DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2004, n. 1393
L.R. 7/98. Parziale modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 715/98 e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concernente: "Organizzazione turistica
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione delle LL.RR. 5 dicembre 1996, n. 47, 20
maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";
- nel loro testo integrale le seguenti proprie deliberazioni,
esecutive nei modi di legge:
- n. 715 del 18/5/1998, concernente: "L.R. 4 marzo 1998, n. 7.
Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di
promozione e di commercializzazione turistica, e successive
modificazioni di cui alle deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00,
539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02, 1330/03 e 412/04;
- n. 2465 del 14/12/1998, concernente: "Approvazione ai sensi
dell'articolo 12 della L.R. 7/98 dello schema di convenzione quadro
di durata poliennale tra la Regione Emilia-Romagna e l'APT Servizi
Srl, e successive modificazioni di cui alle deliberazioni 2452/99,
1225/00, 1546/00, 1200/01, 1869/01, 1051/02 e 1729/02;
vista la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione
Emilia-Romagna e l'APT Servizi Srl in data 13/1/1999, cosi' come
modificata con le convenzioni aggiuntive sottoscritte tra le parti in
data 20/12/1999, 7/8/2000, 25/9/2000, 9/7/2001, 17/9/2001, 19/6/2002
e 7/10/2002;
considerato che:
- l'esperienza maturata sia dai soggetti pubblici che dai soggetti
privati nei cinque anni di applicazione della L.R. 7/98 ha
determinato un sostanziale rafforzamento del complessivo sistema
organizzativo turistico della Regione;
- il processo organizzativo attuato ha consentito sia alle Unioni di
prodotto che alle aggregazioni di imprese turistiche emiliano
romagnole di elevare la loro capacita' progettuale;
- risulta opportuno un ulteriore adeguamento delle direttive
applicative della L.R. 7/98 per renderle sempre piu' aderenti alla
costante evoluzione sia del sistema organizzativo turistico della
Regione, sia del mercato turistico nazionale ed internazionale;
ritenuto che:
- in questi anni il sistema delle aggregazioni si e' evoluto e deve
ora affermarsi quale robusto sistema di confronto permanente con il
mercato, a tali fini risulta necessario un rafforzamento
organizzativo interno alle aggregazioni che puo' determinarsi con un
consolidamento degli assetti giuridici delle aggregazioni stesse;
- in un mercato turistico globalizzato, sempre piu' caratterizzato da
una forte competitivita', e' opportuno puntare anche al costante
miglioramento della qualita' dei progetti di commercializzazione
proposti dalle aggregazioni di imprese turistiche. Tale processo di
qualita' necessita di:
- una piu' incisiva definizione delle azioni che possono rientrare in
un progetto;
- sistemi di verifica che misurino i risultati raggiunti;
ravvisata pertanto l'opportunita' di procedere ad un'ulteriore
modifica della citata deliberazione 715/98 e successive
modificazioni, anche al fine di rafforzare in termini di efficacia ed
efficienza l'azione della Regione;
dato atto che i contenuti delle modifiche in parola hanno formato
oggetto di consultazioni con gli operatori pubblici e le
rappresentanze delle categorie degli imprenditori del comparto
turistico, dalle quali e' emerso il consenso sulle linee di carattere
generale e sulle nuove modalita' procedurali;
richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai
sensi di legge:
- n. 447 del 24/3/2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- n. 72 del 26/1/2004, recante "Contratto di lavoro e affidamento
dell'incarico di Direttore generale al dott. Andrea Vecchia";
dato atto del parere favorevole, reso sul presente provvedimento ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, nonche' delle
sopracitate deliberazioni 447/03 e 72/04, in ordine alla regolarita'
amministrativa, dal dott. Andrea Vecchia, Direttore generale
Attivita' produttive, Commercio, Turismo;
su proposta dell'Assessore Turismo.Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che si
intendono qui integralmente richiamate, la parziale modifica della
propria deliberazione 715/98, cosi' come modificata con le
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01,
1051/02, 1330/03 e 412/04, nel seguente modo.
Emendamento 1
Il Paragrafo 3 "Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni"
del Capo 2 del Titolo II della deliberazione della Giunta regionale
715/98, cosi' come modificato dalle deliberazioni 1546/00, 1200/01,
1830/01, 1051/02 e 1330/03, e' interamente soppresso e sostituito
come segue:
"Paragrafo 3
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
1) I progetti ammissibili a cofinanziamento regionale
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di
concertazione e di condivisione degli obiettivi, cosi' come previsto
dall'art. 13 della stessa legge.
2) I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e le modalita'
per la presentazione della domanda
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le
aggregazioni costituite:
- in forma di impresa;
- in forma di associazione;
- in forma di associazione temporanea di imprese (ATI).
Tali soggetti possono richiedere il cofinanziamento regionale per un
progetto di promo-commercializzazione e di commercializzazione
turistica.
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.
La domanda, regolarmente bollata e redatta obbligatoriamente sugli
appositi moduli, di cui all'Allegato 1) alle presenti direttive, deve
essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e
Qualita' Aree turistiche - V.le A. Moro n. 64 - 40127 Bologna, e deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante della aggregazione. Nel
caso in cui l'aggregazione sia una Associazione temporanea di imprese
la domanda deve essere sottoscritta dal mandatario.
Tale domanda deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro
postale di partenza.
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto
segue:
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del
mandatario dell'aggregazione;
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della
domanda, all'Unione di prodotto cui fa riferimento il progetto
presentato;
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica
documentazione obbligatoria, in assenza della quale il progetto non
sara' ritenuto ammissibile a cofinanziamento. A seconda delle diverse
tipologie di aggregazione che richiedono il cofinanziamento, la
documentazione da allegare e' la seguente:
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma
di impresa, contestualmente alla domanda compilata obbligatoriamente
sulla base dell'apposito fac-simile di cui al Modulo 1/A
dell'Allegato 1) alle presenti direttive:
a) il certificato di iscrizione al Registro imprese della Camera di
Commercio competente;
b) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e
obbligatorie:
- strategie e obiettivi;
- mercati e target di domanda di riferimento;
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi
del loro svolgimento;
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la
realizzazione del progetto;
c) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.
