REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
Registro regionale di mortalita'
1. E' istituito il Registro regionale di mortalita', con finalita'
statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a
trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli
standard di qualita' e completezza definiti dalla Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali.