DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1400
Approvazione della revisione del Regolamento di contabilita' e dei contratti dell'ARSTUD di Bologna, ai sensi dell'art. 18, lett. b) della L.R. 50/96 e successive modifiche
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modifiche, con la
quale e' istituita, per ciascuna universita' avente sede nella
regione, un'Azienda regionale per il diritto allo studio
univesitario;
visto in particolare:
- l'art. 18 della citata legge regionale che prevede siano soggetti
all'approvazione della Giunta regionale gli atti fondamentali delle
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario:
a) statuto;
b) Regolamento di contabilita' e dei contratti;
c) il Bilancio di previsione con l'allegata relazione, gli atti
amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo,
composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;
d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla
consistenza delle qualifiche;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;
richiamata la propria precedente deliberazione n. 1699 del 23/9/1997
con la quale si e' proceduto all'approvazione del Regolamento di
contabilita' e dei contratti dell'Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario di Bologna;
considerato che:
- con delibera n. 3 del 18 marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Bologna ha deliberato l'adozione del Regolamento di contabilita' e
dei contratti alla luce delle modifiche apportate dalla L.R.
15/11/2001, n. 40, nonche' dalle normative regionali in materia di
contratti;
- con nota prot. 15056/04 il Servizio Politiche per l'istruzione e
per l'integrazione dei Sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna
ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolato del
Regolamento succitato;
- con delibera n. 29 del 25 maggio 2004 il Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda ha deliberato, sulla base dei
suggerimenti pervenuti dal competente Servizio regionale, la
revisione del Regolamento di contabilita' e dei contratti dell'ARSTUD
di Bologna;
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie e dal Responsabile del
Servizio Patrimonio e Provveditorato con note rispettivamente prot.
n. ARB/SRF/29644 del 15 giugno 2004 e prot. n. ARB/PRD/29443 del 14
giugno 2004, che si conservano agli atti del competente Servizio;
ritenuto pertanto di approvare la revisione del Regolamento di
contabilita' e dei contratti dell'Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario di Bologna, allegato quale parte integrante
della presente deliberazione;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente
ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro" dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18, lett b) della L.R. 50/96 e
successive modifiche, la revisione del Regolamento di contabilita' e
dei contratti adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna con
atto n. 29 del 25/5/2004 nel testo allegato, parte integrante del
presente atto deliberativo;
2) di disporre che il testo dell'allegato Regolamento sia pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna
- Regolamento di contabilita' e dei contratti
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Raccordo con la programmazione regionale TITOLO II - IL
BILANCIO DI ESERCIZIO Art. 3 - Bilancio annuale di previsione Art.
4 - Piani esecutivi Art. 5 - Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria Art. 6 - Articolazione del bilancio annuale di previsone
Art. 7 - Controllo di gestione Art. 8 - Qualita' aziendale Art. 9
- Avanzi e disavanzi di gestione Art. 10 - Rendiconto generale Art.
11 - Inventario del patrimonio
TITOLO III - I CONTRATTI
Art. 12 - Procedura contrattuale Art. 13 - Contratti passivi Art.
14 - Spese in economia Art. 15 - Contratti attivi Art. 16 - Norma
finale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. l
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento detta norme in materia di contabilita' e
contratti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio per
l'Universita' di Bologna - , di seguito Azienda, in applicazione
della L.R. Emilia-Romagna 24 dicembre 1996, n. 50 - di seguito, legge
regionale.
2. Il presente Regolamento e' adottato dal Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda a maggioranza assoluta dei componenti, e
diviene esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale; identica
procedura deve essere assunta per le successive modifiche ed
integrazioni.
3. Le competenze dei Responsabili preposti alla pianificazione,
adozione e attuazione della gestione finanziaria e contabile
aziendale, in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari
generali vigenti, ed in particolare l'attribuzione ai Dirigenti delle
responsabilita' gestionali per gli obiettivi istituzionali
dell'Azienda, secondo i criteri direttivi indicati dal Direttore,
sono disciplinate da uno o piu' regolamenti aziendali deliberati dal
Cda a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del
Direttore.
Art. 2
Raccordo con la programmazione regionale
1. La gestione dell'Azienda deve essere articolata secondo formule
organizzative idonee a corrispondere alle caratteristiche proprie
ciascuno dei servizi erogati, in armonia con i principi contabili
dell'ordinamento regionale, cui i bilanci aziendali devono essere
complessivamente coordinabili.
