3) di stabilire - sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.1
"Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli "Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", ed in
particolare il punto 4.1.1.8 - che gli Enti territoriali competenti,
al fine di definire la spesa massima ammissibile a valere sul
Programma operativo qui in esame, dovranno verificare i tetti massimi
di investimenti ammissibili cosi' come determinati nel Piano
regionale di Sviluppo rurale, per evitare il superamento dei suddetti
limiti;
4) di riaprire, per le motivazioni espresse in premessa e qui
richiamate, il termine di presentazione delle domande a valere sul
Programma operativo approvato con deliberazione 1210/04 dall'1 agosto
2004 alle ore 12 del 10 settembre 2004;5) di stabilire:
a) che resta confermato il termine di 60 giorni gia' fissato al punto
8.2 del Programma, decorrenti dalla data del 30 luglio 2004, per la
formale approvazione da parte degli Enti territoriali competenti
delle graduatorie delle domande pervenute entro le ore 12 del 30
luglio 2004;
b) che il riparto delle risorse destinate all'attuazione del
Programma sara' effettuato dal Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie di cui
alla lettera a);
c) che le domande pervenute nel periodo dall'1 agosto 2004 al 10
settembre 2004 dovranno essere inserite in graduatorie separate
approvate dagli Enti, con atto formale, entro il 20 ottobre 2004;
d) che - sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie di
cui alla lettera c) e fermo restando il limite della dimensione
finanziaria complessiva del Programma indicata al punto 2) del
dispositivo della deliberazione 1210/04 - la Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese provvedera' ad un ulteriore riparto delle
risorse eventualmente ancora disponibili;
e) che le domande che non dovessero trovare copertura per
insufficienza di fondi potranno essere ritenute utilmente presentate
a valere sull'eventuale rifinanziamento del Programma operativo
nell'esercizio 2005;
6) di dare atto che resta confermato quant'altro previsto nella
deliberazione 1210/04 e nel Programma Operativo in essa approvato;
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.