REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA 13 luglio 2004, n. 282

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
(Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42            
"Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni                
amministrative"), promossi con 8 ordinanze dell'11 giugno 2003 dal              
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna                         
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai                
signori:                                                                        
Gustavo Zagrebelsky, Presidente; Valerio Onida, Guido Neppi Modona,             
Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria           
Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo              
Maddalena, Alfonso Quaranta, giudici                                            
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge              
della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni                
integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme             
in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative"),           
promossi con 8 ordinanze dell'11 giugno 2003 dal Tribunale                      
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, rispettivamente                  
iscritte ai nn. da 613 a 620 del registro ordinanze 2003 e pubblicate           
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie                    
speciale, dell'anno 2003;                                                       
visti gli atti di costituzione del Consorzio irriguo del Canale di              
Felino ed altro, della Societa' del Canale di Torrechiara e S.                  
Michele in Tiorre ed altro, della Societa' della Canaletta de' Rossi            
ed altro, della Societa' del Canale Comune di Parma, della Societa'             
degli Utenti delle acque del Canale Naviglio Taro e della Regione               
Emilia-Romagna;                                                                 
udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2004 il Giudice relatore              
Valerio Onida;                                                                  
uditi gli avvocati Franco Bassi per il Consorzio irriguo del Canale             
di Felino ed altro, per la Societa' del Canale di Torrechiara e S.              
Michele in Tiorre ed altro e per la Societa' della Canaletta de'                
Rossi ed altro, Arrigo Allegri per la Societa' del Canale Comune di             
Parma, Francesco Soncini per la Societa' degli Utenti delle acque del           
Canale Naviglio Taro, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la                  
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Ritenuto in fatto                                                               
1. Con otto ordinanze di identico tenore, emesse l'11 giugno 2003               
(reg. ord. nn. da 613 a 620 del 2003), e pervenute a questa Corte il            
15 luglio 2003, pronunciate nel corso di altrettanti giudizi promossi           
da consorzi irrigui per l'annullamento delle delibere regionali di              
soppressione dei consorzi irrigui stessi, il Tribunale amministrativo           
regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli                
artt. 117 (vecchio testo), 2, 3, 18, 41, 42 e 43 della Costituzione,            
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge                
della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni                
integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme             
in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni                             
amministrative").                                                               
Le delibere regionali, emesse sulla base dell'art. 4 della legge                
regionale citata, con le quali il Consiglio regionale sopprimeva gli            
organismi ricorrenti, stabilendo altresi' che il Consorzio della                
Bonifica Parmense subentrasse ad essi nell'esercizio dei compiti e              
delle funzioni nonche' nei rapporti giuridici in atto, venivano                 
impugnate con due ordini di censure, il primo dei quali involgeva               
l'estraneita' delle societa' ricorrenti alla previsione soppressiva,            
mentre il secondo aveva ad oggetto l'illegittimita' costituzionale              
della stessa, se ritenuta applicabile alla fattispecie.                         
Il giudice amministrativo sollevava questione di legittimita'                   
costituzionale della disposizione in riferimento, tra gli altri                 
parametri, all'art. 117 della Costituzione nel testo allora (aprile             
2000) vigente. Questa Corte, con l'ordinanza n. 13 del 2002, rilevato           
che successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione era             
entrata in vigore la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3                 
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che             
ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione,                  
restituiva gli atti al remittente per un nuovo esame dei termini                
della questione.                                                                
Riassunti gli atti, le societa' ricorrenti eccepivano la persistente            
illegittimita' costituzionale della disposizione in riferimento                 
all'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione, per la violazione dei            
limiti alla potesta' legislativa concorrente della Regione in materia           
di "governo del territorio", della competenza esclusiva dello Stato             
nella materia dell'"ordinamento civile", e all'art. 118 (nuovo testo)           
della Costituzione, mentre la Regione resistente deduceva essere                
ricompresa la bonifica integrale nella materia "agricoltura e                   
foreste", non piu' inclusa fra quelle di competenza concorrente.                
