DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1479
Criteri, modalita' e vincoli per l'assegnazione dei contributi di investimento per la sostituzione degli autobus con piu' di 15 anni: programma 2003/2004, Legge 166/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 18 giugno 1998, n. 194, recante "Interventi nel settore
dei trasporti";
- l'art. 13, comma 2, della Legge 1 agosto 2002, n. 166 (collegato
alla legge finanziaria 2002) con il quale sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali, di Euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003
e di Euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per la sostituzione
di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da
oltre quindici anni e l'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico
di persone;
- il medesimo art. 13 della Legge 166/02 in base al quale una quota
non inferiore al 10% di tali risorse dovra' essere destinata per
l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;
(omissis)
attesa la necessita':
- di determinare una prima ripartizione delle richiamate risorse
riservate alla sostituzione di veicoli con oltre 15 anni di
anzianita' per complessivi 40 milioni di Euro;
- di rinviare a successivo provvedimento la ripartizione dell'importo
eccedente i 40 milioni di Euro riveniente dall'accertamento del
valore mutuabile a conclusione della richiamata operazione
finanziaria in corso (limite di impegno quindicennale di Euro
2.744.800,00) e per le finalita' di investimento previste dalla Legge
194/98;
attesa la opportunita' di riprogrammare anche le risorse derivanti
dalla ricognizione dei contributi assegnati e non impegnati nei
precedenti programmi regionali di sostituzione di autobus di cui alle
delibere della Giunta regionale 899/94, 3416/94, 1555/96, 1894/96,
complessivamente ammontanti a Euro 795.881,17 secondo le risultanze
della ricognizione effettuata con determinazione n. 6622 del 18
maggio 2004 del Responsabile del Servizio Mobilita' urbana e
Trasporto locale di Euro 288.822,08 e di Euro 507.059,09
rispettivamente risultanti sui Capitoli 43224 e 43231 del bilancio di
previsione regionale per l'esercizio in corso, ai sensi della vigente
legislazione contabile;
(omissis)
ritenuto di limitare la programmazione della presente deliberazione
alla misura parziale di Euro 41.797.995,00 risultante dai dati
previsionali assunti con riferimento ai mutui previsti, nonche' dalla
sopra evidenziata ricognizione (Euro 40.000.000,00 + Euro 795.881,17
+ Euro 66.297,09 + Euro 103.291,00 + Euro 832.525,74);
ritenuto opportuno caratterizzare il programma regionale di
ripartizione dei contributi suddetti attraverso la previsione di una
piu' elevata quota di utilizzo dei contributi assegnati, rispetto
alla soglia minima del 10% indicata dall'art. 13 della Legge 166/02
per l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a
bassissimo impatto ambientale, cosi' come individuati nella
classificazione di veicoli di tipo A piu' oltre descritta al punto 2)
dei criteri;
valutate le oggettive difficolta' di poter efficacemente assolvere la
richiamata condizione, relativa all'acquisto dei suddetti veicoli ad
alimentazione non convenzionale e a bassissimo impatto ambientale da
parte delle imprese alle quali il presente programma riconosce
contributi inferiori a 1,5 milioni di Euro, in ragione della
problematica gestione di un siffatto parco autobus diversificato da
parte di imprese dal piu' limitato numero di mezzi in circolazione;
ritenuto:
- opportuno conseguentemente che debba essere previsto, per i soli
destinatari di contributi superiori a 1,5 milioni di Euro l'obbligo
di utilizzo di una quota corrispondente al 20% dello stanziamento
complessivo disposto col presente provvedimento di Euro 8.359.599,00
per l'acquisto dei suddetti veicoli a bassissimo impatto ambientale
(veicoli tipo A), secondo i quantitativi e le risorse indicate nella
Tabella 2 di riparto piu' oltre riportata;
- opportuno, sempre in ragione dello sviluppo di una piu' incisiva
