DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1395
Integrazione dei criteri e delle priorita' per la concessione delle agevolazioni alle imprese del settore commercio ai sensi della Legge n. 488 del 1992
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DL 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- l'art. 54, comma 2 della Legge 448/98 che estende le agevolazioni
di cui all'art. 9 della Legge 449/97 ai programmi di investimento di
rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
- il decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato 2
marzo 2000, con il quale, in ottemperanza all'art. 54, comma 2 della
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono state estese anche al settore
commercio le agevolazioni di cui alla Legge 19 dicembre 1992, n. 488
e sono state fissate le direttive per la concessione e l'erogazione
delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore e
site nelle aree depresse di ogni singola regione (Ob. 2; sostegno
transitorio; 87.3 c.);
- il DM del 3 luglio 2000 concernente il Testo unico delle direttive
per concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi della Legge
488/92, che prevede, in particolare, una partecipazione delle Regioni
nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel
procedimento di formazione delle graduatorie;
- il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000 recante
l'individuazione dei servizi complementari alla distribuzione,
ammissibili alle agevolazioni di cui al DL 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- il decreto ministeriale del 24 luglio 2003 che estende alle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande le agevolazioni
di che trattasi;
considerato che, ai sensi di quanto disposto dalle predette
direttive, ciascuna Regione puo' formulare proprie proposte:
- relative a settori di attivita' od aree ritenuti prioritari, ai
fini della formazione di una graduatoria regionale speciale e che al
fine della formulazione delle graduatorie speciali, le Regioni
possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie
disponibili per la Regione stessa per gli interventi della Legge
488/92;
- relative a specifiche priorita', con riferimento a particolari aree
del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di
investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a
quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore regionale e che tali priorita' devono essere espresse
attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna
tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e
dieci;
preso atto della nota del Ministero delle Attivita' Produttive
Direzione generale Coordinamento incentivi alle Imprese del 22 maggio
2002 prot. n. 931874 avente ad oggetto: "Legge 488/92 - Proposte
regionali per il bando "commercio" del 2002" con la quale si richiede
alle Regioni di procedere alla definizione delle proposte concernenti
la formazione delle graduatorie di cui ai punti precedenti;
considerato inoltre che:
- le zone della regione Emilia-Romagna interessate dalla operativita'
della Legge 488/92 sono le zone cui si applica l'Obiettivo 2 di Fondi
strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, di cui alla Decisione
C(2000)2327 della Commissione del 27 luglio 2000 come aggiornata con
Decisione n. C(2001)1073 del 27;
- le zone della regione Emilia-Romagna alle quali si applica la
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato,
sono state individuate dalla Decisione C(2000)2752 del 20 settembre
2000;
vista la precedente deliberazione n. 1312 del 22 luglio 2002 recante
l'individuazione dei criteri e delle priorita' per la concessione
delle agevolazioni alle imprese del settore commercio ai sensi della
Legge n. 488 del 1992, come integrata dalla successiva deliberazione
n. 2785 del 30 dicembre 2003, a seguito delle innovazioni introdotte
dal DM 24 luglio 2003 succitato;
preso atto della nota del Ministero delle Attivita' produttive del
23/3/2004, trasmessa via mail, con la quale si chiede di procedere
all'integrazione delle deliberazioni surrichiamate a seguito delle
modifiche apportate con la circolare del Ministero delle Attivita'
Produttive 5 dicembre 2003, n. 946469 concernente le modalita' e le
procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al
settore commercio ai sensi della Legge n. 488 del 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 19/12/2003;
rilevato che con tale circolare gli esercizi di vicinato, dapprima
suddivisi in tre attivita', vengono raggruppati in una unica voce
"esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato" e viene introdotta la tipologia dell'ammodernamento;
ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della precedente
deliberazione n. 1312 del 2002, come modificata dalla deliberazione
n. 2785 del 2003, al fine di attribuire il punteggio di 10 punti a
tutte le fattispecie di esercizio di vicinato indicate nella
deliberazione regionale, in quanto riconducibili all'unica tipologia
indicata dal Ministero con la suddetta circolare 5 dicembre 2003 e al
fine, altresi', di introdurre, fra le tipologie di intervento, quella
di ammodernamento;
esaminata la proposta elaborata dal Servizio regionale competente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' Produttive, Commercio Turismo, dr. Andrea Vecchia ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 della deliberazione di
Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di proporre per il bando "commercio" i criteri gia' definiti con
le deliberazioni n. 1312 del 22 luglio 2002 e n. 2785 del 2003 con le
seguenti modificazioni ed integrazioni per le motivazioni in premessa
indicate e che qui si intendono integralmente riportate;
- alla lettera A) attivita' settoriali del punto 1) del dispositivo
della deliberazione 1312/02 il punto "esercizi commerciali di vendita
al dettaglio classificati esercizi di vicinato in forma singola:
punti 6" e' sostituito da "esercizi commerciali di vendita al
dettaglio classificati esercizi di vicinato in forma singola: punti
10";
- alla lettera B) tipologia di intervento del punto 1) del
dispositivo della deliberazione 1312/02 dopo il punto
"ristrutturazione: punti 10" e' aggiunto il punto "ammodernamento
punti 10";
2) di incaricare il Servizio regionale Programmazione della
distribuzione commerciale dell'inoltro della presente deliberazione
al Ministero delle Attivita' Produttive, nonche' della procedura
informatica per la formazione delle graduatorie;
3) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.