REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')
Art. 4
Distruzione della merce
1. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva
devono avvenire, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
una discarica autorizzata dal Comune alla presenza del custode delle
cose confiscate o rinvenute o di persona da questi delegata. Colui
che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale
dando atto delle modalita' con cui si procede e del nominativo
dell'operatore ecologico che provvede.