azione a difesa dell'ambiente, ripartire la restante parte dei
contributi (Euro 33.438.396,00) secondo i quantitativi indicati nelle
Tabelle 3 e 4 piu' oltre riportate, per l'acquisto di veicoli a basso
impatto ambientale, come identificati al punto 3) dei criteri
(veicoli di tipo B);
dato atto:
- che l'azione prevista dal presente programma e' finalizzata
all'utilizzo dell'intero stanziamento regionale per l'acquisto di
nuovi mezzi di trasporto, in una diversa articolazione di veicoli di
tipo A "a bassissimo impatto ambientale" o di tipo B "a basso impatto
ambientale", comunque tali da ridurre le emissioni a valori piu'
ridotti rispetto a quelli oggi previsti dalle norme EURO III;
- che detta azione tende a incentivare l'acquisto di mezzi dalle piu'
limitate emissioni, in una anticipazione di risultato rispetto agli
obiettivi previsti dalle norme EURO IV (valide dal 2005) o EURO V
(valide dal 2008), a meno degli NOx;
considerato che, ai fini di una migliore qualificazione del
trasporto, deve essere ugualmente incentivato:
- l'acquisto di veicoli il cui allestimento rivesta carattere di
innovazione tecnologica particolarmente atto a favorire
l'accessibilita' (piano di calpestio non superiore ai 35 cm per i
veicoli urbani, suburbani, interurbani a pianale ribassato);
- l'acquisto di veicoli dotati di idonea attrezzatura per il
trasporto di almeno 1 carrozzella per trasporto persone a ridotta
capacita' motoria (urbani, suburbani e interurbani a pianale
ribassato);
- il contenimento del livello della rumorosita' esterna, sotto i
limiti della Direttiva CEE 92/97 (almeno 1 dB in meno);
- il contenimento del livello di rumorosita' interna al di sotto dei
limiti indicati dalla norma CUNA NC 504.02, nell'aggiornamento del
gennaio 2004;
- la confortevolezza (climatizzazione o aria condizionata);
- l'acquisto di veicoli in grado di scaricare i residui della
combustione dei motori diesel al tetto anziche' ad altezza di
persona;
atteso che, al fine di cui sopra, il contributo attribuito a ciascun
soggetto beneficiario debba essere ridotto del valore esposto nella
tabella riportata al punto 5) delle condizioni piu' oltre indicate,
quale penalita' da prevedere per il mancato rispetto della condizione
richiesta;
ritenuto di dover riconoscere il contributo previsto dalla presente
delibera ai soggetti beneficiari secondo il titolo di proprieta' dei
mezzi in sostituzione, o della specifica titolarita' attuativa
prevista dagli Accordi di programma approvati con delibera di Giunta
regionale n. 546 del 29 marzo 2004 (art. 6, Misura 2, punto 4);
(omissis)
riscontrata la necessita' di definire condizioni, criteri e parametri
validi ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate, come di
seguito individuati:
CONDIZIONI
1) I veicoli per i quali viene chiesta la sostituzione devono
risultare in servizio pubblico di linea, immatricolati non
successivamente al 31 dicembre 1989 e circolanti;
2) i predetti veicoli devono risultare di proprieta' o assegnati come
capitale di dotazione o in usufrutto da data non successiva al 31
dicembre 1994 (fermo restando che il predetto limite di decorrenza
della proprieta' non si applica nel caso di subentro di nuovo
concessionario con contestuale trasferimento delle concessioni e dei
relativi veicoli);
3) i veicoli acquistati col contributo regionale dovranno
corrispondere alle caratteristiche funzionali di omologazione vigenti
e, per una maggiore uniformita' regionale: a) essere muniti di
segnale di richiesta di fermata sia acustico che luminoso; b) avere
pulsanti di richiesta di fermata posizionati in luogo facilmente
accessibile in prossimita' delle porte di discesa e comunque nelle
vicinanze dei posti riservati agli invalidi ed in modo da essere
azionati da persone sedute; c) essere muniti di mancorrenti come
specificato al punto 29 dell'Allegato A) del DM 18 luglio 1986; d) il
vano delle porte di servizio dovra' essere illuminato dall'alto con
apposite plafoniere, due per vano nel caso di porte doppie, in modo
