DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 luglio 2004, n. 583
Indizione di consultazione popolare, a norma della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 in ordine al progetto di legge regionale "Modifica di confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, in provincia di Bologna"
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la Giunta regionale con atto n. 539 in data 29 marzo 2004 ha
deliberato la presentazione del p.d.l. "Modifica di confine tra i
Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, in provincia di
Bologna", pubblicato nel SSBU n. 291 del 6 aprile 2004;
- che con detta iniziativa la Giunta ha aderito all'istanza dei
Comuni di San Benedetto Val di Sambro (vedi deliberazione consiliare
n. 104 del 21/11/2003) e di Monghidoro (vedi deliberazione consiliare
n. 20 del 16/4/2003) ritenendo sussistenti tutti i presupposti ed i
requisiti di forma e di sostanza necessari per attivare la procedura
di variazione dei confini, ai sensi dell'art. 8, comma 2 e seguenti
della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino
territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni";
- che la Commissione consiliare Bilancio Programmazione Affari
generali e istituzionali, prima di procedere all'esame in sede
referente del progetto di legge, ha provveduto ad acquisire il parere
della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 della
L.R. 24/96; parere reso con deliberazione n. 249 del 25/5/2004 (I.P.
2271/2004) del Consiglio provinciale che si e' espresso
all'unanimita' a favore della modificazione di confine prevista nel
progetto di legge della Giunta regionale in accoglimento della
richiesta dei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro;
considerato:
- che la Commissione consiliare ha concluso in data 22 giugno 2004
l'esame referente sul progetto di legge trasmettendo al Consiglio una
relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la
modifica territoriale proposta e considerato il consenso di tutte le
Amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole
all'approvazione di questo progetto di legge;
- e che la Commissione stessa propone pertanto al Consiglio regionale
di proseguire nell'iter procedurale avviato con il progetto di legge
della Giunta regionale su istanza dei due Comuni interessati;
vista la L.R. 24/96 che all'art. 11 commi 1 bis, 3 e 4 recita:
"1 bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma
1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla
Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella
relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli Enti
locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se
procedere o meno all'indizione del referendum.".
"3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della
legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il
Consiglio regionale puo' stabilire che le consultazioni avvengano
mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli
elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie
circa la segretezza del voto.".
"4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di
territorio prive di residenti non si procede all'indizione del
referendum.",
e che al comma 2, lett. c) precisa:
"2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133, secondo comma
della Costituzione, per popolazione interessata si intende:
(omissis)
c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione
negli altri casi.".
Atteso che:
- le porzioni di territorio che sono oggetto di scorporo e di
aggregazione fra i due Comuni sono chiaramente individuate nella
planimetria catastale che fa parte integrante del progetto di legge;
- la modificazione prospettata e' di modesto impatto (coinvolgendo
meno dell'1% del territorio e una persona residente nella porzione di
territorio che il Comune di Monghidoro cede al Comune di San
Benedetto Val di Sambro) ma essa e' supportata da specifiche ed
oggettive argomentazioni circa l'esigenza di modificare i confini
allo scopo principale di consentire, stante la reale conformazione
dei territori, una migliore gestione dei servizi a vantaggio dei
cittadini di entrambi i Comuni;
- la "popolazione interessata" che deve essere consultata, ai sensi
del combinato disposto articolo 11, comma 2, e articolo 12, comma 1
della citata legge regionale, verificata l'assenza di interessi
qualificati e diretti alla modifica territoriale da parte di tutta la
popolazione, corrisponde, nel caso specifico, ai "soli elettori
residenti" nel territorio oggetto di modifica;
- si tratta della situazione prevista e disciplinata dall'articolo
11, comma 3 della citata legge regionale, nel caso in cui i residenti
aventi diritto al voto siano in numero inferiore a 50;
ritenuto di accogliere la proposta della Commissione consiliare di
stabilire che la consultazione dei cittadini residenti, ovvero, nello
specifico, dell'unico cittadino residente sui territori oggetto di
modifica, avvenga, stante la peculiarita' del caso in esame, mediante
una forma semplificata di consultazione, presso la sede del Comune di
Monghidoro, tramite l'acquisizione del parere dell'interessato sulla
modifica territoriale espresso attraverso la compilazione della
scheda elettorale allegata alla presente relazione;
dato atto che:
- nel caso di specie, trattandosi di un unico elettore, non puo'
trovare applicazione il disposto dell'articolo 11, comma 3 (relativo
alla segretezza del voto) che presuppone evidentemente la presenza di
una pluralita' di elettori e che tuttavia dovra' essere cura del
Comune di Monghidoro verificare se, nel frattempo, siano intervenute
modifiche della popolazione residente nel territorio oggetto di
modifica che incidano sulla individuazione degli aventi diritto al
voto, come meglio specificato nel seguito;
- la legge regionale n. 24 del 1996 e successive modifiche non
disciplina in alcun modo la procedura di consultazione referendaria
che si propone di adottare, nel presupposto che si possano di volta
in volta seguire le regole piu' adeguate allo scopo;
visto infine l'art. 12, comma 1 della L.R. 24/96;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
a) di stabilire che il Comune interessato, ovvero il Comune di
Monghidoro, proceda alla consultazione dell'unico cittadino residente
nel territorio oggetto di variazione di confine, come indicato nella
parte narrativa e con riferimento al progetto di legge esaminato che
si allega come parte integrante della presente deliberazione (All. n.
