REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1409

Definizione dei criteri per l'attribuzione delle quote latte assegnate alla Regione Emilia-Romagna. Applicazione art. 3 e art. 10, comma 22 della Legge 30 maggio 2003, n. 119

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il DL 28 marzo 2003, n. 49, convertito in Legge 30 maggio 2003, n.            
119, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del              
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti                     
lattiero-caseari";                                                              
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 31               
luglio 2003 recante: "Modalita' di attuazione della Legge 30 maggio             
2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del             
latte e dei prodotti lattiero-caseari";                                         
considerato che l'art. 3 della citata Legge 119/03 stabilisce:                  
- che i quantitativi resisi disponibili a seguito di revoche o                  
riduzioni effettuate ai sensi della normativa vigente affluiscono               
alla riserva nazionale;                                                         
- che i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di                  
montagna o svantaggiate vengono riattribuiti alle Regioni cui                   
afferivano, che provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate               
nelle medesime zone;                                                            
- che i quantitativi confluiti nella riserva nazionale, con                     
esclusione di quelli di cui al precedente alinea, vengono                       
riattribuiti alle Regioni cui afferivano, fino alla misura massima              
dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo                        
contabilizzato;                                                                 
considerato, altresi', che le Regioni provvedono alla riassegnazione            
dei relativi quantitativi secondo le priorita' definite nel medesimo            
art. 3;                                                                         
constatato che non possono beneficiare di nuove assegnazioni di quota           
i produttori che, a partire dal periodo 1995/1996, abbiano venduto,             
affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in           
tutto o in parte, le quote di cui erano titolari, ad esclusione degli           
affitti in corso di annata;                                                     
preso atto inoltre che 1'art. 10, comma 22 della citata Legge 119/03            
stabilisce che eventuali aumenti da parte dell'Unione Europea del               
quantitativo nazionale garantito siano ripartiti tra le Regioni, per            
essere assegnati ai produttori secondo le stesse priorita' stabilite            
dall'art. 3 della legge medesima;                                               
rilevato che per ogni campagna lattiera la Regione Emilia-Romagna               
potrebbe disporre di quantitativi, sia in quota consegne che in quota           
vendite dirette, distinti per zona altimetrica, da riassegnare ai               
produttori a decorrere dalla campagna lattiera successiva;                      
considerato che la disponibilita' di quote, pur variando ad ogni                
campagna lattiera, non sara' tale da consentire un'assegnazione                 
lineare in grado di sortire effetti significativi sulle aziende;                
ritenuto pertanto necessario costituire graduatorie con validita'               
pluriennale, alle quali i produttori possono accedere a seguito di              
specifica istanza;                                                              
ritenuto altresi' opportuno, nel rispetto delle priorita' stabilite             
dalla citata Legge 119/03, definire specifici parametri al fine di              
ordinare i produttori all'interno delle citate graduatorie;                     
rilevato che, per valorizzare la realta' produttiva regionale, da               
tempo vengono perseguiti i seguenti obiettivi:                                  
1) agevolare l'imprenditoria agricola giovanile;                                
2) rispettare un giusto equilibrio fra produzione e superficie                  
agraria utilizzabile;                                                           
3) sostenere le aziende in attivita' in regola con gli obblighi di              
versamento del prelievo supplementare;                                          
considerato che nel corso delle campagne lattiere 2002/2003 e                   
2003/2004 questa Regione ha provveduto ad assegnare quote integrative           
a oltre 700 produttori, utilizzando le graduatorie stilate secondo              
quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 896 del 27 maggio               
2002;                                                                           
dato atto che, qualora venga variato l'assetto normativo in merito              
alla disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo disponibile per           
campagna lattiera abbia una consistenza tale da incidere diversamente           
sull'assetto produttivo regionale, i criteri individuati nella                  
presente deliberazione potranno essere modificati e le graduatorie              
ridefinite anche qualora non esaurite;                                          
richiamate la L.R. 15/97 e la deliberazione della Giunta regionale n.           
180 dell'11 febbraio 2002 ratificata dal Consiglio con deliberazione            
n. 351 del 18 aprile 2002 avente per oggetto "L.R. 15/97, art. 2,               
comma 1, lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione delle funzioni             
di rilievo regionale e approvazione dello schema relativo alle                  
modalita' operative di avvalimento degli uffici delle Province";                
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare 1'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 in data 22 marzo 2001, concernente la riorganizzazione delle           
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 in data 27 marzo 2001 concernente l'affidamento                        
dell'incarico di Direttore generale per l'area Agricoltura;                     
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003,               
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                     
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", ed in particolare il punto 4.1.1 dell'Allegato;                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, ai sensi del citato           
art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione                
447/03;                                                                         
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in premessa e qui                
integralmente richiamato, che i quantitativi che si renderanno                  
disponibili per l'Emilia-Romagna - ai sensi dell'art. 3, nonche'                
quelli ai sensi dell'art. 10, comma 22 della Legge 30 maggio 2003, n.           