da meglio seguire il movimento dei passeggeri, individuare i gradini
e illuminare la zona immediatamente antistante le porte; e) ciascun
veicolo dovra' essere munito di indicatori di percorso, anteriore,
posteriore e laterale destro per i veicoli urbani e suburbani,
anteriore e posteriore per i veicoli interurbani, compresi quelli a
pianale ribassato; f) avere applicato il simbolo-marchio
identificativo dei trasporti della Regione Emilia-Romagna approvato
con delibera della Giunta regionale n. 3084 del 29 giugno 1982. Detto
simbolo-marchio dovra' essere sempre chiaramente leggibile;
4) il contributo assegnato e' condizionato alla sostituzione del
numero minimo di veicoli indicato nelle tabelle di riparto per i
veicoli di tipo A e di tipo B di seguito riportate (Tabella 2, 3, 4)
alla colonna P per ciascun beneficiario e resta immutato a fronte
dell'acquisto di un numero eventuale di mezzi superiore al predetto
minimo;
5) il contributo unitario per i diversi tipi di veicoli acquistati in
difformita' con le specifiche di qualita' sottoriportate viene
ridotto della misura ivi indicata:
(segue allegato fotografato)
CRITERI
1) Sono escluse dal provvedimento: a) le domande concernenti la
sostituzione di veicoli gia' estromessi dal parco aziendale alla data
del 15 luglio 2002 (quale data di decorrenza del I Accordo sulla
qualita' dell'aria); b) le domande relative a contributi per
potenziamenti; c) le domande di sostituzione dei veicoli
originariamente immatricolati ad uso proprio o sui servizi di
concessione statale se non a condizione che siano trascorsi almeno 10
anni di uso dei medesimi veicoli nei servizi pubblici di linea, fatta
eccezione per quelli la cui licenza di noleggio con conducente sia
stata restituita al Comune interessato; d) le domande concernenti la
sostituzione di veicoli gia' accolte negli esercizi precedenti; e) le
domande presentate da imprese esercenti servizi di TPL non
beneficiarie di contributi per l'esercizio;
2) ai fini del presente programma vengono considerati veicoli a
bassissimo impatto ambientale (veicoli di tipo A): - filobus; -
autobus elettrici: a propulsione elettrica da batteria con energia
esclusivamente elettrica e completamente immagazzinata a bordo (ZEV);
- autobus ibridi: dotati di una motorizzazione elettrica per la
trazione e di una motorizzazione termica finalizzata alla produzione
di energia elettrica, con possibilita' di marcia autonoma in
motorizzazione elettrica pura non inferiore a 15 Km. a pieno carico;
- autobus a gas naturale o a GPL: autobus alimentari a metano o GPL;
3) vengono considerati autobus a basso impatto ambientale (veicoli di
tipo B): - autobus EURO IV, ossia autobus con motorizzazioni diesel
rispondenti alla norma 2001/27-B/CE (EURO IV); - autobus EURO III
muniti di CRT o SCRT, ossia autobus con motorizzazione diesel
rispondenti alla norma 2001/27-A/CE (EURO III) alimentati con
gasolio a bassissimo contenuto di zolfo e resi ancor meno inquinanti,
rispetto a quanto previsto dalle norme EURO III, dalla applicazione
di sistemi passivi per il trattamento dei gas di scarico, tipo CRT o
tipo SCRT, i quali, attraverso l'uso di catalizzatori ossidanti (CRT)
o selettivi (SCRT) e filtri per particolato, riducono drasticamente
ed ulteriormente le emissioni inquinanti. Il costruttore del motore
presentera' idonea certificazione che attesti che i risultati di
abbattimento delle sostanze inquinanti ottenuti grazie all'uso del
CRT, di cui si certifica l'origine, sono stati rilevati mediante
prove al banco, secondo i cicli ESC/ELR e ETC (Direttiva
1999/96/CEE). I valori di HC, CO e PM rilevati dopo il sistema di
trattamento, devono essere mediamente ridotti con percentuali
superiori all'85%, rispetto a quanto fissato nella normativa EURO
III, anche gli NOx dovranno essere possibilmente ridotti. In questo
modo vengono recepiti e raggiunti con grande anticipo i valori
imposti dalla normativa EURO IV e EURO V, a meno degli NOx;
4) il contributo regionale e' commisurato: per i veicoli di Tipo A: -
