REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1400

Approvazione della revisione del Regolamento di contabilita' e dei contratti dell'ARSTUD di Bologna, ai sensi dell'art. 18, lett. b) della L.R. 50/96 e successive modifiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo              
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e           
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modifiche, con la                
quale e' istituita, per ciascuna universita' avente sede nella                  
regione, un'Azienda regionale per il diritto allo studio                        
univesitario;                                                                   
visto in particolare:                                                           
- l'art. 18 della citata legge regionale che prevede siano soggetti             
all'approvazione della Giunta regionale gli atti fondamentali delle             
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario:                     
a) statuto;                                                                     
b) Regolamento di contabilita' e dei contratti;                                 
c) il Bilancio di previsione con l'allegata relazione, gli atti                 
amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo,                  
composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;                      
d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla               
consistenza delle qualifiche;                                                   
e) alienazione e acquisto di immobili;                                          
f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;                          
richiamata la propria precedente deliberazione n. 1699 del 23/9/1997            
con la quale si e' proceduto all'approvazione del Regolamento di                
contabilita' e dei contratti dell'Azienda regionale per il diritto              
allo studio universitario di Bologna;                                           
considerato che:                                                                
- con delibera n. 3 del 18 marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione           
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di              
Bologna ha deliberato l'adozione del Regolamento di contabilita' e              
dei contratti alla luce delle modifiche apportate dalla L.R.                    
15/11/2001, n. 40, nonche' dalle normative regionali in materia di              
contratti;                                                                      
- con nota prot. 15056/04 il Servizio Politiche per l'istruzione e              
per l'integrazione dei Sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna           
ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolato del                   
Regolamento succitato;                                                          
- con delibera n. 29 del 25 maggio 2004 il Consiglio di                         
Amministrazione dell'Azienda ha deliberato, sulla base dei                      
suggerimenti pervenuti dal competente Servizio regionale, la                    
revisione del Regolamento di contabilita' e dei contratti dell'ARSTUD           
di Bologna;                                                                     
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del                   
Servizio Bilancio - Risorse finanziarie e dal Responsabile del                  
Servizio Patrimonio e Provveditorato con note rispettivamente prot.             
n. ARB/SRF/29644 del 15 giugno 2004 e prot. n. ARB/PRD/29443 del 14             
giugno 2004, che si conservano agli atti del competente Servizio;               
ritenuto pertanto di approvare la revisione del Regolamento di                  
contabilita' e dei contratti dell'Azienda regionale per il diritto              
allo studio universitario di Bologna, allegato quale parte integrante           
della presente deliberazione;                                                   
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente            
ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                  
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro" dott.ssa Cristina             
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della           
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18, lett b) della L.R. 50/96 e              
successive modifiche, la revisione del Regolamento di contabilita' e            
dei contratti adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda            
regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna con               
atto n. 29 del 25/5/2004 nel testo allegato, parte integrante del               
presente atto deliberativo;                                                     
2) di disporre che il testo dell'allegato Regolamento sia pubblicato            
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna           
- Regolamento di contabilita' e dei contratti                                   
INDICE                                                                          
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.  1 - Oggetto del Regolamento              
Art.  2 - Raccordo con la programmazione regionale TITOLO II - IL               
BILANCIO DI ESERCIZIO Art.   3 - Bilancio annuale di previsione Art.            
4 - Piani esecutivi Art.  5 - Esercizio provvisorio e gestione                  
provvisoria Art.  6 - Articolazione del bilancio annuale di previsone           
Art.  7 - Controllo di gestione Art.  8 - Qualita' aziendale Art.  9            
- Avanzi e disavanzi di gestione Art.  10 - Rendiconto generale Art.            
11 - Inventario del patrimonio                                                  
TITOLO III - I CONTRATTI                                                        
Art.  12 - Procedura contrattuale Art.  13 - Contratti passivi Art.             