119 - vengano attribuiti alle aziende agricole, titolari di quota               
latte, che ne facciano richiesta, secondo i criteri fissati                     
nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente                  
deliberazione;                                                                  
2) di stabilire che le domande presentate dai richiedenti, ritenute             
ammissibili, vengano inserite in distinte graduatorie e                         
precisamente:                                                                   
a) quota consegne zona di pianura;                                              
b) quota consegne zona svantaggiata;                                            
c) quota consegne zona di montagna;                                             
d) quota vendite dirette zona di pianura;                                       
e) quota vendite dirette zona svantaggiata;                                     
f) quota vendite dirette zona di montagna;                                      
3) di stabilire che le assegnazioni, secondo i criteri e le modalita'           
fissati nell'Allegato 1, verranno effettuate alle aziende posizionate           
nelle singole graduatorie che rimarranno valide anche per le campagne           
successive;                                                                     
4) di stabilire che il Responsabile del Servizio Produzioni animali             
della Direzione generale Agricoltura provvedera', con proprio atto              
formale, a fissare la tempistica e le modalita' del procedimento                
relativo alla presentazione e all'istruttoria delle istanze;                    
5) di stabilire che, qualora venga variato l'assetto normativo in               
merito alla disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo                    
disponibile per campagna lattiera abbia una consistenza tale da                 
incidere diversamente sull'assetto produttivo regionale, i criteri              
approvati con la presente deliberazione potranno essere modificati e            
le graduatorie ridefinite anche qualora non esaurite;                           
6) di stabilire che ulteriori indicazioni tecnico-operative che si              
rendessero necessarie all'attuazione della presente deliberazione,              
saranno emanate con atto formale del Responsabile del Servizio                  
Produzioni animali;                                                             
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Criteri e modalita' per la formazione di graduatorie per                        
l'assegnazione dei quantitativi quota latte resisi disponibili dalla            
riserva nazionale (Legge 30 maggio 2003, n. 119)                                
1. Presentazione ed istruttoria delle istanze                                   
Le istanze relative alla richiesta di assegnazione di quota dovranno            
essere presentate alle Province competenti per territorio, nel                  
rispetto dei termini e secondo le modalita' definiti con atto del               
Responsabile del Servizio regionale Produzioni animali.                         
Le Province provvederanno ad effettuare le istruttorie di merito,               
trasmettendo le risultanze al Servizio Produzioni animali, cui                  
compete la formazione delle graduatorie regionali e le successive               
assegnazioni ai beneficiari.                                                    
2. Requisiti                                                                    
Disposizioni generali                                                           
Per l'inserimento nelle graduatorie e' richiesto il possesso dei                
seguenti requisiti:                                                             
1) non aver subito riduzioni di quota a causa di ridotta produzione             
(DM 30 luglio 2003, art. 4) effettuata in una delle ultime due                  
campagne lattiere concluse (2002/2003 e/o 2003/2004);                           
2) non aver venduto la quota di cui si e' titolari, in tutto o in               
parte, a partire dal periodo 1995/1996;                                         
3) non aver ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due           
annate, anche non consecutive, la quota di cui si e' titolari, a                
partire dal periodo 1995/1996, fatto salvo gli affitti di sola quota            
in corso di campagna;                                                           
4) essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo                 
supplementare per le campagne lattiere dalla 1995/1996 alla                     
2001/2002, anche attraverso l'esercizio della rateizzazione del                 
debito pregresso di cui all'art. 10, comma 34 della Legge 30 maggio             
2003, n. 119;                                                                   
5) avere effettivamente versato il prelievo supplementare, qualora              
dovuto, per le campagne lattiere 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.              
Ai requisiti generali sopra descritti, comuni per tutte le                      
graduatorie, si aggiungono ulteriori vincoli specifici in relazione             
alla tipologia di quota e alla zona territoriale di riferimento, e              
precisamente:                                                                   
per la graduatoria:                                                             
a) Quota consegne - Zona di pianura                                             
- aver subito la riduzione della quota B ai sensi della Legge 24                
febbraio 1995, n. 46;                                                           
per le graduatorie:                                                             
b) Quota consegne - Zona svantaggiata                                           
c) Quota consegne - Zona di montagna                                            
d) Quota vendite dirette - Zona di pianura                                      
e) Quota vendite dirette - Zona svantaggiata                                    
f) Quota vendite dirette - Zona di montagna                                     
- essere giovane agricoltore, titolare o contitolare di azienda con             
quota consegne (per le graduatorie quota consegne) o vendite dirette            
(per le graduatorie vendite dirette), ubicata nella rispettiva zona             
di riferimento.                                                                 
Ai fini del presente atto, si definiscono giovani agricoltori coloro            
che compiono al massimo 40 anni nel corso dell'anno solare 2004. Sono           
pertanto ammessi coloro che sono nati nel 1964 e successivi.                    