al 70% della spesa (IVA esclusa) e comunque non superiore
rispettivamente a Euro 500.000,00 per i filobus e Euro 290.000,00 per
ciascun veicolo elettrico o ibrido con marcia autonoma elettrica pura
non inferiore a 15 Km; - al 70%, 65%, 63%, della spesa (IVA esclusa)
e comunque non superiore a Euro 175.000,00 per ciascun veicolo a gas
naturale o GPL rispondente rispettivamente alle caratteristiche EEV,
EURO V, EURO IV, come risultante da idonea certificazione rilasciata
da Organismi europei legalmente riconosciuti; per i veicoli di Tipo
B: - al 63% della spesa (IVA esclusa) e comunque non superiore a Euro
135.000,00 per ciascun veicolo con motorizzazione diesel rispondente
a EURO IV; - al 55% della spesa (IVA esclusa) e comunque non
superiore a Euro 110.000,00 per ciascun veicolo con motorizzazione
diesel sempreche' munito di un sistema di abbattimento dei gas di
scarico tipo CRT o SCRT;
5) il contributo regionale viene ridotto di Euro 15.000,00 per
ciascun veicolo urbano, suburbano, interurbano a pianale ribassato
sprovvisto di sistema passivo per il trattamento dei gas di scarico
tipo CRT o SCRT;
6) il contributo regionale indicato per l'attuazione del programma di
acquisto di veicoli di tipo A potra' essere utilizzato, una volta
completato l'acquisto del numero minimo di veicoli previsti per detta
categoria, fino al limite del suddetto stanziamento per l'acquisto di
veicoli anche di tipo B, alle condizioni valevoli per questi ultimi;
7) il contributo regionale e' corrisposto anche a fronte
dell'acquisto di veicoli con contratto di tipo "buy-back" (che
preveda il ritiro del veicolo dopo X anni, da parte del fornitore, a
un prezzo predefinito). In tal caso il contributo regionale sara'
commisurato alla percentuale di concorso finanziario della Regione
prevista per singolo tipo di veicolo, applicata alla differenza tra
il costo di fornitura (anticipo + importo rate relative agli X anni)
e il valore di riscatto/ritiro;
8) i contributi, fino all'ammontare complessivo indicato nella
Tabella 1 di riparto allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, non potranno in nessun caso superare la
percentuale del 70% della spesa sostenuta al netto di IVA, fermi
restando i limiti espressi in valore percentuale e assoluto indicati
al punto 4) che precede e non sono cumulabili oltre i suddetti limiti
con altri contributi regionali allo stesso titolo, salvo quanto
previsto al successivo punto;
9) gli eventuali contributi non ancora utilizzati secondo le
previsioni attuative indicate alla lettera L) della parte dispositiva
della delibera di Giunta regionale n. 2454 del 14 dicembre 1999
potranno essere confermati al medesimo destinatario a integrazione
del contributo previsto per l'acquisto dei veicoli di tipo A indicati
alla Tabella 2 della delibera di Giunta regionale n. 1351 del 22
luglio 2002 e/o dalla presente deliberazione, quale misura volta alla
sostituzione di un piu' elevato numero di veicoli a bassissimo
impatto ambientale rispetto a quello minimo ivi indicato;
10) gli importi eventualmente non attribuibili in sede di
concessione-impegno del contributo costituiranno disponibilita' per
un successivo programma di intervento regionale, da approvarsi con
atto di Giunta;
11) in ragione della maggiore capacita' di trasporto degli
autosnodati o filosnodati, anche di lunghezza fino a 18,75 metri, gli
stessi risultano mediamente sostitutivi di 1,5 autobus e pertanto ad
ogni nuovo veicolo snodato deve corrispondere la contemporanea
dismissione dal servizio di almeno 1,5 autobus (in un rapporto di
equivalenza dunque che ad ogni immissione in esercizio di 2 veicoli
fa corrispondere la estromissione di tre autobus);
12) in sede di saldo del contributo, su istanza motivata e per
comprovate necessita' di servizio puo' essere consentito l'utilizzo
di parte dei veicoli elencati alla lettera D) della parte dispositiva
del presente atto, per un periodo comunque non eccedente il 31
dicembre dell'anno successivo a quello del provvedimento di saldo.