14 - Spese in economia Art.  15 - Contratti attivi Art.  16 - Norma             
finale                                                                          
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
Art. l                                                                          
Oggetto del Regolamento                                                         
1. Il presente Regolamento detta norme in materia di contabilita' e             
contratti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio per                 
l'Universita' di Bologna - , di seguito Azienda, in applicazione                
della L.R. Emilia-Romagna 24 dicembre 1996, n. 50 - di seguito, legge           
regionale.                                                                      
2. Il presente Regolamento e' adottato dal Consiglio di                         
Amministrazione dell'Azienda a maggioranza assoluta dei componenti, e           
diviene esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale; identica           
procedura deve essere assunta per le successive modifiche ed                    
integrazioni.                                                                   
3. Le competenze dei Responsabili preposti alla pianificazione,                 
adozione e attuazione della gestione finanziaria e contabile                    
aziendale, in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari           
generali vigenti, ed in particolare l'attribuzione ai Dirigenti delle           
responsabilita' gestionali per gli obiettivi istituzionali                      
dell'Azienda, secondo i criteri direttivi indicati dal Direttore,               
sono disciplinate da uno o piu' regolamenti aziendali deliberati dal            
Cda a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del                      
Direttore.                                                                      
Art. 2                                                                          
Raccordo con la programmazione regionale                                        
1. La gestione dell'Azienda deve essere articolata secondo formule              
organizzative idonee a corrispondere alle caratteristiche proprie               
ciascuno dei servizi erogati, in armonia con i principi contabili               
dell'ordinamento regionale, cui i bilanci aziendali devono essere               
complessivamente coordinabili.                                                  
2. Per corrispondere alle esigenze di coordinamento all'interno del             
sistema finanziario regionale, l'Azienda fornisce alla Regione le               
informazioni relative alla gestione dei servizi di propria competenza           
ritenute utili alla definizione della programmazione regionale                  
relativa all'attuazione del diritto allo studio universitario.                  
3. In particolare, i bilanci aziendali prevedono la classificazione             
delle entrate e delle spese tenendo conto delle esigenze di                     
omogeneita' con i bilanci regionali, anche ai fini di agevolare il              
controllo.                                                                      
TITOLO II                                                                       
IL BILANCIO DI ESERCIZIO                                                        
Art. 3                                                                          
Bilancio annuale di previsione                                                  
1. Il bilancio annuale di previsione, economico-finanziario, e'                 
formulato in termini di competenza ed in termini di cassa, secondo i            
principi di unita', universalita' ed integrita', veridicita',                   
attendibilita' e pubblicita', e deve presentare il pareggio                     
finanziario.                                                                    
2. Il bilancio annuale di previsione e' adottato dal CdA a                      
maggioranza assoluta dei componenti entro il 31 ottobre dell'anno               
precedente a quello cui esso si riferisce; la delibera del CdA di               
adozione del bilancio annuale di previsione deve essere                         
immediatamente inviata, a cura del Presidente dell'Azienda o suo                
delegato, alla Giunta regionale ai fini della prescritta                        
approvazione.                                                                   
3. Il Direttore presenta al CdA dell'Azienda, entro il 30 settembre             
di ciascun anno, uno schema di bilancio annuale di previsione,                  
corredato da una propria relazione illustrativa che ne costituisce              
parte integrante.                                                               
4. La relazione illustrativa deve in particolare indicare: la spesa             
prevista per i principali investimenti e le modalita' di                        
finanziamento ipotizzate; il livello quantitativo e qualitativo delle           
prestazioni che si intendono erogare in relazione a quelle erogate              
nel precedente triennio; i dati analitici relativi al personale e le            
variazioni preventivate; i flussi di cassa previsti; un piano delle             
attivita' per la complessiva gestione aziendale articolato per                  
obiettivi e risorse.                                                            
Art. 4                                                                          
Piani esecutivi                                                                 
1. Il Direttore puo' definire annualmente, prima dell' avvio di                 
ciascun esercizio, un piano esecutivo formulato sulla base del                  
bilancio di previsione annuale, in cui gli obiettivi della gestione,            
unitamente ai mezzi necessari, sono attribuiti ai Responsabili dei              
servizi; il piano esecutivo deve indicare in particolare i tempi                
massimi di completamento delle procedure che impegnano il bilancio              
aziendale.                                                                      
2. Il Direttore presenta trimestralmente al CdA un rapporto                     
sull'andamento della gestione aziendale.                                        
Art. 5                                                                          
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria                                    
1. In caso di mancata adozione del bilancio annuale di previsione da            
parte del CdA entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui questo si           
riferisce, e' autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di             
quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Tale                   
autorizzazione e' limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di               
spesa di ciascuna unita' previsionale di base per ciascun capitolo di           
spesa ad essa appartenente. L'esercizio provvisorio e la gestione               
provvisoria del Bilancio sono regolati dagli artt. 17 e 18 della L.R.           
