REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')

          Art. 4                                                                
Distruzione della merce                                                         
1. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva            
devono avvenire, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso           
una discarica autorizzata dal Comune alla presenza del custode delle            
cose confiscate o rinvenute o di persona da questi delegata. Colui              
che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale             
dando atto delle modalita' con cui si procede e del nominativo                  
dell'operatore ecologico che provvede.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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