PARAMETRI E METODO DI RIPARTO
Ai fini della determinazione di parametri atti a rappresentare le
effettive situazioni di vetusta' del parco, da valere per la
ripartizione dei contributi, il fabbisogno aziendale risulta
rappresentato da un coefficiente - "colonna H" della Tabella 1
comparativa di riparto - allegato parte integrante del presente atto
- determinato, per ciascun richiedente, in relazione al numero di
veicoli sostituibili e all'eta' media del parco come risultanti al 31
dicembre 2003, alla percorrenza/veicolo (percorrenze certificate anno
2002).
Al fine di determinare un riequilibrio rispetto alla percentuale di
veicoli gia' finanziati da precedenti programmi regionali, il
coefficiente di cui sopra dovra' essere modulato in relazione alle
assegnazioni di contributo intervenute dal momento della istituzione
del Fondo nazionale trasporti, in modo da incrementare o ridurre
l'incidenza dell'azione regionale a seconda, rispettivamente, della
ricorrenza di precedenti assegnazioni di contributi, inferiori o
superiori alla media regionale - "colonna K" della tabella
comparativa sopracitata.
Il coefficiente finale da assumere per la attribuzione del
contributo, risulta quello derivato dalla combinazione dei suddetti
coefficienti (H x K), cosi' come rappresentato percentualmente alla
"colonna M" della citata tabella comparativa.
La ripartizione dei contributi regionali, pari a Euro 41.797.995,00,
nella previsione contributiva media/veicolo indicata al punto 4) dei
criteri, risulta indicata nella Tabella 1 di riparto, allegata quale
parte sostanziale e integrante del presente atto, alla "colonna O"
per la sostituzione del numero minimo di veicoli indicati per ciascun
tipo di veicolo (di tipo A o B) alle "colonne P" di Tab. 2-3-4,
allegate quale parte sostanziale e integrante del presente atto.
Il numero minimo dei veicoli indicati alle "colonne P" e'
determinato, con l'arrotondamento all'unita', nel caso di
coefficiente inferiore a 1 e con gli arrotondamenti per difetto o per
eccesso, a seconda della ricorrenza, rispettivamente, inferiore o
superiore a 0,5 in tutti gli altri casi;
ritenuto inoltre che, in esito agli impegni assunti dalle Regioni con
l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata del 9
settembre 2003 per la velocizzazione dei procedimenti di spesa nel
settore del trasporto pubblico, risulti necessario fissare in 24 mesi
dalla data di approvazione del presente programma il termine per il
perfezionamento degli acquisti ivi previsti;
richiamate altresi' le condizioni e vincoli di uso, subentro o
alienazione previsti dall'art. 35 della L.R. 30/98 per gli
investimenti effettuati con contributi regionali;
dato atto che ai sensi dei richiamati criteri e condizioni per
l'istruttoria delle istanze non risulta accoglibile la domanda della
SILA PAVIA Srl - Milano per la sostituzione dell'autobus targato
AZ337CZ, in quanto non rispondente alla prevista condizione di
regolare revisione, di cui al punto 1) delle condizioni;
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) le risorse di cui alla Legge 166/02, art. 13, vengono ripartite, a
norma della L.R. 30/98, articoli 31, comma 2, lett. c), 34 e 35,
sulla base dei criteri, delle condizioni e dei parametri indicati
nelle premesse che si richiamano integralmente;
B) l'importo complessivo di Euro 41.797.995,00 viene ripartito a
favore dei destinatari del contributo indicati alla "colonna A" di
Tabella 1 (le cui denominazioni risultano meglio specificate in
premessa), nella misura riportata alla "colonna O", per la
sostituzione del numero "minimo" di veicoli indicato alle "colonne P"
delle "Tabelle 2-3-4", allegate quali parti integranti e sostanziali
del presente atto, fermo restando quanto specificato ai punti L), M)
che seguono;
C) il numero "minimo" di veicoli sostituibili potra' essere
incrementato, in relazione agli effettivi acquisti, fino alla
concorrenza del contributo massimo assegnabile a ciascuna azienda
risultante dalla "colonna O" della Tabella 1;
D) i destinatari di contributi superiori a Euro 1,5 milioni, Tempi
SpA - Piacenza, TEP SpA - Parma, Consorzio ACT - Reggio Emilia, ATCM
SpA - Modena, ATC SpA - Bologna, ACFT SpA - Ferrara, ATM SpA -
Ravenna, Consorzio ATR - Forli'-Cesena, TRAM Agenzia - Rimini, sono
tenuti all'impiego di una quota del contributo non inferiore a quella
indicata in Tabella 2 per l'acquisto di veicoli ad alimentazione non
convenzionale e a bassissimo impatto ambientale (tipo A);
E) gli autobus indicati in Tabella 5, allegata quale parte
sostanziale e integrante del presente atto, a fronte degli acquisti
effettuati, dovranno essere distolti dal servizio e comunque
cancellati dall'elencazione dei veicoli in esercizio;
F) la domanda di SILA PAVIA Srl - Milano non e' accoglibile per il
mancato possesso dei requisiti previsti e indicati in premessa;
G) il mancato possesso dei requisiti di qualita' indicati nella
tabella riportata in premessa al punto 5) delle condizioni e di
quelli previsti al punto 5) dei criteri determina, rispetto
all'ammontare globale risultante per ciascuna azienda, una riduzione
del contributo erogabile per ciascun veicolo, dei valori ivi
indicati;
H) i contributi, fino all'ammontare indicato nella Tabella 1, non
potranno in nessun caso superare la percentuale del 70% della spesa
sostenuta al netto di IVA, fermi restando i limiti di contribuzione
in valore percentuale e assoluto specificati in premessa per i
diversi tipi di veicoli e non sono cumulabili oltre il suddetto
limite con altri contributi regionali allo stesso titolo, salvo
quanto previsto alla successiva lettera I);
I) gli eventuali contributi non ancora utilizzati secondo le
previsioni attuative indicate alla lettera L) della parte dispositiva
della delibera di Giunta regionale n. 2454 del 14 dicembre 1999
potranno essere confermati al medesimo destinatario a integrazione
del contributo previsto per l'acquisto dei veicoli di tipo A indicati
alla Tabella 2 della delibera di Giunta regionale n. 1351 del 22
luglio 2002 e/o dalla presente deliberazione, quale misura volta alla
sostituzione di un piu' elevato numero di veicoli a bassissimo
impatto ambientale rispetto a quello minimo ivi indicato;
J) la mancata trasmissione alla Regione degli atti necessari per
l'impegno del contributo entro 24 mesi dalla data di approvazione del
presente programma determinera' la decadenza del contributo per la
quota che non risultera' impegnabile;
K) gli importi eventualmente non attribuibili in sede di
concessione-impegno del contributo costituiranno disponibilita' per
un successivo programma di intervento regionale;
L) la spesa di Euro 41.797.995,00 per la realizzazione degli
interventi previsti dal presente provvedimento trova copertura, con
riferimento al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2004, per la quota parte di Euro
19.305.473,54, tenuto conto della ricognizione indicata in premessa e
qui intesa integralmente richiamata, come segue:
- quanto a Euro 17.507.478,54 (22.507.478,54 - 5.000.000,00 assegnati
con propria deliberazione 1455/04) nell'ambito del Cap. 43256
"Contributi per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico
regionale e locale. Mutui con oneri di ammortamento a carico dello
Stato (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a), comma
6, lettere a), b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e successive
modificazioni; art. 2, comma 5, Legge 18 giugno 1998, n. 194; art.
