DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1409
Definizione dei criteri per l'attribuzione delle quote latte assegnate alla Regione Emilia-Romagna. Applicazione art. 3 e art. 10, comma 22 della Legge 30 maggio 2003, n. 119
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DL 28 marzo 2003, n. 49, convertito in Legge 30 maggio 2003, n.
119, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari";
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 31
luglio 2003 recante: "Modalita' di attuazione della Legge 30 maggio
2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari";
considerato che l'art. 3 della citata Legge 119/03 stabilisce:
- che i quantitativi resisi disponibili a seguito di revoche o
riduzioni effettuate ai sensi della normativa vigente affluiscono
alla riserva nazionale;
- che i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di
montagna o svantaggiate vengono riattribuiti alle Regioni cui
afferivano, che provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate
nelle medesime zone;
- che i quantitativi confluiti nella riserva nazionale, con
esclusione di quelli di cui al precedente alinea, vengono
riattribuiti alle Regioni cui afferivano, fino alla misura massima
dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo
contabilizzato;
considerato, altresi', che le Regioni provvedono alla riassegnazione
dei relativi quantitativi secondo le priorita' definite nel medesimo
art. 3;
constatato che non possono beneficiare di nuove assegnazioni di quota
i produttori che, a partire dal periodo 1995/1996, abbiano venduto,
affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in
tutto o in parte, le quote di cui erano titolari, ad esclusione degli
affitti in corso di annata;
preso atto inoltre che 1'art. 10, comma 22 della citata Legge 119/03
stabilisce che eventuali aumenti da parte dell'Unione Europea del
quantitativo nazionale garantito siano ripartiti tra le Regioni, per
essere assegnati ai produttori secondo le stesse priorita' stabilite
dall'art. 3 della legge medesima;
rilevato che per ogni campagna lattiera la Regione Emilia-Romagna
potrebbe disporre di quantitativi, sia in quota consegne che in quota
vendite dirette, distinti per zona altimetrica, da riassegnare ai
produttori a decorrere dalla campagna lattiera successiva;
considerato che la disponibilita' di quote, pur variando ad ogni
campagna lattiera, non sara' tale da consentire un'assegnazione
lineare in grado di sortire effetti significativi sulle aziende;
ritenuto pertanto necessario costituire graduatorie con validita'
pluriennale, alle quali i produttori possono accedere a seguito di
specifica istanza;
ritenuto altresi' opportuno, nel rispetto delle priorita' stabilite
dalla citata Legge 119/03, definire specifici parametri al fine di
ordinare i produttori all'interno delle citate graduatorie;
rilevato che, per valorizzare la realta' produttiva regionale, da
tempo vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
1) agevolare l'imprenditoria agricola giovanile;
2) rispettare un giusto equilibrio fra produzione e superficie
agraria utilizzabile;
3) sostenere le aziende in attivita' in regola con gli obblighi di
versamento del prelievo supplementare;
considerato che nel corso delle campagne lattiere 2002/2003 e
2003/2004 questa Regione ha provveduto ad assegnare quote integrative
a oltre 700 produttori, utilizzando le graduatorie stilate secondo
quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 896 del 27 maggio
2002;
dato atto che, qualora venga variato l'assetto normativo in merito
alla disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo disponibile per
campagna lattiera abbia una consistenza tale da incidere diversamente
sull'assetto produttivo regionale, i criteri individuati nella
presente deliberazione potranno essere modificati e le graduatorie
ridefinite anche qualora non esaurite;
richiamate la L.R. 15/97 e la deliberazione della Giunta regionale n.
180 dell'11 febbraio 2002 ratificata dal Consiglio con deliberazione
n. 351 del 18 aprile 2002 avente per oggetto "L.R. 15/97, art. 2,
comma 1, lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione delle funzioni
di rilievo regionale e approvazione dello schema relativo alle
modalita' operative di avvalimento degli uffici delle Province";
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare 1'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 in data 22 marzo 2001, concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 in data 27 marzo 2001 concernente l'affidamento
dell'incarico di Direttore generale per l'area Agricoltura;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003,
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", ed in particolare il punto 4.1.1 dell'Allegato;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, ai sensi del citato
art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione
447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, sulla base di quanto indicato in premessa e qui
integralmente richiamato, che i quantitativi che si renderanno
disponibili per l'Emilia-Romagna - ai sensi dell'art. 3, nonche'
quelli ai sensi dell'art. 10, comma 22 della Legge 30 maggio 2003, n.
