DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1364
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 34/02 per l'anno 2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della
presente deliberazione, concernente le modalita' di accesso ai
contributi di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 34/00 per l'anno
2004;2) di dare atto che:
a) con successiva deliberazione della Giunta regionale si provvedera'
all'individuazione dei piani provinciali ammessi a contributo,
all'assegnazione e concessione dei contributi stessi e, ricorrendone
le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all'assunzione del relativo
impegno di spesa;
b) che alla liquidazione ed all'emissione della richiesta dei titoli
di pagamento a favore dei beneficiari individuati cosi' come previsto
al punto precedente, provvedera' con propri atti formali in
applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente
competente per materia con le modalita' indicate al punto 9
"Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;
c) che la presente deliberazione sara' trasmessa alle Amministrazioni
provinciali del territorio e pubblicata nel Bollettino Ufficiale
regionale.
ALLEGATO A
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 2 della
L.R. 34/02 per l'anno 2004
1. Premessa
I contributi di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 9 dicembre
2002, n. 34 sono finalizzati ad incentivare l'adozione e la
realizzazione di piani provinciali volti - in tutto o in parte - a
sostenere le iniziative di rilevanza locale promosse, o condivise,
dalle associazioni iscritte nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale istituiti dall'art. 4 della citata
legge regionale, riguardanti le strutture organizzative delle stesse
associazioni e, piu' in generale, il rafforzamento
dell'associazionismo.
I contributi di cui sopra non riguardano quindi le attivita'
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie
finalita' istitutive.
2. Soggetti destinatari
Soggetti destinatari dei contributi in oggetto sono le Province
dell'Emilia-Romagna.
3. Piani di intervento provinciali
Le Amministrazioni provinciali adotteranno ogni iniziativa utile
affinche' le associazioni del proprio territorio di cui al paragrafo
1 vengano messe a conoscenza dell'opportunita' offerta dal presente
bando, e possano quindi presentare le iniziative per le quali
intendono richiedere il sostegno dell'Amministrazione provinciale e
della Regione Emilia-Romagna.
Tali iniziative dovranno essere ricondotte da ogni Amministrazione
provinciale nell'ambito di un singolo piano complessivo ed organico
di riferimento che non potra', ovviamente, essere costituito dalla
sommatoria di singole iniziative scollegate fra loro.
Per essere ammesso a fruire degli interventi regionali in argomento,
il piano provinciale dovra' essere formalizzato con atto dell'Organo
competente ed indicare:
a) se il piano e' proposto dall'Amministrazione provinciale, ovvero
da associazioni iscritte. Nel primo caso dovranno essere precisate le
modalita' con cui l'associazionismo locale ha espresso la propria
adesione al piano provinciale; nel secondo, dovranno essere indicate
le associazioni promotrici e le modalita' con cui le proposte sono
state portate a conoscenza dell'associazionismo locale;
b) gli obiettivi, i contenuti concreti e i tempi di realizzazione del
piano;
c) i compiti specifici assunti rispettivamente dalle associazioni
iscritte e dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione
degli obiettivi;
d) il costo degli interventi programmati e le relative modalita' di
finanziamento (che potranno prevedere, oltre all'intervento
dell'Amministrazione provinciale, anche l'intervento di altri
soggetti, ivi comprese le stesse associazioni interessate). Qualora
il piano preveda, oltre alle iniziative di sostegno di cui all'ultimo
comma del paragrafo 1, anche iniziative di sostegno alle attivita'
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie
finalita' istitutive, i rispettivi costi dovranno essere esposti
separatamente, onde consentire alla Regione di individuare il costo
degli interventi provinciali ammissibili a contributo.
Sono ammissibili a contributo piani formalizzati in data successiva
all'1 gennaio 2004; nell'ipotesi di piani formalizzati prima della
pubblicazione del presente bando, gli elementi di cui alle lett. b) e
c) potranno risultare anche da atti o dichiarazioni integrative.
Non sono ammissibili a contributo i piani che prevedono interventi
delle Amministrazioni provinciali consistenti esclusivamente in
erogazioni economiche a favore di associazioni.