Nel caso in cui un'aggregazione costituita in forma di consorzio
realizzi il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano
direttamente ai costi complessivi del progetto, il legale
rappresentante del consorzio stesso deve presentare la seguente
documentazione integrativa:
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante del consorzio,
attestante l'identificazione anagrafica dei soci che aderiscono al
progetto e le relative quote di partecipazione ai costi per la
realizzazione del progetto stesso. Tale dichiarazione, compilata
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al
Modulo A dell'Allegato 1) alle presenti direttive, dovra' essere
sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, anche da ogni
socio indicato nella dichiarazione.
Anche i consorzi che agiscono secondo le suddette modalita', d'ora in
poi denominati, per semplificazione, "consorzi per soci", possono
presentare un solo progetto;
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma
di associazione, contestualmente alla domanda compilata
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al
Modulo 1/B dell'Allegato 1) alle presenti direttive:
a) il certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio
competente;
b) l'atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso
l'Ufficio del Registro;
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e
obbligatorie:
- strategie e obiettivi;
- mercati e target di domanda di riferimento;
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi
del loro svolgimento;
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la
realizzazione del progetto;
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive;
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma
di associazione temporanea di imprese (ATI), contestualmente alla
domanda compilata obbligatoriamente sulla base dell'apposito
fac-simile di cui al Modulo 1/C dell'Allegato 1) alle presenti
direttive:
a) l'elenco delle singole imprese aderenti all'ATI, contenente per
ognuna di esse il numero di partita IVA e i dati identificativi ed
anagrafici, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito
fac-simile di cui al Modulo C dell'Allegato 1) alle presenti
direttive;
b) l'atto costitutivo, in originale o copia conforme, redatto e
sottoscritto obbligatoriamente da un notaio, debitamente registrato,
contenente la percentuale di partecipazione alla realizzazione del
progetto di ogni singola impresa aderente all'ATI, nonche' la
dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno fino alla conclusione
del procedimento per il quale e' stato richiesto il cofinanziamento;
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e
obbligatorie:
- strategie e obiettivi;
- mercati e target di domanda di riferimento;
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi
del loro svolgimento;
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la
realizzazione del progetto;
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche provvedera' ad
attivare uno sportello informativo, nonche' le piu' idonee iniziative
per facilitare la diffusione della documentazione e delle
informazioni relative ai cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.
3) Le spese ammissibili e non ammissibili a cofinanziamento
3.1) Spese non ammissibili
Non sono ammissibili a cofinanziamento regionale le spese per:
- gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli;
- le iniziative di sola incentivazione;
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di
materiale cartaceo di carattere generale;
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti
estranei alla Regione Emilia-Romagna in misura quantitativamente
superiore al 30% del progetto;
- le spese per ospitalita' a terzi nelle sue varie forme (es.
pernottamenti, pranzi e cene, trattamenti benessere, ecc.) non
esplicitamente previste nel progetto;
- qualsiasi tipo di attivita' formativa.
Si precisa inoltre che non saranno ritenute ammissibili in sede di
rendicontazione le spese documentate da: autofatture e/o
autoricevute, fatture con causale "cambio merce" o "provvigioni".
3.2) Spese ammissibili
Sono ritenute ammissibili a cofinanziamento regionale:
- le spese documentate per la stampa e la spedizione di materiale
cartaceo finalizzato alla realizzazione del progetto (pacchetti,
confidential, ecc);
- le spese documentate di viaggio e alloggio del personale e del
legale rappresentante che, per la realizzazione di quanto
esplicitamente previsto dal progetto, partecipano a manifestazioni
fieristiche;
- le spese documentate per i gadget, esplicitamente previsti dal
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla
commercializzazione" e "Marketing diretto";
- le spese documentate per l'organizzazione di eventi, esplicitamente
previsti dal progetto, nella misura massima del 20% calcolato sul
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e
workshop", "Sostegno alla commercializzazione" e "Marketing
diretto";
- le spese documentate per il personale dipendente, in qualsiasi
forma contrattuale assunto, che opera ai fini della realizzazione del
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla
commercializzazione" e "Marketing diretto";
- le spese documentate di progettazione e/o di realizzazione della
verifica dei risultati, nella misura massima del 15% calcolato sul
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e
workshop", "Sostegno alla commercializzazione", "Marketing diretto",
"Gadget", "Organizzazione eventi" e "Spese per personale
dipendente";
- le spese generali, quale riconoscimento forfetario per la gestione
delle iniziative, nella misura massima del 10% calcolato sul totale
delle spese previste per le seguenti voci del piano finanziario:
"Immagine coordinata, editoria, informazione all'ospite",
"Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno
alla commercializzazione", "Marketing diretto", "Gadget",
"Organizzazione eventi" e "Spese per personale dipendente".
4) Limiti di spesa
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di prodotto Costa
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00,
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre
Unioni di prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a
Euro 21.000,00.
I progetti saranno ammessi a cofinanziamento per un importo unitario
non superiore ad Euro 233.000,00, senza alcuna distinzione tra
aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di prodotto; a tal fine i
progetti di importo superiore, dovranno essere accompagnati da uno
stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell'importo
massimo di Euro 233.000,00.
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle
imprese costituenti l'aggregazione e non attinenti al progetto
presentato dall'aggregazione stessa.
5) L'istruttoria amministrativa
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 6.1);
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In
particolare deve essere verificata:
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione
richiedente il cofinanziamento regionale;
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario
dell'aggregazione;
- l'appartenenza alla Unione di prodotto indicata nella richiesta di
cofinanziamento;
- l'esatta denominazione del progetto;
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle
aggregazioni richiedenti.
6) L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti
6.1) Il nucleo di valutazione
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza" di cui al successivo punto
6.3), e' effettuata da un nucleo di valutazione nominato, con propria
determinazione, dal Direttore generale Attivita' produttive,
Commercio, Turismo.
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio
competente in materia di turismo e cosi' composto:
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche
della Regione Emilia-Romagna;
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o
"Basso". Valuta inoltre i requisiti previsti per le aggregazioni che
richiedono l'accesso ai cofinanziamenti per "Progetti di
Eccellenza".
Per esprimere il giudizio di valutazione, il nucleo si avvale della
"Metodologia per la valutazione dei progetti" di cui al successivo
punto 6.2), e puo' richiedere eventuali chiarimenti alle
aggregazioni.
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).
Gli elenchi dovranno evidenziare:
- i "Progetti di Eccellenza";
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun
progetto;
- l'importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario
presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto.
6.2) Metodologia per la valutazione dei progetti
Per esprimere il giudizio di valutazione dei progetti si considerano
i seguenti parametri:
- relativamente al valore intrinseco del progetto:
A) livello di internazionalizzazione: con tale parametro si vuole
individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati
esteri. Nella valutazione si tiene anche conto della valenza
strategica delle azioni previste sui mercati esteri rispetto alla
globalita' del progetto, nonche' del rapporto fra l'investimento
finanziario globale e la parte relativa ai mercati esteri;
B) incisivita' di prodotto: con tale parametro si vuole individuare,
anche in base a caratteristiche di specificita'/unicita' nonche' di
corretta e motivata identificazione dei target e dei mercati, il
livello di competitivita' del prodotto, la sua capacita' di successo
rispetto alla domanda del mercato turistico e, in particolare,
rispetto ai bacini geografici, ai segmenti di mercato e ai target
cui tale prodotto si rivolge in modo specifico;
C) innovazione e/o creativita': con tale parametro si vogliono
individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la
capacita' di presentare un prodotto totalmente nuovo e/o per la
capacita' di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione
di un prodotto gia' esistente. Tali caratteristiche saranno valutate
positivamente anche se riferite alle singole azioni che compongono il
progetto;
D) coerenza tra gli obiettivi, i mercati, le azioni ed i costi: con
tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del
progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi
prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni
definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare
strategie e raggiungere obiettivi;
E) integrazione tra soggetti di settori diversi: con tale parametro
si vuole individuare il grado di integrazione raggiunta dalle diverse
tipologie di operatori partecipanti al progetto. L'integrazione tra
soggetti di settori diversi deve produrre un arricchimento concreto
dell'offerta turistica e favorire la realizzazione di progetti di
commercializzazione di prodotti turistici il cui livello di
innovazione e qualita' e' determinato anche dalla molteplicita' e dal
grado di integrazione dei servizi erogati dai soggetti facenti parte
dell'aggregazione;
- relativamente al rapporto con il Piano annuale delle azioni di
carattere generale di promozione turistica regionale:
F) coerenza con il Piano annuale: con tale parametro si vuole
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel
Piano annuale delle azioni di carattere generale di promozione
turistica;
- relativamente al rapporto con il Programma di promozione turistica
dell'Unione di prodotto di riferimento:
G) coerenza con il Programma: con tale parametro si vuole
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel
Programma di promozione turistica dell'Unione di prodotto di
riferimento; in particolare, si deve valutare la coerenza dei mercati
e dei target previsti dal progetto con quelli previsti dal
Programma;
H) collegamento specifico con il Programma: con tale parametro si
vuole individuare il grado di collegamento concreto del progetto
esaminato con le linee operative che contraddistinguono la
programmazione dell'Unione di prodotto di riferimento; in
particolare, si deve valutare il collegamento con specifiche
azioni/strumenti del Programma.
6.3) I "Progetti di Eccellenza"
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di
Eccellenza" sono i seguenti:
Requisiti relativi al soggetto
Essere in possesso di un disciplinare di regolamentazione mirante al
miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto dal
legale rappresentante dell'aggregazione. Tale disciplinare dovra'
almeno prevedere:
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei
prodotti e dei servizi che si intende proporre al mercato e
commercializzare;
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare;
- la chiara identificazione del soggetto preposto al controllo del
rispetto degli standard di qualita' e all'analisi dei risultati
emersi dal sistema di customer satisfaction. Tale soggetto dovra'
redigere una relazione relativa agli esiti dei suddetti controlli da
presentare, a cura del beneficiario del cofinanziamento,
contestualmente alla richiesta di saldo del cofinanziamento stesso.
In relazione ai "requisiti relativi al soggetto", il nucleo di
valutazione deve riconoscere al disciplinare caratteristiche di "alta
qualita'".
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,
le denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.
Possono richiedere l'accesso ai cofinanziamenti per i "Progetti di
Eccellenza" solo i soggetti costituiti in forma di impresa (ad
esclusione dei "consorzi per soci") ed in forma di associazione.
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di
richiesta di cofinanziamento.
Requisiti relativi al progetto
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al
precedente punto 6.1).
7) Procedura per la concessione dei cofinanziamenti regionali
7.1) Modalita' per la formazione della graduatoria dei progetti
ammissibili
La Giunta regionale, a fronte delle risultanze del lavoro svolto dal
nucleo di valutazione e delle risultanze dell'istruttoria
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 15 dicembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione della
graduatoria dei progetti ammissibili, redatta secondo la graduazione
di seguito indicata:
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento
non potra' essere superiore al 35% della spesa ammessa.