119 - vengano attribuiti alle aziende agricole, titolari di quota
latte, che ne facciano richiesta, secondo i criteri fissati
nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di stabilire che le domande presentate dai richiedenti, ritenute
ammissibili, vengano inserite in distinte graduatorie e
precisamente:
a) quota consegne zona di pianura;
b) quota consegne zona svantaggiata;
c) quota consegne zona di montagna;
d) quota vendite dirette zona di pianura;
e) quota vendite dirette zona svantaggiata;
f) quota vendite dirette zona di montagna;
3) di stabilire che le assegnazioni, secondo i criteri e le modalita'
fissati nell'Allegato 1, verranno effettuate alle aziende posizionate
nelle singole graduatorie che rimarranno valide anche per le campagne
successive;
4) di stabilire che il Responsabile del Servizio Produzioni animali
della Direzione generale Agricoltura provvedera', con proprio atto
formale, a fissare la tempistica e le modalita' del procedimento
relativo alla presentazione e all'istruttoria delle istanze;
5) di stabilire che, qualora venga variato l'assetto normativo in
merito alla disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo
disponibile per campagna lattiera abbia una consistenza tale da
incidere diversamente sull'assetto produttivo regionale, i criteri
approvati con la presente deliberazione potranno essere modificati e
le graduatorie ridefinite anche qualora non esaurite;
6) di stabilire che ulteriori indicazioni tecnico-operative che si
rendessero necessarie all'attuazione della presente deliberazione,
saranno emanate con atto formale del Responsabile del Servizio
Produzioni animali;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Criteri e modalita' per la formazione di graduatorie per
l'assegnazione dei quantitativi quota latte resisi disponibili dalla
riserva nazionale (Legge 30 maggio 2003, n. 119)
1. Presentazione ed istruttoria delle istanze
Le istanze relative alla richiesta di assegnazione di quota dovranno
essere presentate alle Province competenti per territorio, nel
rispetto dei termini e secondo le modalita' definiti con atto del
Responsabile del Servizio regionale Produzioni animali.
Le Province provvederanno ad effettuare le istruttorie di merito,
trasmettendo le risultanze al Servizio Produzioni animali, cui
compete la formazione delle graduatorie regionali e le successive
assegnazioni ai beneficiari.
2. Requisiti
Disposizioni generali
Per l'inserimento nelle graduatorie e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) non aver subito riduzioni di quota a causa di ridotta produzione
(DM 30 luglio 2003, art. 4) effettuata in una delle ultime due
campagne lattiere concluse (2002/2003 e/o 2003/2004);
2) non aver venduto la quota di cui si e' titolari, in tutto o in
parte, a partire dal periodo 1995/1996;
3) non aver ceduto a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a due
annate, anche non consecutive, la quota di cui si e' titolari, a
partire dal periodo 1995/1996, fatto salvo gli affitti di sola quota
in corso di campagna;
4) essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo
supplementare per le campagne lattiere dalla 1995/1996 alla
2001/2002, anche attraverso l'esercizio della rateizzazione del
debito pregresso di cui all'art. 10, comma 34 della Legge 30 maggio
2003, n. 119;
5) avere effettivamente versato il prelievo supplementare, qualora
dovuto, per le campagne lattiere 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.
Ai requisiti generali sopra descritti, comuni per tutte le
graduatorie, si aggiungono ulteriori vincoli specifici in relazione
alla tipologia di quota e alla zona territoriale di riferimento, e
precisamente:
per la graduatoria:
a) Quota consegne - Zona di pianura
- aver subito la riduzione della quota B ai sensi della Legge 24
febbraio 1995, n. 46;
per le graduatorie:
b) Quota consegne - Zona svantaggiata
c) Quota consegne - Zona di montagna
d) Quota vendite dirette - Zona di pianura
e) Quota vendite dirette - Zona svantaggiata
f) Quota vendite dirette - Zona di montagna
- essere giovane agricoltore, titolare o contitolare di azienda con
quota consegne (per le graduatorie quota consegne) o vendite dirette
(per le graduatorie vendite dirette), ubicata nella rispettiva zona
di riferimento.