40/01.                                                                          
2. Nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione da           
parte della Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno                     
precedente cui questo si riferisce, il CdA e' autorizzato a                     
deliberare l'esercizio provvisorio, limitatamente ad un dodicesimo              
dello stanziamento di spesa previsto da ciascuna unita' previsionale            
di base con riferimento ai capitoli ad essa afferenti.                          
3. In caso di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria ai                
sensi dei commi precedenti, per le spese obbligatorie non                       
suscettibili di impegno e di pagamento frazionabili in dodicesimi,              
nonche' per le spese riferite all' erogazione di borse di studio e di           
prestiti d'onore e' autorizzata senza limitazione la gestione dei               
relativi capitoli, secondo quanto sancito dalla legge regionale.                
Art. 6                                                                          
Articolazione del bilancio annuale di previsione                                
1. Il bilancio annuale di previsione e' composto dallo stato di                 
previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dal            
quadro riassuntivo e documenti allegati ai sensi dell'art. 11, comma            
9, L.R. 40/01.                                                                  
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la            
spesa, in Unita' previsionali di base ai sensi dell'art. 11, commi 2            
e 3 della L.R. 40/01.                                                           
3. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le UPB               
devono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della               
rendicontazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, L.R. 40/01.                     
4. Contestualmente all'adozione del bilancio di previsione vengono              
attribuite, ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilita'                 
amministrativa, le risorse destinate al raggiungimento degli                    
obiettivi individuati e finanziati nell'ambito dello stato di                   
previsione delle spese - art. 11, comma 8, L.R. 40/01.                          
5. La parte del bilancio annuale riferita alle entrate e' articolata            
ai sensi dell'art. 19 della L.R. 40/01.                                         
6. La parte del bilancio annuale riferita alle spese e' articolata ai           
sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L.R. 40/01.                                 
7. Il bilancio di previsione dell'Azienda viene allegato al bilancio            
regionale ai sensi dell'art. 69, comma 2 della L.R. 40/01.                      
Art. 7                                                                          
Controllo di gestione                                                           
1. Il sistema di controllo di gestione fornisce alla Direzione                  
dell'Azienda uno strumento operativo che consenta una conoscenza                
tempestiva e sistematica dei fenomeni economici e finanziari                    
determinati dai vari processi e sottoprocessi aziendali, allo scopo             
di definire puntualmente nei vari modelli di budgets gli opportuni              
livelli di efficacia ed efficienza gestionale e di consentire una               
puntuale verifica comparata degli scostamenti consuntivati rispetto             
agli obiettivi programmati e pianificati. L'Azienda si dovra'                   
pertanto dotare di procedure informative adatte allo scopo e dovra'             
definire un proprio sistema di budgeting e di reporting.                        
2. Con l'attivita' di controllo di gestione sono altresi' rilevati              
gli indici delle prestazioni secondo criteri e parametri che                    
concernono l'efficacia, l'efficienza, la flessibilita' e                        
l'innovazione, nonche' il costo delle prestazioni e la qualita' dei             
servizi.                                                                        
Art. 8                                                                          
Qualita' aziendale                                                              
1. La qualita' aziendale e' presidiata dal sistema di qualita'                  
attraverso procedure e metodologie appositamente definite ed                    
applicate sistematicamente.                                                     
2. Per qualita' si deve intendere la soddisfazione delle esigenze               
dell'utente, attuale e potenziale, dei servizi prestati.                        
