DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1372
Convenzione fra Regione Emilia-Romagna e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 della Legge 353/00. Campagna anti incendi boschivi anno 2004. Approvazione schema di convenzione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
B) di approvare lo schema di Convenzione stralcio anti incendi
boschivi anno 2004 di cui all'Allegato "A" e che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, d'ora in poi indicato
solo come "Convenzione stralcio AIB 2004", in attuazione della
Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di
protezione civile, stipulata in data 16 luglio 2003 in attuazione
della propria deliberazione n. 1354 del 14 luglio 2003, per un
importo complessivo di Euro 353.930,40;
C) di dare atto che alla sottoscrizione del predetto schema di
convenzione provvedera' il Responsabile del Servizio Protezione
civile, e che la validita' di tale convenzione decorre dal 19 luglio
2004 e fino al 27 agosto 2004, fatte salve eventuali revoche o
ulteriori proroghe, a seguito dell'andamento delle condizioni
meteoclimatiche, che verranno concesse dal Dirigente regionale
competente;
D) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per
tutte le attivita' regionali di natura tecnica ed operativa connesse
con l'attuazione della Convenzione stralcio AIB 2004 di cui
all'Allegato "A";
E) di concedere pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, il
finanziamento complessivo di Euro 353.930,40 secondo la ripartizione
dei costi di cui all'allegato schema di convenzione e che si prevede
di sostenere, a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna per fare
fronte alla campagna anti incendi boschivi per l'anno 2004;
F) di impegnare la spesa complessiva massima derivante dal presente
provvedimento di Euro 353.930,40 al n. 2799 di impegno, imputandola
sul Capitolo 47127 "Spese per l'esercizio delle funzioni conferite
dallo Stato ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi
del patrimonio boschivo nazionale (art. 12, comma 2, Legge 21
novembre 2000, n. 353) - Mezzi statali" di cui all'UPB n. 1.4.4.2.
17101 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004, che presenta la
necessaria disponibilita';
G) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore del
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la
Regione Emilia-Romagna di Bologna, provvedera' con successivi atti il
dirigente competente, ai sensi della normativa regionale vigente, in
un'unica soluzione dietro presentazione della relativa ed idonea
documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione
regionale VVF nel rispetto di quanto previsto nello schema di
convenzione allegato parte integrante al presente provvedimento;
H) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla Convenzione stralcio AIB 2004 in Allegato "A" si
procedera' ai sensi di quanto stabilito nella richiamata
convenzione-quadro;
I) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per la Regione
Emilia-Romagna di Bologna - per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6,
7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di
incendi boschivi" - Anno 2004
Attuazione della convenzione-quadro del 16/7/2003 tra Regione
Emilia-Romagna e Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
regionale per l'Emilia-Romagna relativamente all'impiego del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito delle competenze regionali
in materia di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi tra la
Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile -
Direzione regionale per la Regione Emilia-Romagna di Bologna.
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile";
- la Legge 8 agosto 1995, n. 339 recante "Disposizioni urgenti per
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio
nazionale", che prevede la possibilita' da parte delle Regioni di
stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell' Interno per
l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco";
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di
incendi boschivi";
- il DPCM 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali
per la programmazione delle attivita' di previsione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
premesso che:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ha conferito
alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto
salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di
competenza dello Stato;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di
incendi boschivi" assegna alle Regioni e Province Autonome le
attivita' di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi
boschivi, nonche' le attivita' formative ed informative alla
popolazione, in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio
ad alle norme comportamentali da attuare in situazione di pericolo;
- la Legge 353/00 all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le
Regioni, negli interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
La presente convenzione ha per oggetto le attivita' che afferiscono
anche al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi
boschivi della Regione Emilia-Romagna, in particolare il
potenziamento stagionale dei dispositivi del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, mediante l'impiego delle squadre stagionali VVF da
richiamare in servizio a cura della Direzione regionale dei Vigili
del fuoco per la Regione Emilia-Romagna di Bologna.
Art. 2
Oneri della Regione Emilia-Romagna
Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti
definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i
relativi aspetti finanziari.