Il giudice a quo espone che, a fondamento della disposta                        
soppressione, il Consiglio regionale ha posto le seguenti                       
circostanze: la societa' risulta strutturata come ente ad autonomia             
piena con compiti irrigui, in analogia con l'attivita' svolta di                
norma dai consorzi di bonifica; le suddette funzioni sono oggi di               
competenza dei consorzi di bonifica, essendo intervenuta la                     
classificazione di bonifica dell'intero territorio in cui opera il              
citato consorzio; la societa' opera in base all'atto costitutivo dal            
quale si evince che l'ente si configura di fatto come consorzio                 
irriguo.                                                                        
Espone ancora il rimettente di aver rigettato con sentenza le censure           
delle ricorrenti discendenti dalla loro prospettazione principale,              
secondo la quale, non avendo esse veste pubblicistica, ne' essendo              
consorzi irrigui di natura amministrativa, sarebbero state                      
erroneamente assoggettate alla previsione di soppressione dell'art. 4           
della legge regionale n. 16 del 1987.                                           
Osserva infatti il giudice amministrativo che, con la legge n. 16 del           
1987, la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato fine "di conseguire il           
necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati", ha               
sottoposto a regime di bonifica l'intero territorio regionale; ha               
previsto l'istituzione, per ogni ambito, di un solo consorzio di                
bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai             
preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio;           
nell'ambito di tale riorganizzazione, con la norma denunciata ha                
soppresso, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le                     
preesistenti forme di gestione, comprendendo in esse, ritiene il                
remittente, anche le gestioni di natura privata titolari di                     
concessione statale di grande derivazione di acque.                             
La rilevanza della questione starebbe nel fatto che, essendo la norma           
impugnata il presupposto esclusivo e diretto del provvedimento                  
impugnato, l'accoglimento della questione implicherebbe, per cio'               
solo, l'accoglimento dei ricorsi proposti.                                      
Quanto alla non manifesta infondatezza, precisa il remittente che gli           
enti soppressi hanno tutti natura privatistica: essi, costituiti in             
epoca remota, non sono mai stati oggetto di riconoscimento pubblico,            
ne' con le modalita' previste per le persone giuridiche private dal             
codice civile vigente, ne' con quelle di cui agli artt. 862 e 863 del           
codice civile che disciplinano i consorzi di bonifica e quelli di               
miglioramento fondiario. Il finanziamento di tali enti e' interamente           
privato e non e' previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi            
attinenti alla costituzione, alla nomina degli organi e al                      
funzionamento. La stessa Regione, nei provvedimenti impugnati,                  
qualifica i soggetti soppressi come enti che si configurano di fatto            
come consorzi irrigui. La circostanza, poi, che sia in dubbio anche             
la qualificazione delle societa' ricorrenti quali consorzi volontari            
ai sensi dell'art. 918 del codice civile non porterebbe argomenti a             
favore della tesi secondo la quale le societa' ricorrenti potrebbero            
essere assimilate ad un organismo di diritto pubblico, ma                       
confermerebbe solo la difficolta' di classificarle in una delle                 
figure tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente                 
necessita' di inquadrare le stesse fra le associazioni non                      
riconosciute.                                                                   
Quanto ai dubbi di costituzionalita' riferiti all'art. 117 della                
Costituzione, il giudice a quo ritiene che il parametro di                      
riferimento resti il riparto di competenze fissato dal testo                    
originario, perche' "il giudizio instaurato e' di natura                        
impugnatoria, e tende all'annullamento di un provvedimento                      
autoritativo la cui legittimita' va valutata alla stregua del                   
principio tempus regit actum", e perche' "l'interesse al ricorso va             
valutato con riferimento esclusivo all'eliminazione di "quel"                   
provvedimento ed al ripristino della situazione giuridica ad esso               
precedente, ed in tali termini tuttora persiste".                               