13, comma 2, Legge 1 agosto 2002, n. 166; DI 5 maggio 2003)",
afferente all'UPB 1.4.3.3.16020 - Investimenti nel settore del
trasporto pubblico regionale e locale - Altre risorse vincolate;
- quanto a Euro 288.822,08 nell'ambito del Cap. 43224 "Contributi in
capitale per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale
da destinare agli scopi di cui al comma 4 dell'art. 11 della Legge 10
aprile 1981, n. 151 (Legge 12 luglio 1991, n. 202, art. 18 ter; L.R.
1 dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche - abrogata; art. 46,
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - Mezzi statali", afferente all'UPB
1.4.3.3. 16011 - Interventi nel settore della riorganizzazione e
della qualita' della mobilita' urbana - Risorse statali;
- quanto a Euro 507.059,09 nell'ambito del Cap. 43231 "Contributi
alle aziende di trasporto pubblico locale per la sostituzione di
veicoli destinati al trasporto urbano in esercizio da oltre quindici
anni (art. 11, comma 4, Legge 10 aprile 1981, n. 151; art. 3, comma
1, DL 5 ottobre 1993, n. 399, art. 23, comma 3, DL 29 ottobre 1993,
n. 429) - Mezzi statali", afferente all'UPB 1.4.3.3. 16011 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana - Risorse statali;
- quanto a Euro 898.822,83 nell'ambito del Cap. 43265 "Contributi per
investimenti in mezzi per il trasporto pubblico regionale e locale.
Mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato (art. 31, comma
2, lett. C), art. 34, comma 1, lett. A), comma 6, lett. B), L.R. 2
ottobre 1998 n. 30; art. 2, commi 5 e 6, Legge 18 giugno 1998, n.
194; art. 54, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 144,
comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; DI 17 maggio 2001)",
afferente all'UPB 1.4.3.3. 16010 - Interventi nel settore della
riorganizzazione e della qualita' della mobilita' urbana;
- quanto a Euro 103.291,00 a valere sulla restituzione della somma di
pari importo introitata con reversale 5190/04;
M) la restante quota di contributo, programmato per la compiuta
attuazione del presente provvedimento, potra' essere impegnata e
liquidata subordinatamente all'effettiva contrazione e relativa
quantificazione del mutuo per l'esercizio 2004;
N) la quota eccedente l'importo di Euro 41.797.995,00 nella misura
risultante dal mutuo contratto nel 2004, e' rinviata a successivo
provvedimento, in ordine alla necessita' di contribuire all'acquisto
di altri mezzi di trasporto secondo separati atti di programmazione
regionale;
O) il Dirigente competente per materia provvedera' con propri atti
formali, ai sensi della L.R. 40/01 e in applicazione della
deliberazione n. 477 del 4 marzo 2003, alla concessione dei
contributi e al relativo impegno di spesa a favore dei beneficiari
indicati e alle autorizzazioni previste al punto 11) dei criteri,
nonche' alla liquidazione delle somme dovute secondo le seguenti
modalita':
- acconto del 50%, a presentazione della documentazione (delibera di
aggiudicazione gara o contratto di fornitura) comprovante l'acquisto
effettuato sopraindicata;
- 50% a saldo, a presentazione delle corrispondenti fatture nonche'
degli atti dell'autorita' comunale, provinciale o delle agenzie
comprovanti il distoglimento dal servizio dei veicoli indicati in
Tabella 5.
La presente deliberazione sara' pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)