2. Per corrispondere alle esigenze di coordinamento all'interno del
sistema finanziario regionale, l'Azienda fornisce alla Regione le
informazioni relative alla gestione dei servizi di propria competenza
ritenute utili alla definizione della programmazione regionale
relativa all'attuazione del diritto allo studio universitario.
3. In particolare, i bilanci aziendali prevedono la classificazione
delle entrate e delle spese tenendo conto delle esigenze di
omogeneita' con i bilanci regionali, anche ai fini di agevolare il
controllo.
TITOLO II
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 3
Bilancio annuale di previsione
1. Il bilancio annuale di previsione, economico-finanziario, e'
formulato in termini di competenza ed in termini di cassa, secondo i
principi di unita', universalita' ed integrita', veridicita',
attendibilita' e pubblicita', e deve presentare il pareggio
finanziario.
2. Il bilancio annuale di previsione e' adottato dal CdA a
maggioranza assoluta dei componenti entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello cui esso si riferisce; la delibera del CdA di
adozione del bilancio annuale di previsione deve essere
immediatamente inviata, a cura del Presidente dell'Azienda o suo
delegato, alla Giunta regionale ai fini della prescritta
approvazione.
3. Il Direttore presenta al CdA dell'Azienda, entro il 30 settembre
di ciascun anno, uno schema di bilancio annuale di previsione,
corredato da una propria relazione illustrativa che ne costituisce
parte integrante.
4. La relazione illustrativa deve in particolare indicare: la spesa
prevista per i principali investimenti e le modalita' di
finanziamento ipotizzate; il livello quantitativo e qualitativo delle
prestazioni che si intendono erogare in relazione a quelle erogate
nel precedente triennio; i dati analitici relativi al personale e le
variazioni preventivate; i flussi di cassa previsti; un piano delle
attivita' per la complessiva gestione aziendale articolato per
obiettivi e risorse.
Art. 4
Piani esecutivi
1. Il Direttore puo' definire annualmente, prima dell' avvio di
ciascun esercizio, un piano esecutivo formulato sulla base del
bilancio di previsione annuale, in cui gli obiettivi della gestione,
unitamente ai mezzi necessari, sono attribuiti ai Responsabili dei
servizi; il piano esecutivo deve indicare in particolare i tempi
massimi di completamento delle procedure che impegnano il bilancio
aziendale.
2. Il Direttore presenta trimestralmente al CdA un rapporto
sull'andamento della gestione aziendale.
Art. 5
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. In caso di mancata adozione del bilancio annuale di previsione da
parte del CdA entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui questo si
riferisce, e' autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di
quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Tale
autorizzazione e' limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di
spesa di ciascuna unita' previsionale di base per ciascun capitolo di
spesa ad essa appartenente. L'esercizio provvisorio e la gestione
provvisoria del Bilancio sono regolati dagli artt. 17 e 18 della L.R.
40/01.
2. Nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione da
parte della Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno
precedente cui questo si riferisce, il CdA e' autorizzato a
deliberare l'esercizio provvisorio, limitatamente ad un dodicesimo
dello stanziamento di spesa previsto da ciascuna unita' previsionale
di base con riferimento ai capitoli ad essa afferenti.
3. In caso di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria ai
sensi dei commi precedenti, per le spese obbligatorie non
suscettibili di impegno e di pagamento frazionabili in dodicesimi,
nonche' per le spese riferite all' erogazione di borse di studio e di
prestiti d'onore e' autorizzata senza limitazione la gestione dei
relativi capitoli, secondo quanto sancito dalla legge regionale.
Art. 6
Articolazione del bilancio annuale di previsione
1. Il bilancio annuale di previsione e' composto dallo stato di
previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dal
quadro riassuntivo e documenti allegati ai sensi dell'art. 11, comma
9, L.R. 40/01.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la
spesa, in Unita' previsionali di base ai sensi dell'art. 11, commi 2
e 3 della L.R. 40/01.
3. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le UPB
devono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della
rendicontazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, L.R. 40/01.
4. Contestualmente all'adozione del bilancio di previsione vengono
attribuite, ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa, le risorse destinate al raggiungimento degli
obiettivi individuati e finanziati nell'ambito dello stato di
previsione delle spese - art. 11, comma 8, L.R. 40/01.
5. La parte del bilancio annuale riferita alle entrate e' articolata
ai sensi dell'art. 19 della L.R. 40/01.
6. La parte del bilancio annuale riferita alle spese e' articolata ai
sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L.R. 40/01.