I progetti presentati dalle aggregazioni costituite in forma di
associazione temporanea di imprese (ATI), nonche' dai "consorzi per
soci", non accedono ai cofinanziamenti per i "Progetti di
Eccellenza";
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento
in misura non superiore al 5%;
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di prodotto di
appartenenza;
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di
cofinanziamento non potra' essere superiore:
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento
in misura non superiore al 5%;
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di prodotto di
appartenenza.
7.2) Piano di cofinanziamento
Sulla base della graduatoria dei progetti ammissibili di cui al
precedente punto 7.1) ed in relazione alle disponibilita' del
bilancio regionale per l'esercizio di riferimento, la Giunta
regionale approva, con propri atti, il Piano di cofinanziamento dei
progetti di promo-commercializzazione secondo le seguenti priorita':
1) Progetti di "Eccellenza";
2) Progetti con parere di valutazione "Alto";
3) Progetti con parere di valutazione "Medio";
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis").
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,
potranno essere utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate
in termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con
appositi atti, i progetti ritenuti ammissibili ma non cofinanziati.
Con la deliberazione del piano di cofinanziamento la Giunta regionale
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi
all'anno di riferimento.Per tutto quanto concerne le attivita'
relative ai cofinanziamenti, la Regione puo' eventualmente avvalersi
anche di specifico apporto specialistico esterno, da attivarsi in
rapporto alla normativa regionale vigente.".
Emendamento 2
Successivamente al Titolo IV sono aggiunti gli Allegati 1) e 2),
cosi' come segue:
ALLEGATO 1)
Fac-simili per la presentazione delle domande di cofinanziamento per
progetti di promo-commercializzazione turistica
- Modulo 1/A: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle
aggregazioni costituite in forma di impresa;
- Modulo A: fac-simile di dichiarazione per consorzi che realizzano
il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano
direttamente ai costi complessivi del progetto stesso;
- Modulo 1/B: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle
aggregazioni costituite in forme di associazione;
- Allegato 1/C: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese - ATI
- Modulo C: fac-simile per la compilazione dell'elenco delle imprese
aderenti all'ATI da allegare alla domanda di cofinanziamento.
(segue allegato fotografato)B) di approvare contestualmente il testo
aggiornato delle direttive per gli interventi regionali di promozione
e di commercializzazione turistica, approvate con la deliberazione n.
715 del 18/5/1998 e successive modificazioni di cui alle
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01,
1051/02, 1330/03, 412/04 e con il presente atto, che in Allegato A)
al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
C) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
L.R. 7/98 - Testo delle direttive per la attuazione degli interventi
regionali per la promozione e la commercializzazione turistica
emanate con la deliberazione della Giunta regionale 715/98, come
risultante dalle modifiche apportate con le proprie deliberazioni
2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02,
1330/03, 412/04 e n. . . .
INDICE
TITOLO I - PREMESSA
TITOLO II - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTI- VITA' DI
COMMERCIALIZZAZIONE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
CAPO 1 - Il Piano annuale delle azioni di carattere generale
Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale per il
Turismo
Paragrafo 2 - Gestione
CAPO 2 - Le Unioni di prodotto
Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni
Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione
della promozione e della commercializzazione
Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
TITOLO III - ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIA- LE E LOCALE
CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale
CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione
CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province
TITOLO IV - PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO
OVVE- RO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO RE-
GIONALE
Allegato 1) Fac-simili per la presentazione delle domande di
co-finanziamento per progetti di promo-commercializzazione turistica
presentati da soggetti privati aderenti alle Unioni di prodotto
Allegato 2) Fac-simile per la compilazione del piano finanziario
relativo a progetti di promo-commercializzazione turistica presentati
da soggetti privati aderenti alle Unioni di prodotto
TITOLO I
PREMESSA
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del
"Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata
legge.
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.
Aggiornamenti delle presenti direttive potranno prevedersi a seguito
della definizione, previa consultazione e concertazione con i diversi
soggetti interessati, delle linee strategiche degli interventi della
Regione, degli Enti locali ed istituzionali e delle Unioni di
prodotto, in materia di promozione e di commercializzazione
turistica.
TITOLO II
ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTIVITA'
DI COMMERCIALIZZAZIONE
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
CAPO 1
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale
Paragrafo 1
Adempimenti procedurali
dell'Agenzia regionale per il Turismo
La determinazione del Comitato di concertazione dell'Agenzia
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni
dall'adozione dell'atto.
Il Direttore stesso provvede inoltre a trasmettere tempestivamente
alla Regione le determinazioni attinenti le altre funzioni svolte
dall'Agenzia.
Il Piano annuale costituisce punto di riferimento propedeutico al
successivo iter procedurale per le domande dei soggetti proponenti e
per i provvedimenti regionali di cofinanziamento nonche' per gli
incarichi all'APT Servizi Srl.
L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il
15 giugno dell'anno antecedente quello di riferimento, al fine di
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 15
luglio.
Paragrafo 2
Gestione
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 15 agosto dell'anno
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la
progettazione esecutiva.
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale
competente in materia di turismo.
CAPO 2
Le Unioni di prodotto
Paragrafo 1
Riconoscimento delle Unioni
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei
soci fondatori.
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme
dello Statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che
l'Unione ritenga di produrre.
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.
La Giunta regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2
dell'art. 13 della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il 15
settembre di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro
rappresentanti, nonche' eventuali modifiche statutarie.
Paragrafo 2
Programmi delle Unioni di prodotto relativi
alla promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto,
al sostegno alla commercializzazione, ad altre iniziative
realizzate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati
per l'integrazione della promozione e della commercializzazione
1. Presentazione delle domande
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree
turistiche - V.le A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda,
regolarmente bollata, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi
dell'art. 13, comma 5, lettera a) della L.R. 7/98, entro il 15 agosto
dell'anno antecedente quello di riferimento.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Unione di prodotto e deve contenere il programma annuale
dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento regionale,
concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati aderenti
all'Unione stessa.