La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso anche per
finanziare il potenziamento del dispositivo di soccorso del Corpo
nazionale VVF, mediante l'approntamento di squadre VVF stagionali,
nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi.
Art. 3
Obiettivi della convenzione
Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e
degli interventi d'urgenza e di emergenza, le parti contraenti si
impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni
riguardanti le attivita' oggetto della presente convenzione, con
particolare riferimento alle attivita' di lotta attiva agli incendi
boschivi nel periodo considerato di "massima pericolosita'" per gli
incendi, nonche' l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette
attivita', in stretta collaborazione con le attivita' di competenza
del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 4
Rispettivi ruoli
La Regione Emilia-Romagna fornira' le informazioni inerenti lo stato
di pericolosita' per gli incendi boschivi, le condizioni
meteorologiche per rischio da incendio boschivo, il supporto per le
radiocomunicazioni alternative d'emergenza e ogni altra attivita'
effettuata in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato, e si
attivera', ove necessario, per la richiesta del concorso aereo
fornitole dal Dipartimento Protezione civile - COAU - in attivita' di
estinzione di incendi boschivi.
Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nell'ambito del piano
tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi
boschivi, disporra' l'impiego di squadre aggiuntive di Vigili del
fuoco, da richiamare in servizio a cura della Direzione regionale VVF
Emilia-Romagna.
Inoltre garantira', in caso di necessita', la presenza di proprio
personale, sempre richiamato in servizio a cura della Direzione
regionale VVF Emilia-Romagna, presso la SOUP (Sala Operativa
Unificata Permanente) istituita in conformita' all'art. 7 comma 3
della Legge 353/00.
Art. 5
Attivazione degli interventi
Per l'anno 2004, il periodo considerato di maggiore pericolosita' per
gli incendi boschivi sul territorio della regione Emilia-Romagna in
cui potranno essere attivate le squadre antincendio boschivo e le
squadre stagionali di VVF, pur non trascurando altri periodi, e'
stabilito dalla Regione Emilia-Romagna, in accordo con la Direzione
regionale VVF e la Direzione regionale CFS, e riguarda
prevalentemente l'arco temporale compreso tra il 19 luglio 2004 e il
27 agosto 2004.
Tale periodo rappresenta quindi la durata della validita' della
presente convenzione fatte salve eventuali revoche o ulteriori
proroghe, a seguito dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche,
che verranno concesse dal dirigente regionale competente.
Art. 6
Organizzazione delle squadre
a) Il periodo considerato di maggiore pericolosita', in cui potranno
essere attivate le squadre antincendio boschivo, riguarda l'arco
temporale compreso fra il 19 luglio 2004 e il 27 agosto 2004.
b) L'inizio dell'attivazione delle n. 9 squadre dei Vigili del fuoco,
all'interno del citato periodo, per la durata di 40 giorni, e'
determinato dal Responsabile regionale del Servizio Protezione civile
d'intesa con il Direttore regionale dei Vigili del fuoco sentito il
parere del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato
sulle condizioni di pericolosita' di innesco di incendi boschivi e
tenuto conto dell'andamento delle condizioni meteo-climatiche.
c) I nove distaccamenti e/o comandi, individuati dalla presente
convenzione e in riferimento ai quali verranno riconosciute, con
oneri a carico della Regione, le prestazioni delle nove squadre dei
Vigili del fuoco, sono i seguenti:
- Comando prov.le VVF Piacenza - Sede centrale di Piacenza
- Comando prov.le VVF Parma - Distaccamento volontario VVF di Borgo
Val di Taro (Parma);
- Comando prov.le VVF Reggio Emilia - Distaccamento permanente Vigili
del fuoco di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia);
- Comando prov.le VVF Modena - Distaccamento volontario Vigili del
fuoco di Fanano (Modena);
- Comando prov.le VVF Bologna - Distaccamento permanente Vigili del
fuoco di Vergato (Bologna);
- Comando prov.le VVF Forli'-Cesena - Sede centrale di
Forli'-Cesena;
- Comando prov.le VVF Ravenna - Sede centrale di Ravenna;
- Comando prov.le VVF Rimini - Sede centrale di Rimini;
- Comando prov.le VVF Ferrara - Sede centrale di Ferrara.
d) Le nove squadre sono formate da sei Vigili del fuoco, che
effettueranno un servizio diurno dalle ore 8 alle ore 20, salvo
situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali
potranno essere impegnate in orari diversi.