7. Il bilancio di previsione dell'Azienda viene allegato al bilancio
regionale ai sensi dell'art. 69, comma 2 della L.R. 40/01.
Art. 7
Controllo di gestione
1. Il sistema di controllo di gestione fornisce alla Direzione
dell'Azienda uno strumento operativo che consenta una conoscenza
tempestiva e sistematica dei fenomeni economici e finanziari
determinati dai vari processi e sottoprocessi aziendali, allo scopo
di definire puntualmente nei vari modelli di budgets gli opportuni
livelli di efficacia ed efficienza gestionale e di consentire una
puntuale verifica comparata degli scostamenti consuntivati rispetto
agli obiettivi programmati e pianificati. L'Azienda si dovra'
pertanto dotare di procedure informative adatte allo scopo e dovra'
definire un proprio sistema di budgeting e di reporting.
2. Con l'attivita' di controllo di gestione sono altresi' rilevati
gli indici delle prestazioni secondo criteri e parametri che
concernono l'efficacia, l'efficienza, la flessibilita' e
l'innovazione, nonche' il costo delle prestazioni e la qualita' dei
servizi.
Art. 8
Qualita' aziendale
1. La qualita' aziendale e' presidiata dal sistema di qualita'
attraverso procedure e metodologie appositamente definite ed
applicate sistematicamente.
2. Per qualita' si deve intendere la soddisfazione delle esigenze
dell'utente, attuale e potenziale, dei servizi prestati.
Art. 9
Avanzi e disavanzi di gestione
1. Nel caso in cui, nel corso della gestione, si manifesti un
disavanzo economico, il CdA adotta le misure necessarie per
riportarla in equilibrio, anche adeguando le tariffe e modificando i
servizi, senza dequalificarli, in modo da raggiungere il pareggio.
Ove il CdA ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto
senza provvedimenti di competenza della Regione, l'Azienda, tramite
il suo Presidente, informa tempestivamente della situazione la Giunta
regionale, indicando con adeguata motivazione le ragioni per cui
tanto i vincoli posti dalla disciplina vigente, quanto le risorse in
disposizione non consentano il raggiungimento dell'equilibrio.
2. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal consuntivo resta
nella disposizione dell'Azienda, e deve essere reimpiegato per lo
sviluppo delle relative attivita', con particolare riguardo ai
servizi innovativi.
3. L'eventuale disavanzo risultante dal consuntivo deve essere
coperto a carico del bilancio in corso al momento dell'approvazione
del consuntivo medesimo.
Art. 10
Rendiconto generale
1. Il rendiconto generale, indicante i risultati finali della
gestione, e' presentato dal Direttore al CdA entro il 30 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferisce; esso e' deliberato
dal CdA entro il seguente 30 aprile, ed inviato a cura del Presidente
alla Giunta regionale per l'approvazione. Il rendiconto generale
comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio,
il conto generale del patrimonio e una relazione generale
illustrativa ai sensi degli articoli 65, 66, e 67 della L.R. 40/01.
2. Al rendiconto generale e' allegata una relazione articolata
analiticamente per centri di costo, in relazione allo stato di
attuazione degli obiettivi dettati dal programma regionale per il DSU
di cui all'art. 4 della legge regionale, ed al bilancio annuale di
previsione per l'anno di riferimento. In particolare, la relazione
deve indicare lo scostamento rispetto al bilancio di previsione; il
grado di conseguimento degli obiettivi in termini di servizi e
prestazioni; le considerazioni sull' analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di responsabilita'; i dati
analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante
l'anno; i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi
affidati all' esterno dell'Azienda; il prospetto riepilogativo delle
variazioni di cassa; le risultanze finali e la valutazione sulla
gestione budgetaria dell'anno precedente.
3. Al rendiconto sono altresi' allegati i risultati del controllo di
gestione e una contabilita' per centri di costo, nella quale sono in
particolare evidenziati i valori relativi ai ricavi e ai proventi, ai
costi ed agli oneri dell'esercizio, con riferimento ai servizi ed
alle aree di attivita' dell' Azienda, ai sistema organizzativo
interno, articolato per centro di costo e per centro di
responsabilita', nonche' alle risorse impiegate.
Art. 11
Inventario del patrimonio
1. L'Azienda deve redigere un inventario del patrimonio in sua
disponibilita', nel quale in particolare devono risultare la
provenienza e il titolo di uso dei beni immobili, i dati catastali,
il valore, e gli eventuali redditi, nonche' i diritti, servitu' ed
oneri di cui sono eventualmente gravati. Per i beni mobili devono
essere indicati il luogo di ubicazione, la quantita' e le condizioni,
nonche' il valore.