Tale programma deve contenere:
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti
pubblici e privati;
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di
parti del programma stesso (progetti o azioni);
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per
evidenziare:
- obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di
utilizzare;
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano
finanziario;
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,
all'APT Servizi Srl ed alle Province interessate.
2. Elementi per l'ammissibilita' dei programmi
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate
congiuntamente tra pubblico e privato.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle
singole iniziative;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale
ordinario.
E' ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese
generali per la gestione del programma stesso.
3. Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Direzione
regionale Attivita' produttive, Commercio e Turismo valuta i
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel
programma stesso.
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,
con propria deliberazione, ad approvare il piano di cofinanziamento
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per
l'esercizio di riferimento.
Tale piano tiene conto delle indicazioni iniziali di finanziamento,
rapportate alla consistenza e alla qualita' dei programmi
presentati.
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.I
cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,
Cultura e Affari.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.
Paragrafo 3
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
1) I progetti ammissibili a cofinanziamento regionale
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di
concertazione e di condivisione degli obiettivi, cosi' come previsto
dall'art. 13 della stessa legge.
2) I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e le modalita'
per la presentazione della domanda
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le
aggregazioni costituite:
- in forma di impresa;
- in forma di associazione;
- in forma di associazione temporanea di imprese (ATI).
Tali soggetti possono richiedere il cofinanziamento regionale per un
progetto di promo-commercializzazione e di commercializzazione
turistica.
Ciascuna aggregazione puo' presentare un solo progetto.
La domanda, regolarmente bollata e redatta obbligatoriamente sugli
appositi moduli, di cui all'Allegato 1) alle presenti direttive, deve
essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e
Qualita' Aree turistiche - V.le A. Moro n. 64 - 40127 Bologna, e deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante della aggregazione. Nel
caso in cui l'aggregazione sia una associazione temporanea di imprese
la domanda deve essere sottoscritta dal mandatario.
Tale domanda, deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro
postale di partenza.
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto
segue:
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del
mandatario dell'aggregazione;
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della
domanda, all'Unione di prodotto cui fa riferimento il progetto
presentato;
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica
documentazione obbligatoria, in assenza della quale il progetto non
sara' ritenuto ammissibile a cofinanziamento. A seconda delle diverse
tipologie di aggregazione che richiedono il cofinanzamento, la
documentazione da allegare e' la seguente:
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma
di impresa, contestualmente alla domanda compilata obbligatoriamente
sulla base dell'apposito fac-simile di cui al Modulo 1/A
dell'Allegato 1) alle presenti direttive:
a) il certificato di iscrizione al Registro imprese della Camera di
Commercio competente;
b) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e
obbligatorie:
- strategie e obiettivi;
- mercati e target di domanda di riferimento;
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi
del loro svolgimento;
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la
realizzazione del progetto;
c) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.
Nel caso in cui un'aggregazione costituita in forma di consorzio
realizzi il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano
direttamente ai costi complessivi del progetto, il legale
rappresentante del consorzio stesso deve presentare la seguente
documentazione integrativa:
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante del consorzio,
attestante l'identificazione anagrafica dei soci che aderiscono al
progetto, e le relative quote di partecipazione ai costi per la
realizzazione del progetto stesso. Tale dichiarazione, compilata
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al
Modulo A dell'Allegato 1) alle presenti direttive, dovra' essere
sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, anche da ogni
socio indicato nella dichiarazione.
Anche i consorzi che agiscono secondo le suddette modalita', d'ora in
poi denominati, per semplificazione, "consorzi per soci", possono
presentare un solo progetto;
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma
di associazione, contestualmente alla domanda compilata
obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile di cui al
Modulo 1/B dell'Allegato 1) alle presenti direttive:
a) il certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio
competente;
b) l'atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso
l'Ufficio del Registro;
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e
obbligatorie:
- strategie e obiettivi;
- mercati e target di domanda di riferimento;
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi
del loro svolgimento;
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la
realizzazione del progetto;
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive;
- documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma
di associazione temporanea di imprese (ATI), contestualmente alla
domanda compilata obbligatoriamente sulla base dell'apposito
fac-simile di cui al Modulo 1/C dell'Allegato 1) alle presenti
direttive:
a) l'elenco delle singole imprese aderenti all'ATI, contenente per
ognuna di esse il numero di partita IVA e i dati identificativi ed
anagrafici, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito
fac-simile di cui al Modulo C dell'Allegato 1) alle presenti
direttive;
b) l'atto costitutivo, in originale o copia conforme, redatto e
sottoscritto obbligatoriamente da un notaio, debitamente registrato,
contenente la percentuale di partecipazione alla realizzazione del
progetto di ogni singola impresa aderente all'ATI, nonche' la
dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno fino alla conclusione
del procedimento per il quale e' stato richiesto il cofinanziamento;
c) il progetto strutturato secondo le seguenti voci minime e
obbligatorie:
- strategie e obiettivi;
- mercati e target di domanda di riferimento;
- attivita' e azioni programmate con l'identificazione delle
tipologie di strumenti, materiali, nonche' delle modalita' e tempi
del loro svolgimento;
- definizione delle azioni di verifica dei risultati attesi con la
realizzazione del progetto;
d) il piano finanziario articolato per macro voci e tipologie di
spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito fac-simile
di cui all'Allegato 2) alle presenti direttive.
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche provvedera' ad
attivare uno sportello informativo, nonche' le piu' idonee iniziative
per facilitare la diffusione della documentazione e delle
informazioni relative ai cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.
3) Le spese ammissibili e non ammissibili a cofinanziamento
3.1) Spese non ammissibili
Non sono ammissibili a cofinanziamento regionale le spese per:
- gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli;
- le iniziative di sola incentivazione;
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di
materiale cartaceo di carattere generale;
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti
estranei alla Regione Emilia-Romagna in misura quantitativamente
superiore al 30% del progetto;
- le spese per ospitalita' a terzi nelle sue varie forme (es.
pernottamenti, pranzi e cene, trattamenti benessere, ecc.) non
esplicitamente previste nel progetto;
- qualsiasi tipo di attivita' formativa.
Si precisa inoltre che non saranno ritenute ammissibili in sede di
rendicontazione le spese documentate da: autofatture e/o
autoricevute, fatture con causale "cambio merce" o "provvigioni".
3.2) Spese ammissibili
Sono ritenute ammissibili a cofinanziamento regionale:
- le spese documentate per la stampa e la spedizione di materiale
cartaceo finalizzato alla realizzazione del progetto (pacchetti,
confidential, ecc);
- le spese documentate di viaggio e alloggio del personale e del
legale rappresentante che, per la realizzazione di quanto
esplicitamente previsto dal progetto, partecipano a manifestazioni
fieristiche;
- le spese documentate per i gadget, esplicitamente previsti dal
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla
commercializzazione" e "Marketing diretto";
- le spese documentate per l'organizzazione di eventi, esplicitamente
previsti dal progetto, nella misura massima del 20% calcolato sul
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e
workshop", "Sostegno alla commercializzazione" e "Marketing
diretto";
- le spese documentate per il personale dipendente, in qualsiasi
forma contrattuale assunto, che opera ai fini della realizzazione del
progetto, nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle
spese previste per le seguenti voci del piano finanziario: "Immagine
coordinata, editoria, informazione all'ospite", "Comunicazione,
pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno alla
commercializzazione" e "Marketing diretto";
- le spese documentate di progettazione e/o di realizzazione della
verifica dei risultati, nella misura massima del 15% calcolato sul
totale delle spese previste per le seguenti voci del piano
finanziario: "Immagine coordinata, editoria, informazione
all'ospite", "Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e
workshop", "Sostegno alla commercializzazione", "Marketing diretto",
"Gadget", "Organizzazione eventi" e "Spese per personale
dipendente";
- le spese generali, quale riconoscimento forfetario per la gestione
delle iniziative, nella misura massima del 10% calcolato sul totale
delle spese previste per le seguenti voci del piano finanziario:
"Immagine coordinata, editoria, informazione all'ospite",
"Comunicazione, pubbliche relazioni", "Fiere e workshop", "Sostegno
alla commercializzazione", "Marketing diretto", "Gadget",
"Organizzazione eventi" e "Spese per personale dipendente".
4) Limiti di spesa
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di Prodotto Costa
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00,
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre
Unioni di prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a
Euro 21.000,00.
I progetti saranno ammessi a cofinanziamento per un importo unitario
non superiore ad Euro 233.000,00, senza alcuna distinzione tra
aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di prodotto; a tal fine i
progetti di importo superiore, dovranno essere accompagnati da uno
stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell'importo
massimo di Euro 233.000,00.
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle
imprese costituenti l'aggregazione e non attinenti al progetto
presentato dall'aggregazione stessa.
5) L'istruttoria amministrativa
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 6.1);
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In
particolare deve essere verificata:
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione
richiedente il cofinanziamento regionale;
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario
dell'aggregazione;
- l'appartenenza alla Unione di prodotto indicata nella richiesta di
cofinanziamento;
- l'esatta denominazione del progetto;
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle
aggregazioni richiedenti.
6) L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti
6.1) Il nucleo di valutazione
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza" di cui al successivo punto
6.3), e' effettuata da un nucleo di valutazione nominato, con propria
determinazione, dal Direttore generale Attivita' produttive,
Commercio, Turismo.
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio
competente in materia di turismo e cosi' composto:
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche
della Regione Emilia-Romagna;
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o
"Basso". Valuta inoltre i requisiti previsti per le aggregazioni che
richiedono l'accesso ai cofinanziamenti per "Progetti di
Eccellenza".
Per esprimere il giudizio di valutazione, il nucleo si avvale della
"Metodologia per la valutazione dei progetti" di cui al successivo
punto 6.2), e puo' richiedere eventuali chiarimenti alle
aggregazioni.
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).
Gli elenchi dovranno evidenziare:
- i "Progetti di Eccellenza";
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun
progetto;
- l'importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario
presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto.