Le nove squadre da approntare sono composte nel seguente modo:
- n. 4 unita' permanenti di turno libero (di cui n. 1 con qualifica
di capo squadra e n. 3 vigili permanenti generici) e n. 2 (+2) vigili
discontinui, attivati a giorni alterni.
I vigili da richiamare in servizio per ogni squadra sono:
- n. 4 unita' permanenti per 9 comandi per un totale di n. 36 vigili
permanenti;
- n. 2 (+2) vigili discontinui (n. 2 per squadra, a giorni alterni
per n. 9 comandi) per un totale di n. 36 vigili discontinui da
richiamare.
Le squadre sono dotate - a cura della Direzione regionale VVF - degli
automezzi e delle attrezzature idonee, stazioneranno presso le sedi
dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi
esistenti, e svolgeranno prevalentemente servizi di estinzione e di
prevenzione di incendi boschivi.
Le squadre VVF verranno attivate direttamente dalla Direzione
regionale VVF, o dal Comando provinciale, o in caso di presenza di un
funzionario VF nella Sala Operativa regionale, su disposizione di
detto funzionario.
In caso di necessita' la SOUP inoltra alla Sala Operativa della
Direzione regionale VVF o del Comando provinciale, richiesta per
l'intervento delle squadre AIB del CNVVF.
Le squadre opereranno in conformita' alle indicazioni impartite e
concordate con il Direttore delle operazioni di spegnimento presente
in loco.
Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero
rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumita', saranno disposti direttamente dal CNVVF che ne dara'
comunque contestuale comunicazione alla SOUP per l'assunzione di
eventuali ulteriori iniziative.
Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate
direttamente al CNVVF dovranno essere comunicate alla SOUP.
Nelle ore non interessate da servizi di estinzione le squadre possono
svolgere un servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle
aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni
dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con le componenti
territoriali del Corpo forestale dello Stato.
La Direzione regionale VVF, ed all'occorrenza i Comandi provinciali
interessati, dovranno inoltre essere in condizione di potersi
collegare con la Sala Operativa Unificata (SOUP) del Servizio
regionale protezione civile.
E' prevista inoltre l'assegnazione di un Vigile del fuoco, con
mansioni di Capo Reparto, presso la SOUP del Servizio regionale
protezione civile, per un periodo di 40 giorni da individuarsi
all'interno dell'arco temporale 19 luglio 2004 - 27 agosto 2004, con
funzione di coordinatore delle squadre dei Vigili del fuoco in
raccordo con la Regione.
Per la copertura dei turni nella giornata di domenica dalle ore 8
alle ore 20, il presidio della SOUP e' assicurato dal personale dei
Vigili del fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato e dai
rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di protezione
civile.
Il Capo Reparto dei Vigili del fuoco e' individuato quale referente
della SOUP negli orari e giornate sopra indicati con il compito di
prendere contatti, in caso di necessita', con i funzionari del
Servizio regionale protezione civile in turno di reperibilita' e, per
ogni evenienza ritenuta necessaria, anche con i dirigenti del
Servizio medesimo.
In caso di incendio la SOUP del Servizio regionale protezione civile,
d'intesa con il Corpo Forestale, i Vigili del fuoco e
l'Amministrazione provinciale il cui territorio e' interessato
dall'emergenza, organizzera' - se ritenuto necessario e secondo una
logica operativa di mutuo soccorso - il trasferimento delle squadre
antincendi boschivi provenienti da altri distaccamenti.