4. Interventi provinciali ammissibili a contributo
Stanti le finalita' della L.R. 34/02 come piu' sopra specificate, gli
interventi provinciali ammissibili a contributo possono riguardare, a
titolo esemplificativo:
a) la formazione-aggiornamento dei dirigenti non riguardanti le
attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali, ecc.) attuate
dalle associazioni, nonche' la formazione-aggiornamento degli addetti
ad attivita' amministrativo-contabili e degli operatori della
comunicazione as sedativa;
b) la divulgazione della conoscenza delle attivita' svolte dalle
associazioni, finalizzata alla presa di coscienza del significato e
dell'opportunita' dell'operare associativo;
c) l'interscambio informativo ed il raccordo fra le associazioni del
territorio provinciale, nonche' fra le stesse associazioni e le
istituzioni pubbliche del territorio;
d) il potenziamento e la qualificazione dei servizi attraverso la
messa a disposizione di servizi o attrezzature di supporto alle
strutture organizzative delle associazioni o alle loro attivita', con
esclusione di servizi e attrezzature direttamente connessi alle
attivita' specifiche fornite dalle associazioni ai singoli associati
o fruitori.
Sono ammissibili a contributo anche piani che prevedano iniziative
rivolte alla generalita' delle associazioni del territorio e fruibili
quindi anche da associazioni non iscritte, fermo restando l'esclusivo
coinvolgimento, nella fase di predisposizione dei piani, delle
associazioni iscritte.
5. Criteri di priorita'
Sono da considerarsi prioritari i piani che prevedono:
a) iniziative rivolte a zone del territorio regionale svantaggiate
per condizioni geografiche, demografiche o socio-economiche, in cui
il sostegno dell'associazionismo locale puo' assumere un ruolo
particolarmente significativo e trainante;
b) iniziative a supporto dei servizi strutturati che i livelli
provinciali delle associazioni forniscono alle associazioni di base;
c) iniziative fruibili dalla generalita' delle associazioni locali
ed, in particolare, dalle associazioni non riconducibili a piu' ampie
strutture organizzative;
d) iniziative rivolte ad associazioni iscritte operanti in settori in
cui il fenomeno associativo stenta ad affermarsi per difficolta'
organizzative e/o complessita' delle problematiche;
e) iniziative di natura fortemente innovativa, concretamente fruibili
e rispondenti ad esigenze reali delle associazioni presenti nel
territorio provinciale.
6. Spese non ammissibili a contributo
In ragione della natura incentivante dell'intervento regionale ed
all'entita' delle risorse disponibili, non sono ammissibili a
contributo spese di acquisto e/o ristrutturazione di strutture
immobiliari e dei relativi arredi.
Non sono inoltre ammissibili:
a) le spese riguardanti interventi rivolti direttamente ad
associazioni non iscritte;
b) gli interventi consistenti in erogazioni economiche a favore di
associazioni;
c) le spese figurative riguardanti l'utilizzazione di risorse di
qualunque tipo (servizi, attrezzature, attivita' personali ecc.) non
comportante maggiori costi o minori introiti a carico del soggetto
che gestisce il piano o del soggetto che gestisce il singolo progetto
o iniziativa facente parte del piano.
7. Termini
I piani provinciali devono essere indirizzati alla Regione
Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei servizi
sociali e socio sanitari - Area Economia sociale - Viale A. Moro n.
21 - 40127 Bologna.I piani debbono pervenire entro l'8 ottobre 2004.
I piani inoltrati per posta sono considerati presentati in tempo
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva all'8
ottobre 2004.
Il funzionario regionale referente per ogni chiarimento o
informazione e' il dr. Mario Ansaloni (051/6397532
mansaloni@regione.emilia-romagna.it).
8. Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo regionale non potra' eccedere il 50% della
somma delle spese ammissibili a contributo previste dal piano
provinciale.
L'ammontare del contributo previsto a carico della Regione per la
realizzazione di ogni piano non potra' comunque essere
percentualmente superiore rispetto a quello previsto a carico della
Provincia.
9. Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione
dell'Amministrazione provinciale attestante l'avvenuto avvio del
piano ammesso a contributo, ovvero di iniziative facenti parte del
piano stesso, e l'avvenuta assunzione nel bilancio provinciale
dell'impegno per la quota di spesa rimasta a carico della Provincia.
10. Rendicontazione finale
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo
regionale, le Amministrazioni provinciali assegnatarie dovranno far
pervenire comunicazione circa l'avvenuta attuazione del piano ammesso
a contributo, i costi complessivi sostenuti (con 1'evidenziazione del
costo riferito alle iniziative ammesse a contributo) ed i risultati
quantitativi e qualitativi raggiunti.
Rispetto al costo complessivo del piano, l'incidenza percentuale
delle spese figurative rimaste a carico delle Amministrazioni
provinciali non puo' superare 1'incidenza risultante dal preventivo.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili
effettivamente sostenute dall'Amministrazione provinciale per la
realizzazione delle iniziative ammesse a contributo risultasse
inferiore alle spese previste ritenute ammissibili, nel rispetto
comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8, la
Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale
di contributo erogata in eccedenza.