REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Forma semplificata
per la redazione del processo verbale e del sequestro
1. Nei casi previsti dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale
24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita'), il pubblico ufficiale
che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e
delle attrezzature procede con le seguenti modalita' semplificate:
a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco
sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti
tipologie e senza l'obbligo di indicarne il numero: 1) abbigliamento,
accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli,
scarpe, e simili) e prodotti per la cura della persona; 2) arredo e
prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia,
mobili, elettrodomestici, giocattoli); 3) bigiotteria (collane,
braccialetti, anelli, orologi e simili); 4) supporti videomusicali
(musicassette, videocassette, cd, dvd e simili); 5) altro;
b) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in
un contenitore (sacco o simile) di materiale non soggetto a
deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo
dell'organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere
dotato di un'etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero
di registro sequestri, la data e il luogo del sequestro, il luogo e
l'incaricato alla custodia delle cose sequestrate, le generalita' del
trasgressore e le firme del pubblico ufficiale intervenuto e del
trasgressore. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare
l'etichetta inamovibile, l'autorita' che procede dovra' farne
menzione nel verbale di sequestro. Tutte le predette operazioni
devono essere compiute alla presenza del trasgressore. Nel caso in
cui non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra,
il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.
2. Al momento della confisca, l'autorita' che procede dovra' dare
atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore
ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 4
1) Il testo dell'art. 56, comma 2 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 56 - Semplificazione delle procedure a tutela della legalita'
del commercio
(omissis)
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca
della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29,
comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio
del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio
previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta,
aperta al pubblico; nonche' in caso di grave o persistente viol
azione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo
28, comma 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
(omissis)".