Cio' premesso, osserva che l'art. 4 della legge della Regione                   
Emilia-Romagna, prevedendo l'esercizio del potere di soppressione               
indistintamente nei confronti di tutti i soggetti, anche di natura              
privata, che operano nel settore della bonifica, con il trasferimento           
ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti delle               
gestioni soppresse e, quindi, in sostanza, di tutto il patrimonio               
dell'organismo soppresso, violerebbe, anzitutto, l'art. 117 della               
Costituzione, in quanto la potesta' legislativa regionale nella                 
materia della bonifica, di natura concorrente, va esercitata nei                
limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale           
nella materia stessa. Come questa Corte ha riconosciuto nella                   
sentenza n. 326 del 1998, la potesta' legislativa regionale non puo'            
spingersi fino all'eliminazione della figura giuridica del consorzio            
di bonifica, stante la combinazione che in esso peculiarmente si                
realizza fra pubblico e privato per effetto della legislazione                  
nazionale. Nella specie, la Regione poteva si' riorganizzare le                 
funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica, ma           
non sopprimere ogni organismo di gestione ad esso non riconducibile,            
ed in particolare associazioni o soggetti di carattere privato.                 
Tenuto conto della natura concorrente della potesta' legislativa                
regionale, solo il legislatore statale potrebbe stabilire il                    
principio secondo cui l'attivita' di bonifica, anche per gli aspetti            
gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai consorzi di                 
bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni diversa                    
gestione.                                                                       
La violazione dell'art. 117 della Costituzione, prosegue il                     
remittente, sussisterebbe anche con riferimento al cosiddetto limite            
del diritto privato, comportante l'inderogabilita', da parte del                
legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per                
regolare l'autonomia negoziale privata: nella specie, la norma                  
impugnata sarebbe precisamente diretta a sopprimere un soggetto di              
diritto privato, qualificabile come associazione non riconosciuta, in           
contrasto con il suo statuto ed in violazione dell'autonomia                    
negoziale riconosciuta dagli artt. 36 e seguenti cod. civ.                      
L'art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna violerebbe anche              
gli artt. 2 e 18 della Costituzione in relazione alla soppressione di           
associazioni liberamente costituite; gli artt. 41 (in relazione alla            
compressione della liberta' di iniziativa economica privata), 42 e 43           
della Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a             
fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da sopprimere ai             
consorzi di bonifica istituiti per l'ambito territoriale di                     
riferimento.                                                                    
2. Si sono costituite nei giudizi davanti a questa Corte alcune delle           
associazioni ricorrenti nei procedimenti a quibus: il Consorzio                 
irriguo del Canale di Felino (r.o. n. 613 del 2003), la Societa' del            
Canale Comune di Parma (r.o. n. 615 del 2003), la Societa' del Canale           
di' Torrechiara e S. Michele di Tiorre (r.o. n. 616 del 2003), la               
Societa' della Canaletta de' Rossi (r.o. n. 617 del 2003), la                   
Societa' degli Utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (r.o. n.             
618 del 2003), chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate.             
3. In ciascuno degli otto giudizi si e' altresi' costituita la                  
Regione Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia dichiarata               
inammissibile o infondata e riservandosi di esporne le ragioni in               
separata memoria.                                                               
4. Ha depositato memoria la Regione Emilia-Romagna, resistente nei              
giudizi a quibus, che eccepisce anzitutto l'inammissibilita' della              
questione per avere il TAR remittente fatto applicazione della norma            
impugnata, "definendone irrevocabilmente l'interpretazione", con la             
reiezione, disposta con sentenza, di uno dei motivi di impugnazione             
(tendente ad accertare l'inapplicabilita' ai consorzi irrigui                   
ricorrenti dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1987, perche',           
in tesi, riferito ad altri tipi di enti). Cio' in quanto, dando una             
certa interpretazione della disposizione, e cosi' applicandola,                 
avrebbe vincolato questa Corte, predeterminando l'esito                         
dell'operazione di derivazione delle norme dalle disposizioni                   
(vengono richiamate in proposito le ordinanze n. 67 del 1998 e n. 346           
del 2001). Sarebbe, conscguentemente, ravvisabile anche un difetto di           
rilevanza in relazione alla parte di controversia gia' decisa, non              
scindibile dal resto. Infine, viene eccepito il difetto di                      
motivazione sulla perdurante rilevanza, per avere il remittente,                
senza motivare in modo esauriente, ritenuto applicabile l'art. 117              
della Costituzione nel vecchio testo, dopo la restituzione degli atti           
disposta dalla Corte.                                                           
In subordine, nel merito, la Regione conclude per l'infondatezza                
della questione, osservando in particolare, tra l'altro, quanto                 
all'asserita violazione dell'art. 117 della Costituzione, che non               
sarebbe stato indicato il principio fondamentale violato; e che                 
l'opera di concentrazione nei consorzi di bonifica - che ne valorizza           
il ruolo ed il carattere misto pubblico-privato - di tutte le                   
funzioni ed attivita' svolte nel settore, anche dai privati, privando           
dei compiti irrigui altre organizzazioni, troverebbe sostegno in                
quanto affermato dalla sentenza n. 326 del 1998.                                