1) unitamente alla planimetria catastale (All. n. 2 e 2 bis) che
individua in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di
trasferimento da un Comune all'altro;
b) di definire come nel testo allegato (All. n. 3) quale parte
integrante della presente deliberazione il quesito da sottoporre alla
consultazione popolare con riferimento al progetto di legge
esaminato;c) di stabilire altresi', mancando nella L.R. 24/96 una
dettagliata disciplina della procedura di consultazione popolare non
referendaria, le seguenti condizioni minime da seguire
nell'espletamento della procedura consultiva (che sono tali,
peraltro, da assicurare la segretezza del voto nel caso in cui, nel
frattempo, si dovesse verificare la presenza di una pluralita' di
elettori):
- il Comune individua la commissione che avra' il compito e la
responsabilita' di tutte le operazioni connesse al procedimento di
consultazione;
- il Comune individua il Responsabile della procedura di
consultazione che avra' il compito e la responsabilita' di tutte le
operazioni connesse al procedimento in oggetto;
- il cittadino elettore sara' convocato presso la sede del Comune
mediante notifica personale;
- la consultazione avverra' entro sessanta giorni dalla data in cui
perverra' al Comune la delibera del Consiglio regionale che indice la
consultazione con autorizzazione a procedere secondo le modalita'
previste dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 24 del
1996;
- gli uffici comunali competenti predisporranno l'elenco dei
cittadini che risulteranno maggiorenni e residenti nella zona
interessata alla consultazione, alla data in cui perverra' la
delibera del Consiglio regionale indicata al punto precedente;
provvederanno altresi' a verificare il godimento dei diritti politici
degli iscritti nell'elenco suddetto;
- nel luogo ove si effettua la votazione sara' resa nota la
planimetria dei territori oggetto di cessione;
- l'elettore - o gli elettori individuati nel frattempo - avente
diritto dovra' presentare l'atto di convocazione ed un documento di
identita' valido;
- il Sindaco pubblichera' i risultati della consultazione all'Albo
pretorio comunale, e li comunichera' tempestivamente al Consiglio
comunale ed al Consiglio regionale, per l'ulteriore corso del
progetto di legge, secondo le previsioni dell'articolo 13 della legge
regionale n. 24 del 1996;
- il Comune e' autorizzato a definire ulteriormente le modalita' di
svolgimento della consultazione nel rispetto delle regole minime
sopra descritte;
- nel caso in cui, alla data in cui perverra' al Comune la delibera
del Consiglio regionale, l'ambito territoriale entro il quale gli
elettori sono chiamati a votare sia privo di residenti, la
consultazione non si terra' (ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della
legge regionale n. 24 del 1996 e successive modificazioni) ed il
Comune ne dara' comunicazione al Consiglio regionale;
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO N. 1
Modifica di confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e
Monghidoro, in provincia di Bologna
Art. 1
1. Il confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e
Monghidoro, su proposta dei Consigli comunali interessati e sentite
le popolazioni interessate, e' modificato secondo le linee risultanti
dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine
catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono
oggetto di trasferimento da un Comune all'altro.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Provincia di Bologna e' delegata a regolare, con propri atti e nel
rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della
legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino
territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), i
rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni
comunali.
(seguono cartine)