Art. 9                                                                          
Avanzi e disavanzi di gestione                                                  
1. Nel caso in cui, nel corso della gestione, si manifesti un                   
disavanzo economico, il CdA adotta le misure necessarie per                     
riportarla in equilibrio, anche adeguando le tariffe e modificando i            
servizi, senza dequalificarli, in modo da raggiungere il pareggio.              
Ove il CdA ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto                
senza provvedimenti di competenza della Regione, l'Azienda, tramite             
il suo Presidente, informa tempestivamente della situazione la Giunta           
regionale, indicando con adeguata motivazione le ragioni per cui                
tanto i vincoli posti dalla disciplina vigente, quanto le risorse in            
disposizione non consentano il raggiungimento dell'equilibrio.                  
2. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal consuntivo resta               
nella disposizione dell'Azienda, e deve essere reimpiegato per lo               
sviluppo delle relative attivita', con particolare riguardo ai                  
servizi innovativi.                                                             
3. L'eventuale disavanzo risultante dal consuntivo deve essere                  
coperto a carico del bilancio in corso al momento dell'approvazione             
del consuntivo medesimo.                                                        
Art. 10                                                                         
Rendiconto generale                                                             
1. Il rendiconto generale, indicante i risultati finali della                   
gestione, e' presentato dal Direttore al CdA entro il 30 marzo                  
dell'anno successivo a quello cui si riferisce; esso e' deliberato              
dal CdA entro il seguente 30 aprile, ed inviato a cura del Presidente           
alla Giunta regionale per l'approvazione. Il rendiconto generale                
comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio,             
il conto generale del patrimonio e una relazione generale                       
illustrativa ai sensi degli articoli 65, 66, e 67 della L.R. 40/01.             
2. Al rendiconto generale e' allegata una relazione articolata                  
analiticamente per centri di costo, in relazione allo stato di                  
attuazione degli obiettivi dettati dal programma regionale per il DSU           
di cui all'art. 4 della legge regionale, ed al bilancio annuale di              
previsione per l'anno di riferimento. In particolare, la relazione              
deve indicare lo scostamento rispetto al bilancio di previsione; il             
grado di conseguimento degli obiettivi in termini di servizi e                  
prestazioni; le considerazioni sull' analisi dei costi, dei                     
rendimenti e dei risultati per centri di responsabilita'; i dati                
analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante              
l'anno; i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi            
affidati all' esterno dell'Azienda; il prospetto riepilogativo delle            
variazioni di cassa; le risultanze finali e la valutazione sulla                
gestione budgetaria dell'anno precedente.                                       
3. Al rendiconto sono altresi' allegati i risultati del controllo di            
gestione e una contabilita' per centri di costo, nella quale sono in            
particolare evidenziati i valori relativi ai ricavi e ai proventi, ai           
costi ed agli oneri dell'esercizio, con riferimento ai servizi ed               
alle aree di attivita' dell' Azienda, ai sistema organizzativo                  
interno, articolato per centro di costo e per centro di                         
responsabilita', nonche' alle risorse impiegate.                                
Art. 11                                                                         
Inventario del patrimonio                                                       
1. L'Azienda deve redigere un inventario del patrimonio in sua                  
disponibilita', nel quale in particolare devono risultare la                    
provenienza e il titolo di uso dei beni immobili, i dati catastali,             
il valore, e gli eventuali redditi, nonche' i diritti, servitu' ed              
oneri di cui sono eventualmente gravati. Per i beni mobili devono               
essere indicati il luogo di ubicazione, la quantita' e le condizioni,           
nonche' il valore.                                                              
2. Il valore dei beni aziendali e' determinato in base al prezzo di             
acquisto od al costo di acquisizione, o, in mancanza, mediante                  
stima.                                                                          
3. Non sono inventariati i beni, materiali od oggetti di rapido                 
consumo di valore inferiore a 516,46 Euro.                                      
