COMUNICATO
Modifiche allo Statuto comunale
Con deliberazione consiliare n. 46 del 2/7/2004, l'art. 27 dello
Statuto comunale e' stato sostituito come segue:
"Art. 27 - Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede e da
un numero di assessori fino a 6.
2. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilita',
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere
comunale.
3. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del
Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e
senza concorrrere a determinare il quorum per la validita'
dell'adunanza.
4. Ai componenti della Giunta e' vietato ricoprire incarichi o
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza dei Comuni. Per coloro che
sono competenti in materia di urbanistica, edilizia ed opere
pubbliche, e' vietato altresi' l'esercizio dell'attivita'
professionale nelle medesime materie.
5. Non possono far parte della Giunta, ne' essere nominati
rappresentanti del Comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.".
La deliberazione suddetta e' pubblicata all'Albo pretorio del Comune
in data 17/7/2004.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Beatrice Bonaccurso