Ai fini del presente atto, si definiscono giovani agricoltori coloro
che compiono al massimo 40 anni nel corso dell'anno solare 2004. Sono
pertanto ammessi coloro che sono nati nel 1964 e successivi.
L'assenza anche di un solo requisito tra quelli previsti nel presente
paragrafo comporta l'inammissibilita' dell'istanza.
3. Vincoli e prescrizioni per conservare la posizione nelle
graduatorie
Le aziende inserite nelle graduatorie, in attesa di ricevere
l'assegnazione, dovranno comunque mantenere le seguenti prescrizioni,
pena l'esclusione:
1) non subire riduzioni di quota a causa di ridotta produzione (DM 30
luglio 2003, art. 4);
2) non vendere, affittare o comunque cedere le quote di cui il
produttore e' titolare, fatto salvo gli affitti di sola quota in
corso di campagna;
3) versare effettivamente il prelievo supplementare, qualora dovuto.
4. Priorita' per l'ordinamento delle aziende ammesse
Le istanze ammissibili saranno inserite nelle rispettive graduatorie
nel seguente ordine di priorita':
per la graduatoria:
a) Quota consegne - Zona di pianura
1) Giovani agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B,
che non hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel
corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati
secondo l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale
alla data dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;
2) altri agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B, che
non hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel
corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati
secondo l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale
alla data dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;
3) giovani agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B,
che hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel
corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati
secondo l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale
alla data dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;
4) altri agricoltori che hanno subito la riduzione della quota B, che
hanno ricevuto assegnazioni integrative gratuite di quota nel corso
delle campagne lattiere 2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati secondo
l'entita' del loro quantitativo di riferimento individuale alla data
dell'1 aprile 2004, a partire da quello piu' ridotto;
per le graduatorie:
b) Quota consegne - Zona svantaggiata
c) Quota consegne - Zona di montagna
d) Quota vendite dirette - Zona di pianura
e) Quota vendite dirette - Zona svantaggiata
f) Quota vendite dirette - Zona di montagna
1) Giovani agricoltori che non hanno ricevuto assegnazioni
integrative gratuite di quota nel corso delle campagne lattiere
2002/2003 e/o 2003/2004, ordinati secondo l'entita' del loro
quantitativo di riferimento individuale alla data dell'1 aprile 2004,
a partire da quello piu' ridotto;
2) giovani agricoltori che hanno ricevuto assegnazioni integrative
gratuite di quota nel corso delle campagne lattiere 2002/2003 e/o
2003/2004, ordinati secondo l'entita' del loro quantitativo di
riferimento individuale alla data dell'1 aprile 2004, a partire da
quello piu' ridotto.
5. Quantitativi
Disposizioni generali
Le assegnazioni saranno rapportate ai quantitativi di riferimento
individuali alla data dell'1 aprile 2004, secondo lo schema di
seguito riportato:
Quota di cui si e' titolare Assegnazione Kg.
all'1/4/2004 - Kg.
da 1 a 500.000 25.000
da 500.001 a 1.699.999 5% della quota 1/4/2004
da 1.700.000 in poi 85.000La somma della quota posseduta alla data
dell'1 aprile 2004 e dell'assegnazione di cui al presente atto non
dovra' superare il rapporto di 30 tonnellate per ogni ettaro di
superficie agricola utilizzata. Qualora tale limite venga superato,
l'assegnazione sara' ridotta, fino a rientrare nel limite stesso.
Disposizioni specifiche
I quantitativi da assegnare alle aziende in graduatoria quota
consegne - zona di pianura non potranno comunque essere superiori
alla quantita' del taglio di quota B subito, calcolato al netto delle
assegnazioni gia' ricevute ai sensi della Legge 118/99, art. 1, comma
21, nelle campagne 1999/2000 e/o 2001/2002.
6. Validita' delle graduatorie
Disposizioni generali
Le graduatorie hanno validita' pluriennale, fino al completo
scorrimento delle stesse.
Disposizioni specifiche
La graduatoria quota consegne - zona di pianura ha validita'
pluriennale, fino al totale ripristino di tutte le riduzioni
effettuate ai sensi della Legge 46/95.