2. Il valore dei beni aziendali e' determinato in base al prezzo di
acquisto od al costo di acquisizione, o, in mancanza, mediante
stima.
3. Non sono inventariati i beni, materiali od oggetti di rapido
consumo di valore inferiore a 516,46 Euro.
TITOLO III
I CONTRATTI
Art. 12
Procedura contrattuale
1. I contratti dell' Azienda sono stipulati dal Direttore
dell'Azienda, od un suo delegato, in forma scritta, secondo le
disposizioni del diritto comune e gli usi commerciali, ove
ammissibili.
2. Per i contratti che importano per l'Ente un'entrata o una spesa
superiori al limite di 258.228,45 Euro ovvero impegnino il bilancio
dell'Azienda per un periodo eccedente quello dell'esercizio in corso,
il Direttore, tramite il Presidente, presenta al CdA una proposta di
delibera nella quale devono essere indicati il fine che con la
stipula del contratto si intende conseguire, l'oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, nonche' le modalita' di scelta del
contraente, nonche' l'entrata o la spesa ragionevolmente
preventivata.
3. Per i contratti di importo inferiore a 258.228,45 Euro il
Direttore puo' procedere direttamente alla stipula.
4. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso nei casi in cui la
disciplina contrattuale comunitaria, statale e regionale lo
consentono. Non e' in particolare richiesta l'attivazione di alcuna
procedura comparativa per la scelta del contraente nei casi in cui si
tratti di acquisizione di beni o servizi che, per particolarita'
tecniche determinate, non siano forniti che da un soggetto
determinato; per l'affidamento di studi e ricerche o consulenze a
persone fisiche o giuridiche aventi alta competenza tecnica o
scientifica; quando il verificarsi di circostanze imprevedibili
determini, sulla base di adeguata motivazione, l'urgenza e la
necessita' di procedere alla contrattazione senza attendere l'esito
di una gara; per lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a
quanto previsto in un contratto originario, rese necessarie da
circostanze manifestatasi successivamente alla stipula, e non
preventivabili, sulla base di adeguata motivazione, non separabili
dalla prestazione principale e di ammontare non superiore al venti
per cento dell'importo del contratto originario, se affidati allo
stesso contraente.
Art. 13
Contratti passivi
1. I contratti comportanti un costo per l'Azienda sono di regola
preceduti da apposite procedure concorsuali, in ottemperanza della
disciplina comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. I contratti devono indicare chiaramente la durata, riferita
all'oggetto ed alle condizioni di mercato, ed i termini, e non
possono essere tacitamente prorogati o rinnovati.
3. I contratti per forniture di carattere ricorrente hanno di regola
durata annuale; nel caso in cui sussistano validi motivi di
opportunita' per stabilire una maggiore durata, questa non potra'
comunque mai superare i nove anni.
Art. 14
Spese in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo
stimato non superiore a 5.000,00 Euro necessari per il funzionamento
degli uffici sono affidati in economia ai sensi dell'art. 16 della
L.R. 25/2/2000, n. 9, e dell'art. 16 del R.R. 14/3/2001, n. 6.
2. Le spese in economia devono essere eseguite in modo che le
forniture od acquisti, singolarmente considerati, esauriscano lo
scopo per cui sono disposti, entro il limite di spesa pari a 5.000,00
Euro, e devono essere contenute entro i limiti dei fondi
appositamente stanziati in bilancio.
Art. 15
Contratti attivi
1. Per i contratti comportanti un'entrata l'Azienda procede di regola
secondo il metodo dell'asta pubblica. Per l'alienazione dei beni
immobili e' necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.
2. Oltre ai casi previsti nel precedente art. 12, comma 4, la
trattativa privata e' altresi' ammessa per la cessione di materiale
di risulta o fuori uso, stimato per un valore inferiore a 15.493,71
Euro. Nel caso in cui il bene debba essere acquisito da altro Ente
pubblico con vincolo di utilizzo per finalita' volte alla
realizzazione del DSU, e' in ogni caso ammessa la trattativa
privata.
Art. 16
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,
nel rispetto della disciplina contabile e contrattuale comunitaria,
statale e regionale, ed in particolare dei principi della L.R.
Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40, si applicano le norme
civilistiche in materia di bilanci societari.