Quanto alla violazione del limite del diritto privato, osserva che la           
scomparsa dell'ente e' la mera conseguenza della scomparsa delle sue            
uniche funzioni, concentrate nei consorzi di bonifica, nell'ambito di           
un profondo riordinamento organizzativo del sistema, riguardante                
anche attivita' svolte da soggetti privati, ma solo in quanto si                
tratti di funzioni di interesse generale, di rilievo pubblico, non di           
funzioni proprie dell'autonomia privata.                                        
In proposito ricorda, tra l'altro, che alla stregua dell'art. 1 della           
legge 5 gennaio 1994, n. 36 - attuata dal DPR 18 febbraio 1999, n.              
238 (artt. 1 e 2) - "tutte le acque ... sono pubbliche e                        
costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo            
criteri di solidarieta'", e che la gestione del demanio idrico spetta           
alle Regioni ed agli enti locali. Tali norme, costituenti principi              
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, avrebbero               
universalizzato il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte dai              
privati in materia di bonifiche, sicche' tutti i consorzi operanti              
nell'ambito delle acque, anche relativamente "minori", non avrebbero            
"alcun titolo di detenzione e trattamento di tali acque che non sia             
esattamente l'appartenenza al sistema pubblico/privato delle                    
bonifiche".                                                                     
5. Nel giudizio introdotto con r.o. n. 615 del 2003, in prossimita'             
dell'udienza ha depositato memoria la Societa' del Canale Comune di             
Parma, concludendo per la fondatezza della questione.                           
La parte privata, che fa, tra l'altro, presente - anche ai fini dei             
limiti che l'efficacia ex tunc della pronuncia di incostituzionalita'           
potrebbe incontrare negli effetti che la norma abbia irrevocabilmente           
prodotto - che un provvedimento cautelare ha sospeso la soppressione            
dell'ente ed il passaggio di proprieta' dei beni, anzitutto contesta            
la inammissibilita' della questione, eccepita dalla Regione                     
resistente, per avere il giudice a quo rigettato con sentenza uno dei           
due motivi di gravame - basato sulla applicabilita' della norma                 
denunciata ai soli consorzi di diritto amministrativo e non anche a             
quelli, come la ricorrente, privi di veste pubblicistica -,                     
applicando cosi' la norma poi impugnata. Respingendo il primo motivo,           
infatti, il TAR si sarebbe limitato a dare della norma una                      
interpretazione letterale e sistematica.                                        
Ricorda poi come essa Societa', costituita otto secoli fa dagli                 
agricoltori per regolare l'uso delle acque derivate dal torrente                
Parma, ed il relativo riparto delle spese, abbia natura associativa,            
ed abbia diritto a vedersi mantenuta in vita ai sensi degli artt. 2 e           
18 della Costituzione. Essa, nell'ambito della tutela di un'attivita'           
produttiva agricola, cura in particolare l'irrigazione dell'erba - di           
cui viene cosi' permessa la ricrescita ed una pluralita' di "sfalci"            
- essenziale per l'allevamento delle mucche da latte destinato alla             
produzione del formaggio parmigiano reggiano, erba che "tipizza" tale           
formaggio. L'attivita' di presa e distribuzione dell'acqua e'                   
integralmente finanziata dagli associati, ed e' escluso ogni costo o            
contributo pubblico. La sua rete strumentale ha un valore di oltre              
800.000 Euro, che secondo la legge il Consorzio di Bonifica di Parma            
dovrebbe prendere in carico, realizzando una espropriazione gratuita            
senza indennizzo alcuno, senza evidenziate ragioni di pubblica                  
utilita', atteso che i beni resterebbero destinati ad irrigare                  
proprio e soltanto i fondi degli aderenti alla societa'.                        