TITOLO III                                                                      
I CONTRATTI                                                                     
Art. 12                                                                         
Procedura contrattuale                                                          
1. I contratti dell' Azienda sono stipulati dal Direttore                       
dell'Azienda, od un suo delegato, in forma scritta, secondo le                  
disposizioni del diritto comune e gli usi commerciali, ove                      
ammissibili.                                                                    
2. Per i contratti che importano per l'Ente un'entrata o una spesa              
superiori al limite di 258.228,45 Euro ovvero impegnino il bilancio             
dell'Azienda per un periodo eccedente quello dell'esercizio in corso,           
il Direttore, tramite il Presidente, presenta al CdA una proposta di            
delibera nella quale devono essere indicati il fine che con la                  
stipula del contratto si intende conseguire, l'oggetto, la forma e le           
clausole ritenute essenziali, nonche' le modalita' di scelta del                
contraente, nonche' l'entrata o la spesa ragionevolmente                        
preventivata.                                                                   
3. Per i contratti di importo inferiore a 258.228,45 Euro il                    
Direttore puo' procedere direttamente alla stipula.                             
4. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso nei casi in cui la             
disciplina contrattuale comunitaria, statale e regionale lo                     
consentono. Non e' in particolare richiesta l'attivazione di alcuna             
procedura comparativa per la scelta del contraente nei casi in cui si           
tratti di acquisizione di beni o servizi che, per particolarita'                
tecniche determinate, non siano forniti che da un soggetto                      
determinato; per l'affidamento di studi e ricerche o consulenze a               
persone fisiche o giuridiche aventi alta competenza tecnica o                   
scientifica; quando il verificarsi di circostanze imprevedibili                 
determini, sulla base di adeguata motivazione, l'urgenza e la                   
necessita' di procedere alla contrattazione senza attendere l'esito             
di una gara; per lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a             
quanto previsto in un contratto originario, rese necessarie da                  
circostanze manifestatasi successivamente alla stipula, e non                   
preventivabili, sulla base di adeguata motivazione, non separabili              
dalla prestazione principale e di ammontare non superiore al venti              
per cento dell'importo del contratto originario, se affidati allo               
stesso contraente.                                                              
Art. 13                                                                         
Contratti passivi                                                               
1. I contratti comportanti un costo per l'Azienda sono di regola                
preceduti da apposite procedure concorsuali, in ottemperanza della              
disciplina comunitaria, statale e regionale vigente in materia.                 
2. I contratti devono indicare chiaramente la durata, riferita                  
all'oggetto ed alle condizioni di mercato, ed i termini, e non                  
possono essere tacitamente prorogati o rinnovati.                               
3. I contratti per forniture di carattere ricorrente hanno di regola            
durata annuale; nel caso in cui sussistano validi motivi di                     
opportunita' per stabilire una maggiore durata, questa non potra'               
comunque mai superare i nove anni.                                              
Art. 14                                                                         
Spese in economia                                                               
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo               
stimato non superiore a 5.000,00 Euro necessari per il funzionamento            
degli uffici sono affidati in economia ai sensi dell'art. 16 della              
L.R. 25/2/2000, n. 9, e dell'art. 16 del R.R. 14/3/2001, n. 6.                  
2. Le spese in economia devono essere eseguite in modo che le                   
forniture od acquisti, singolarmente considerati, esauriscano lo                
scopo per cui sono disposti, entro il limite di spesa pari a 5.000,00           
Euro, e devono essere contenute entro i limiti dei fondi                        
appositamente stanziati in bilancio.                                            
Art. 15                                                                         
Contratti attivi                                                                
1. Per i contratti comportanti un'entrata l'Azienda procede di regola           
secondo il metodo dell'asta pubblica. Per l'alienazione dei beni                
immobili e' necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.                 
2. Oltre ai casi previsti nel precedente art. 12, comma 4, la                   
trattativa privata e' altresi' ammessa per la cessione di materiale             
di risulta o fuori uso, stimato per un valore inferiore a 15.493,71             
Euro. Nel caso in cui il bene debba essere acquisito da altro Ente              
pubblico con vincolo di utilizzo per finalita' volte alla                       
realizzazione del DSU, e' in ogni caso ammessa la trattativa                    
privata.                                                                        
Art. 16                                                                         
Norma finale                                                                    
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,              
nel rispetto della disciplina contabile e contrattuale comunitaria,             
statale e regionale, ed in particolare dei principi della L.R.                  
Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40, si applicano le norme                   
civilistiche in materia di bilanci societari.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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