6.2) Metodologia per la valutazione dei progetti
Per esprimere il giudizio di valutazione dei progetti si considerano
i seguenti parametri:
- relativamente al valore intrinseco del progetto:
A. livello di internazionalizzazione: con tale parametro si vuole
individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati
esteri. Nella valutazione si tiene anche conto della valenza
strategica delle azioni previste sui mercati esteri rispetto alla
globalita' del progetto, nonche' del rapporto fra l'investimento
finanziario globale e la parte relativa ai mercati esteri;
B. incisivita' di prodotto: con tale parametro si vuole individuare,
anche in base a caratteristiche di specificita'/unicita' nonche' di
corretta e motivata identificazione dei target e dei mercati, il
livello di competitivita' del prodotto, la sua capacita' di successo
rispetto alla domanda del mercato turistico e, in particolare,
rispetto ai bacini geografici, ai segmenti di mercato e ai target cui
tale prodotto si rivolge in modo specifico;
C. innovazione e/o creativita': con tale parametro si vogliono
individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la
capacita' di presentare un prodotto totalmente nuovo e/o per la
capacita' di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione
di un prodotto gia' esistente. Tali caratteristiche saranno valutate
positivamente anche se riferite alle singole azioni che compongono il
progetto;
D. coerenza tra gli obiettivi, i mercati, le azioni ed i costi: con
tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del
progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi
prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni
definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare
strategie e raggiungere obiettivi;
E. integrazione tra soggetti di settori diversi: con tale parametro
si vuole individuare il grado di integrazione raggiunta dalle diverse
tipologie di operatori partecipanti al progetto. L'integrazione tra
soggetti di settori diversi deve produrre un arricchimento concreto
dell'offerta turistica e favorire la realizzazione di progetti di
commercializzazione di prodotti turistici il cui livello di
innovazione e qualita' e' determinato anche dalla molteplicita' e dal
grado di integrazione dei servizi erogati dai soggetti facenti parte
dell'aggregazione;
- relativamente al rapporto con il Piano annuale delle azioni di
carattere generale di promozione turistica regionale:
F. coerenza con il Piano annuale: con tale parametro si vuole
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel
Piano annuale delle azioni di carattere generale di promozione
turistica;
- relativamente al rapporto con il Programma di promozione turistica
dell'Unione di prodotto di riferimento:
G. coerenza con il Programma: con tale parametro si vuole
individuare, attraverso un'analisi comparativa, il grado di coerenza
del progetto esaminato con gli obiettivi strategici contenuti nel
Programma di promozione turistica dell'Unione di prodotto di
riferimento; in particolare, si deve valutare la coerenza dei mercati
e dei target previsti dal progetto con quelli previsti dal
Programma;
H. collegamento specifico con il Programma: con tale parametro si
vuole individuare il grado di collegamento concreto del progetto
esaminato con le linee operative che contraddistinguono la
programmazione dell'Unione di prodotto di riferimento; in
particolare, si deve valutare il collegamento con specifiche
azioni/strumenti del Programma.
6.3) I "Progetti di Eccellenza"
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di
Eccellenza" sono i seguenti:
Requisiti relativi al soggetto
Essere in possesso di un disciplinare di regolamentazione mirante al
miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto dal
legale rappresentante dell'aggregazione. Tale disciplinare dovra'
almeno prevedere:
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei
prodotti e dei servizi che si intende proporre al mercato e
commercializzare;
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare;
- la chiara identificazione del soggetto preposto al controllo del
rispetto degli standard di qualita' e all'analisi dei risultati
emersi dal sistema di customer satisfaction. Tale soggetto dovra'
redigere una relazione relativa agli esiti dei suddetti controlli da
presentare, a cura del beneficiario del cofinanziamento,
contestualmente alla richiesta di saldo del cofinanziamento stesso.
In relazione ai "requisiti relativi al soggetto", il nucleo di
valutazione deve riconoscere al disciplinare caratteristiche di "alta
qualita'".
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,
le denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.
Possono richiedere l'accesso ai cofinanziamenti per i "Progetti di
Eccellenza" solo i soggetti costituiti in forma di impresa (ad
esclusione dei "consorzi per soci") ed in forma di associazione.
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di
richiesta di cofinanziamento.
Requisiti relativi al progetto
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al
precedente punto 6.1).
7) Procedura per la concessione dei cofinanziamenti regionali
7.1) Modalita' per la formazione della graduatoria dei progetti
ammissibili
La Giunta regionale, a fronte delle risultanze del lavoro svolto dal
nucleo di valutazione e delle risultanze dell'istruttoria
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 15 dicembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione della
graduatoria dei progetti ammissibili, redatta secondo la graduazione
di seguito indicata:
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento
non potra' essere superiore al 35% della spesa ammessa.
I progetti presentati dalle aggregazioni costituite in forma di
associazione temporanea di imprese (ATI), nonche' dai "consorzi per
soci", non accedono ai cofinanziamenti per i "Progetti di
Eccellenza";
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento
in misura non superiore al 5%;
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di Prodotto di
appartenenza;
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di
cofinanziamento non potra' essere superiore:
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di impresa (esclusi i "consorzi per
soci") e di associazione. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di
prodotto "Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e
"Terme e Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dai "consorzi
per soci". Per tali consorzi aderenti alle Unioni relative ai
comparti turistici economicamente piu' deboli (Unioni di prodotto
"Appennino e Verde", "Citta' d'Arte, Cultura e Affari" e "Terme e
Benessere"), viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento
in misura non superiore al 5%;
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI), indipendentemente dall'Unione di prodotto di
appartenenza.
7.2 Piano di cofinanziamento
Sulla base della graduatoria dei progetti ammissibili di cui al
precedente punto 7.1) ed in relazione alle disponibilita' del
bilancio regionale per l'esercizio di riferimento, la Giunta
regionale approva, con propri atti, il Piano di cofinanziamento dei
progetti di promo-commercializzazione secondo le seguenti priorita':
1) Progetti di "Eccellenza";
2) Progetti con parere di valutazione "Alto";
3) Progetti con parere di valutazione "Medio";
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis").
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,
potranno essere utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate
in termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con
appositi atti, i progetti ritenuti ammissibili ma non cofinanziati.
Con la deliberazione del Piano di cofinanziamento la Giunta regionale
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi
all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.
TITOLO III
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE
CAPO 1
Programmi turistici di promozione locale
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti
attuatori indicati all'art. 6, comma 2 della L.R. 7/98.
Il programma provinciale deve essere articolato in ambiti di
attivita' ed essere distinto nei seguenti tre filoni fondamentali:
1) Servizi turistici di base dei Comuni
Tale filone comprende l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento
turistico. Assume particolare rilevanza in questo contesto il
funzionamento dei servizi di accoglienza ed informazione ai turisti.
2) Iniziative di promozione turistica di interesse locale
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono
realizzate dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di
qualita' dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel
territorio provinciale.
3) Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di
promozione dei territori e delle destinazioni
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono
presentate e realizzate direttamente dalle Province o dai soggetti
attuatori, di cui all'art. 6, comma 2) della L.R. 7/98, per la
valorizzazione turistica locale integrata e per la promozione sui
mercati nazionale ed internazionale dei territori e delle
destinazioni turistiche. Rientrano in questo ambito anche eventuali
azioni di accertamento e valorizzazione delle professionalita'
turistiche locali.