6. Hanno altresi' depositato memorie di identico contenuto il                   
Consorzio irriguo del Canale di Felino (r.o. n. 613 del 2003), la               
Societa' del Canale di Torrechiara e S. Michele di Tiorre (r.o. n.              
616 del 2003) e la Societa' della Canaletta de' Rossi (r.o. n. 617              
del 2003), le quali parti', insistendo nelle conclusioni rassegnate,            
hanno soprattutto illustrato la violazione del limite del diritto               
privato posto alla competenza legislativa regionale.                            
7. Ha depositato memoria la Societa' degli Utenti delle acque del               
Canale Naviglio Taro (r.o. n. 618 del 2003), che nell'insistere per             
l'accoglimento della questione ha, tra l'altro, contestato la                   
fondatezza dell'eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Regione           
per avere il giudice amministrativo rigettato con sentenza uno dei              
motivi di impugnazione, facendo cosi' applicazione della norma poi              
denunciata. Osserva in proposito che, a differenza del precedente               
richiamato (l'ordinanza di questa Corte n. 346 del 2001), nel quale             
il giudice, accogliendo un motivo, aveva annullato l'atto in forza              
della legge regionale che, poi, ultroneamente aveva impugnato, nel              
caso di specie l'esame, ed il rigetto, del motivo aveva condotto ad             
affermare che l'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1987 impediva            
l'annullamento dell'atto. E proprio in virtu' di tale constatazione             
il TAR aveva ritenuto rilevante e proponibile la questione.                     
Considerato in diritto                                                          
1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con              
otto ordinanze di analogo tenore, pronunciate nel corso di                      
altrettanti giudizi promossi da alcuni consorzi irrigui o societa'              
qualificate come consorzi irrigui di fatto, avverso provvedimenti che           
ne disponevano la soppressione, ha sollevato, in riferimento agli               
articoli 2, 3, 18, 41, 42, 43 e 117 della Costituzione, questione di            
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione               
Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della            
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti            
di bonifica - Delega di funzioni amministrative").                              
La disposizione impugnata prevede che "sono soppressi i consorzi                
idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonche' ogni altra              
forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed                 
irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo           
comma del precedente articolo 3 [id est dei comprensori di bonifica]"           
(comma 1). Con il provvedimento di soppressione, deliberato dal                 
Consiglio regionale su proposta della Giunta (comma 2), il Consiglio            
"definisce la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi              
fra gli organismi soppressi e i consorzi di bonifica che subentrano             
nell'esercizio dei compiti e delle funzioni" (comma 3).                         
Analoga questione era stata gia' sollevata dal medesimo TAR con un              
gruppo di ordinanze emesse il 6 aprile 2000, in riferimento agli                
articoli 2, 18, 42, 43 e 117 della Costituzione. A seguito della                
restituzione degli atti al giudice a quo, disposta da questa Corte              
con l'ordinanza n. 13 del 2002 per un nuovo esame della questione,              
alla luce della sopraggiunta entrata in vigore del nuovo testo                  
dell'art. 117 della Costituzione, risultante dall'art. 3 della legge            
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il TAR ora ripropone la                   
questione medesima, aggiungendo ai parametri gia' in precedenza                 
evocati gli articoli 3 e 41 della Costituzione, e ritenendo che, per            
quanto riguarda l'art. 117 della Costituzione, debba farsi tuttora              
riferimento al testo costituzionale anteriore alla riforma del 2001,            
in quanto i giudizi a quibus hanno per oggetto l'impugnazione di                
provvedimenti emanati nel vigore di quel testo, e tendono, in base              
alla domanda dei ricorrenti, all'annullamento degli stessi.                     