L'assenza anche di un solo requisito tra quelli previsti nel presente           
paragrafo comporta l'inammissibilita' dell'istanza.                             
3. Vincoli e prescrizioni per conservare la posizione nelle                     
graduatorie                                                                     
Le aziende inserite nelle graduatorie, in attesa di ricevere                    
l'assegnazione, dovranno comunque mantenere le seguenti prescrizioni,           
pena l'esclusione:                                                              
1) non subire riduzioni di quota a causa di ridotta produzione (DM 30           
luglio 2003, art. 4);                                                           
2) non vendere, affittare o comunque cedere le quote di cui il                  
produttore e' titolare, fatto salvo gli affitti di sola quota in                
corso di campagna;                                                              
3) versare effettivamente il prelievo supplementare, qualora dovuto.            
4. Priorita' per l'ordinamento delle aziende ammesse                            
Le istanze ammissibili saranno inserite nelle rispettive graduatorie            
nel seguente ordine di priorita':                                               
per la graduatoria:                                                             
a) Quota consegne - Zona di pianura                                             
1) Giovani agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B,             
che non hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel           
corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati                 
secondo l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale              
alla data dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;                 
2) altri agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B, che           
non hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel               
corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati                 
secondo l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale              
alla data dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;                 
3) giovani agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B,             
che hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel               
corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati                 
secondo l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale              
alla data dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;                 
4) altri agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B, che           
hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel corso             
delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati secondo               
l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale alla data            
dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;                           
per le graduatorie:                                                             
b) Quota consegne - Zona svantaggiata                                           
c) Quota consegne - Zona di montagna                                            
d) Quota vendite dirette - Zona di pianura                                      
e) Quota vendite dirette - Zona svantaggiata                                    
f) Quota vendite dirette - Zona di montagna                                     
1) Giovani agricoltori che non hanno ricevuto assegnazioni                      
integrative gratuite di quota nel corso delle campagne lattiere                 
2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati secondo l'entita' del loro                    
quantitativo di riferimento individuale alla data dell'1 aprile 2004,           
a partire da quello piu' ridotto;                                               
2) giovani agricoltori che hanno ricevuto assegnazioni integrative              
gratuite di quota nel corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o               
2003/2004, ordinati secondo l'entita' del loro quantitativo di                  
riferimento individuale alla data dell'1 aprile 2004, a partire da              
quello piu' ridotto.                                                            
5. Quantitativi                                                                 
Disposizioni generali                                                           
Le assegnazioni saranno rapportate ai quantitativi di riferimento               
individuali alla data dell'1 aprile 2004, secondo lo schema di                  
seguito riportato:                                                              
  Quota di cui si e' titolare  Assegnazione Kg.                                 
  all'1/4/2004 - Kg.                                                            
  da 1 a 500.000  25.000                                                        
  da 500.001 a 1.699.999  5% della quota 1/4/2004                               
  da 1.700.000 in poi  85.000La somma della quota posseduta alla data           
dell'1 aprile 2004 e dell'assegnazione di cui al presente atto non              
dovra' superare il rapporto di 30 tonnellate per ogni ettaro di                 
superficie agricola utilizzata. Qualora tale limite venga superato,             
l'assegnazione sara' ridotta, fino a rientrare nel limite stesso.               
Disposizioni specifiche                                                         
I quantitativi da assegnare alle aziende in graduatoria quota                   
consegne - zona di pianura non potranno comunque essere superiori               
alla quantita' del taglio di quota B subito, calcolato al netto delle           
assegnazioni gia' ricevute ai sensi della Legge 118/99, art. 1, comma           
21, nelle campagne 1999/2000 e/o 2001/2002.                                     
6. Validita' delle graduatorie                                                  
Disposizioni generali                                                           
Le graduatorie hanno validita' pluriennale, fino al completo                    
scorrimento delle stesse.                                                       
Disposizioni specifiche                                                         
La graduatoria quota consegne - zona di pianura ha validita'                    
pluriennale, fino al totale ripristino di tutte le riduzioni                    
effettuate ai sensi della Legge 46/95.                                          

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina