DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 luglio 2004, n. 53
Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
a) all'art. 8, comma 2 sostituire la parola deliberazione della
Giunta comunale 18 maggio 2004, n. 72 "Sindaco" con le seguenti
"Presidente del Consiglio comunale";
b) dopo l'art. 8 inserire i seguenti articoli:
"Art. 8 bis
Il Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio e' eletto a maggioranza dei 4/5 dei
consiglieri assegnati, con voto palese; se nessun candidato ottiene
la maggioranza prevista si procede a nuova elezione entro 15 giorni
dalla seduta, a scrutinio segreto. E' eletto Presidente il
consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Il Presidente:
a) rappresenta il Consiglio comunale;
b) ne dirige i lavori;
c) assicura l'ordine delle sedute e la regolarita' delle
discussioni;
d) concede la parola;
e) proclama il risultato delle votazioni;
f) valuta la congruita' dei documenti presentati dai consiglieri in
relazione all'Ordine del giorno in discussione e la loro
ammissibilita' in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio;
g) relazione il Consiglio comunale sui pareri dati dalle Commissioni
agli argomenti posti all'ordine del giorno;
h) sospende e scioglie l'adunanza;
i) programma le adunanze del Consiglio, stabilendone l'Ordine del
giorno attraverso la convocazione della riunione dei capigruppo, del
Sindaco o un suo delegato;
j) promuove ogni azione a tutela dei diritti dei consiglieri;
k) promuove ogni forma di garanzia e partecipazione delle minoranze.
3. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate
dal consigliere che ha ottenuto piu' voti, in caso di parita' di
voti, tali funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano
d'eta'.
4. La carica di Presidente del Consiglio e' incompatibile con quella
di Assessore, di componente di Commissione consiliare e con ogni
altra carica che non sia riferibile univocamente alla rappresentanza
dell'intero Consiglio comunale.
5. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio
comunale.
Art. 8 ter
Revoca del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio puo' essere revocato su proposta
motivata e sottoscritta da almeno 1/3 del consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 20
giorni e comu'nque non oltre la seconda seduta nel Consiglio comunale
successiva alla sua presentazione.
3. Il consigliere vicario (come identificato all'art. 8 bis al comma
3) convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la
proposta di revoca.
4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 8 quater
Indennita'
1. Al Presidente del Consiglio spetta una indennita' come prevista
dalla normativa vigente.
Art. 8 quinquies
Cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
2. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate in
forma scritta al Sindaco ed hanno effetto dalla loro presentazione
senza necessita' di presa d'atto e sono irrevocabili.";
c) all'art. 9, comma 1 sostituire la parola "Sindaco" con la parole
"Presidente del Consiglio comunale";
d) all'art. 16 aggiungere la seguente lettera:
"i) sottoscrive le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia,
nonche' gli atti di costituzione e modificazione delle forme
associative di cui al Titolo II, Capo V del TUEL 267/00 e successive
modifiche"
e) all'art. 18 cassare la lett. a) del primo comma e le parole "nelle
adunanze consiliari e" del punto b) del primo comma;
f) all'art. 23 sostituire la parola "quattro" con le seguenti "un
massimo di sei";
g) all'art. 25, comma 3 sostituire la parola "due" con la parola
"quattro".