Secondo il remittente, la norma censurata sarebbe anzitutto in                  
contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in             
materia di bonifica (che ai sensi del vecchio testo dell'art. 117               
della Costituzione limitavano la potesta' legislativa regionale)                
quali individuati da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1998. In            
relazione a tali principi, secondo il remittente, la potesta'                   
regionale di programmazione e organizzazione della bonifica non                 
potrebbe esplicarsi sopprimendo ogni organismo di gestione non                  
riconducibile ai consorzi di bonifica, ed in particolare le                     
associazioni o i soggetti di carattere privato. Al di fuori dei                 
procedimenti previsti per la costituzione, anche d'ufficio, dei                 
consorzi di bonifica, il legislatore regionale non potrebbe incidere            
obbligatoriamente sugli interessi privati e riservare esclusivamente            
ai consorzi di bonifica medesimi l'attivita' di bonifica, prevedendo            
la soppressione di ogni diversa gestione.                                       
Inoltre sarebbe violato il limite del diritto privato, che                      
comporterebbe l'inderogabilita', da parte del legislatore regionale,            
delle norme del codice civile che regolano l'esercizio dell'autonomia           
negoziale privata, e dunque il divieto di sopprimere soggetti di                
diritto privato, in contrasto con il loro statuto ed in violazione              
dell'autonomia negoziale.                                                       
Infine la norma censurata contrasterebbe con gli artt. 2 e 18 della             
Costituzione, prevedendo la soppressione di associazioni liberamente            
costituite; con l'art. 41 della Costituzione, comprimendo la liberta'           
di iniziativa economica privata; con gli artt. 42 e 43 della                    
Costituzione, attesa la mancata previsione di un indennizzo a fronte            
della devoluzione del patrimonio degli enti soppressi ai consorzi di            
bonifica.                                                                       
2. Non possono accogliersi le eccezioni di inammissibilita' della               
questione avanzate dalla difesa della Regione Emilia-Romagna.                   
La circostanza che il TAR avesse, con separate sentenze parziali                
(anteriori alle ordinanze di rimessione che hanno dato luogo alla               
restituzione degli atti disposta con l'ordinanza n. 13 del 2002),               
respinto un primo ordine di censure fondate sulla asserita                      
inapplicabilita' della norma denunciata ad organismi di natura                  
privata come le ricorrenti non comporta che si fosse con cio'                   
esaurito il potere decisorio del Tribunale remittente. In realta' il            
TAR ha dapprima escluso che la norma abbia la portata restrittiva               
affermata dalla parte, e conscguentemente ne e' risultata la                    
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, con la                
quale si lamenta proprio l'incidenza della norma stessa su organismi            
di carattere privato. Che poi tale procedimento logico, in se'                  
ineccepibile, sia stato tradotto dal Tribunale in una sentenza                  
parziale e in una successiva ordinanza di rimessione, cosi'                     
"consolidando" in una autonoma pronuncia, nell'ambito della stessa              
controversia, un'interpretazione della disposizione impugnata                   
suscettibile di essere, in ipotesi, contraddetta in sede di giudizio            
di costituzionalita', puo' dar luogo a critica sul piano della                  
tecnica del giudizio amministrativo, ma non incide sulla                        
ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale.                  
Parimenti non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' che           
la Regione avanza in relazione alla motivazione dell'ordinanza sulla            
necessita' di riferirsi come parametro al testo originario dell'art.            
117 della Costituzione. Il problema della correttezza del parametro             
applicabile, se puo', astrattamente, incidere sul merito della                  
questione, non ne condiziona invece, in questo caso,                            
l'ammissibilita'.                                                               
Nemmeno, infine, puo' darsi ingresso all'eccezione di                           
inammissibilita' fondata sulla asserita mancanza di motivazione dei             
profili di legittimita' costituzionale riferiti agli articoli 2, 18,            
41, 42 e 43 della Costituzione. Infatti, ancorche' succintamente, il            
remittente indica le ragioni di fondo della affermata violazione                
costituzionale.                                                                 
3. I giudizi, aventi il medesimo oggetto, devono essere riuniti per             
essere decisi con unica pronuncia.                                              
La questione e' fondata nei termini di seguito specificati.                     