Le iniziative di promozione dei territori e delle destinazioni sui
mercati nazionale ed internazionale, devono essere programmate in
piena coerenza con le linee strategiche contenute nel Piano annuale
delle azioni di carattere generale di promozione turistica regionale
dell'anno di riferimento.
Al fine di ottimizzare gli interventi e razionalizzare l'utilizzo
delle risorse finanziarie, le Province attivano le piu' adeguate
forme di collaborazione con APT Servizi srl e con le Unioni di
prodotto.
CAPO 2
Criteri generali per la ripartizione
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi
turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun
vincolo per la definitiva destinazione tra i tre filoni di attivita'
indicati al precedente Capo 1, che sara' effettuata da ciascuna
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai
fini di favorire i processi di collaborazione fra gli operatori
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione
conseguentemente alla approvazione della legge regionale concernente
il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio di
riferimento.
La Giunta regionale dispone la ripartizione della disponibilita'
prevista nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i
seguenti criteri:
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene
ripartita in parti uguali fra le Province;
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 2728/97).
La Giunta regionale puo' disporre l'utilizzazione di eventuali
risorse resesi disponibili nell'ambito degli appositi capitoli per
ulteriori iniziative.
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.
CAPO 3
Modalita' procedurali per il finanziamento
delle attivita' inserite nei Programmi turistici
di promozione locale delle Province
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per
stabilire in via preventiva, le linee strategiche e programmatiche
per l'esercizio di riferimento nonche' le modalita' procedurali cui
si dovranno attenere i soggetti proponenti ed attuatori dei progetti
e delle iniziative di promozione turistica locale attinenti ai
filoni:
1) "Servizi turistici di base dei Comuni";
2) "Iniziative di promozione turistica locale";
3) "Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di
promozione dei territori e delle destinazioni".
Le Province presentano alla Regione entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee
strategiche annuali delle politiche provinciali anche i progetti
considerati ammissibili al contributo, distinti nei tre citati filoni
di attivita', riportati in schede tecniche contenenti gli elementi
identificativi dei progetti stessi.
Nel citato provvedimento concernente l'approvazione del Programma
turistico di promozione locale per l'anno di riferimento, deve essere
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del
medesimo Programma per il completamento di iniziative gia' previste o
programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di indirizzo o
programmatici regionali.
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al
riparto delle risorse disponibili sul bilancio regionale e per
permettere alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse
necessarie, per fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in
essere a favore dei soggetti beneficiari ed al fine di non
pregiudicare lo svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla
stagione turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale:
1) la Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di
cui al precedente Capo 2, la ripartizione delle risorse disponibili
sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario di riferimento. Il medesimo provvedimento dispone
altresi' l'assunzione dell'onere finanziario sui medesimi capitoli,
subordinandone eventualmente l'effettivo impegno di spesa all'entrata
in vigore della legge regionale di bilancio per l'esercizio di
riferimento ed al rispetto delle disposizioni indicate dalla legge
regionale che disciplina la normativa contabile;
2) con successivi atti il dirigente regionale competente, ai sensi
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di
utilizzo del budget assegnato con il provvedimento indicato al
precedente punto 1). Ogni atto provinciale di utilizzo del budget
regionale deve contenere: - la identificazione dei soggetti
beneficiari del finanziamento; - l'ammontare del finanziamento
assegnato dalla Provincia a ciascun progetto; - le modalita'
procedurali ed i contenuti delle documentazioni e delle
rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti, nonche' i
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse;
- le modalita' procedurali per l'utilizzo di eventuali economie di
spesa, modalita' che verranno determinate con gli stessi atti di
impegno per il completamento di iniziative gia' previste nel proprio
PTPL, aumentando il budget ovvero programmando nuove iniziative
coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione regionali;
3) alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il
dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni: a) la Provincia
deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un proprio atto
che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita' ("Servizi di base
dei Comuni relativi all'informazione e accoglienza turistica",
"Promozione turistica di interesse locale" e "Iniziative di
valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei
territori e delle destinazioni") una relazione tecnico-finanziaria
pre-consuntiva, dalla quale risultino: gli obiettivi raggiunti e i
singoli progetti realizzati, l'importo delle spese impegnate, delle
spese in corso di liquidazione al 31 dicembre e di quelle gia'
liquidate; b) la Provincia potra' in corso d'opera riutilizzare
eventuali economie secondo quanto stabilito nel proprio Programma di
promozione turistica locale. La relazione tecnico-finanziaria di cui
al precedente punto a) deve contenere l'indicazione dei provvedimenti
provinciali di riutilizzo; c) le Province devono inoltre trasmettere
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, un
conto consuntivo redatto per ogni progetto compreso nei filoni di
attivita' del proprio Programma turistico di promozione locale, dal
quale risultino le tipologie delle spese e il relativo ammontare
nonche' le entrate a copertura delle spese.
TITOLO IV
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO OVVERO
NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,
procedurali e gestionali.
ALLEGATO 1)
Fac-simili per la presentazione delle domande di cofinanziamento per
progetti di promo-commercializzazione turistica
- Modulo 1/A: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle
aggregazioni costituite in forma di impresa;
- Modulo A: fac-simile di dichiarazione per consorzi che realizzano
il progetto per conto di propri soci, i quali partecipano
direttamente ai costi complessivi del progetto stesso;
- Modulo 1/B: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle
aggregazioni costituite in forme di associazione;
- Allegato 1/C: fac-simile di domanda da utilizzarsi da parte delle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese - ATI;
- Modulo C: fac-simile per la compilazione dell'elenco delle imprese
aderenti all'ATI da allegare alla domanda di cofinanziamento.
(segue allegato fotografato)