e) Schema presunto di spesa:
Carburante
- Acquisizione del carburante per i mezzi utilizzati nel periodo
della campagna antincendi boschivi 2004 - Importo Euro 16.500,00;
Squadre
- (il costo medio orario per le prestazioni del personale permanente
dei Corpo nazionale del Vigili del fuoco e' fissato in Euro
14,00/ora)
- n. 1 caposquadra per 12 ore al giorno per 40 giorni, su nove
squadre - Importo Euro 60.480,00
- n. 3 vigili permanenti per 12 ore al giorno, per 40 giorni, su nove
squadre - Importo Euro 181.440,00
- n. 2 vigili discontinui per 12 ore al giorno, per 40 giorni, su
nove squadre - Importo Euro 55.700,00
Operatore alla SOUP
- n. 1 capo reparto presso la Sala Operativa Unificata Permanente,
per 12 ore al giorno, per 40 Giorni - Importo Euro 6.720,00
Mensa
- n. 9 squadre composte da 6 unita', per un totale di 54 unita', per
40 giorni:
costo pasto unitario fino all'importo di Euro 4,83 giornalieri -
Importo Euro 10.432,80
- n. 1 Capo reparto presso SOUP - Buono mensa regionale Euro 11,48
per 40 giorni - Importo Euro 459,20
- importo subtotale 1: Euro 331.732,00
Nel caso in cui, per particolari condizioni meteorologiche o per
documentate esigenze organizzative, la Direzione regionale VVF
attivasse i distaccamenti per un periodo inferiore ai 40 giorni o con
organici inferiori a quelli indicati nel presente programma
operativo, la Regione riconoscera' esclusivamente le prestazioni
effettuate e liquidera' i relativi oneri in funzione ai giorni di
attivazione ed al numero dei Vigili del fuoco presenti.
Estensione costo pasto unitario
In considerazione che i servizi sopra descritti si svolgono dalle ore
8 alle ore 20, e che quindi l'orario di lavoro effettivo ( compreso
il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il
riassetto della persona ) supera le 12 ore giornaliere, al personale
permanente, ai sensi dell'art. 28 del CCNL VVF, spetta l'erogazione
del rimborso per il secondo pasto.
- n. 37 unita' permanenti (di cui n. 36 in n. 9 squadre e n. 1 presso
SOUP), per 40 giorni, per costo unitario forfettizzato a Euro 11,48 -
Importo Euro 16.990,40.
- Importo subtotale 2 Euro 16.990,40.
Spese presunte di missione
Viene prevista una eventuale spesa presunta forfettaria per spese di
missione - Importo Euro 5.208,00.
- Importo subtotale 3 Euro 5.208,00.
Oneri della Regione
- Squadre terrestri subtotale 1: Euro 331.732,00
- Estensione costo pasto subtotale 2: Euro 16.990,40
- Missione subtotale 3: Euro 5.208,00
- Totale complessivo: Euro 353.930,40.
Art. 7
Informazioni fra le parti
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili
per lo svolgimento delle attivita' previste nella presente
convenzione.
Art. 8
Attivita' di formazione e di informazione
La Regione Emilia-Romagna e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco -
Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, sentito il Corpo Forestale
dello Stato, potranno concordare interventi congiunti mirati in
materia di formazione del personale adibito ad attivita' di incendio
boschivo, di informazione ai cittadini in merito alle cause
determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da
rispettare in situazioni di pericolo, nonche' lo svolgimento di
esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione
teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.
Art. 9
Oneri per specifiche esigenze e progetti
Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti
articoli sono a carico della Regione Emilia-Romagna.
Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione, la
Regione Emilia-Romagna si impegna a corrispondere un finanziamento
complessivo, che per l'anno 2004 relativamente al periodo 19
luglio-27 agosto viene stabilito, ogni onere incluso, in Euro
353.930,40.
Il CNVVF - Direzione regionale Emilia-Romagna, si impegna a far
pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 ottobre 2004, una
relazione riportante gli interventi effettuati, accompagnata da
adeguata rendicontazione economico-finanziaria.
La Regione Emilia-Romagna, attestata la validita' della
rendicontazione presentata, si impegna a versare le somme concordate
e derivanti dalla rendicontazione stessa, non prima dell'1 novembre
2004, al Ministero dell'Interno, nell'apposito Capitolo di entrata n.
2439 Cap. XIV - art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato.
La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa
dovra' essere inoltrata agli Uffici centrali contabili del
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per IL CORPO
NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
IL RESPONSABILE DEL IL DIRETTORE REGIONALE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA-ROMAGNA