Questa Corte aveva gia' ritenuto, nel vigore del previgente Titolo V            
della Parte II della Costituzione, che la bonifica fosse                        
riconducibile ad una competenza regionale fondamentalmente                      
concorrente, relativa da un lato alla materia dell'agricoltura e                
foreste, dall'altro, e in un quadro piu' ampio, alla azione pubblica            
per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche, la            
tutela dell'ambiente come ecosistema, in una "concezione globale                
degli interventi sul territorio" (sentenza n. 326 del 1998, sulle               
orme della sentenza n. 66 del 1992). Rispetto al nuovo testo                    
dell'art. 117, potrebbero venire oggi in rilievo sia la competenza              
regionale "residuale", che si presta a comprendere molti aspetti                
della disciplina del settore agricolo (quarto comma), sia, d'altro              
canto, la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela                
dell'ambiente" e "dell'ecosistema" (secondo comma, lettera s), sia              
infine, in modo piu' comprensivo, la competenza concorrente in tema             
di "governo del territorio" (terzo comma).                                      
Tuttavia, ai fini della decisione della presente controversia, non e'           
necessario dirimere definitivamente la questione dell'applicabilita'            
del vecchio o del nuovo Titolo V, ne' ricostruire l'insieme dei                 
principi (ieri e oggi) vincolanti per il legislatore regionale in               
questa materia. Assumono infatti carattere assorbente alcuni profili            
delle censure mosse dal remittente che si riconducono alla violazione           
di norme costituzionali diverse dall'art. 117, nonche' ad un limite             
alla potesta' legislativa regionale rimasto fondamentalmente                    
invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117:               
vale a dire il limite, individuato dalla costante giurisprudenza di             
questa Corte (ed oggi espresso nella riserva alla potesta' esclusiva            
dello Stato della materia "ordinamento civile", ai sensi del nuovo              
art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione), consistente            
nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i               
rapporti privati (cfr., da ultimo, sentenze n. 82 del 1998, n. 352              
del 2001).                                                                      
La Regione era ed e' bensi' competente a disciplinare le attivita' di           
bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l'esercizio da             
parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le             
modalita' di gestione delle relative opere (cfr. sentenze n. 66 del             
1992, n. 326 del 1998). In questo ambito non e' escluso che la legge            
regionale potesse e possa anche dettare norme per disciplinare in               
modo nuovo forme di gestione, costituitesi nel tempo in epoche                  
risalenti, di opere di interesse generale, come quelle di adduzione,            
di distribuzione, di utilizzo e di recupero delle acque, e di sistemi           
irrigui.                                                                        
Ma la norma impugnata non si limita a riordinare l'esercizio delle              
attivita' di bonifica e la gestione delle relative opere, bensi'                
dispone senz'altro la soppressione ex lege di organismi e di                    
gestioni, anche di carattere privato, stabilendo che i consorzi di              
bonifica - enti pubblici economici a base associativa, nell'attuale             
configurazione (cfr., nella Regione Emilia-Romagna, gli artt. 5 e 6             
della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59) - non solo subentrino            
nell'esercizio dei compiti e delle funzioni dei predetti organismi,             
ma succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, dunque            
pure nella titolarita' dei beni eventualmente posseduti, al di fuori            
di ogni procedura di eventuale ablazione per ragioni di interesse               
pubblico, con conseguente corresponsione di indennizzi.                         
In tal modo la norma censurata, da un lato, travalica il limite, ora            
ricordato, del divieto di alterare le fondamentali regole del diritto           
privato; dall'altro lato si risolve in una violazione dei principi              
costituzionali di autonomia e di salvaguardia della proprieta'                  
privata e della liberta' di associazione. La legge regionale,                   
infatti, pretende di incidere sulla stessa esistenza degli organismi            
privati di cui dispone la soppressione, e dunque sul nucleo                     
irriducibile della loro autonoma sfera giuridica.                               
4. La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata                    
costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo           
della questione sollevata.                                                      
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
riuniti i giudizi,                                                              
dichiara la illegittimita' costituzionale dell'articolo 4 della legge           
della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni                
integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme             
in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni                             
amministrative").                                                               
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 13 luglio 2004.                                              
IL PRESIDENTE  IL REDATTORE                                                     
Gustavo Zagrebelsky  Valerio Onida                                              
IL CANCELLIERE                                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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