REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 15 Registro regionale di mortalita' 1. E' istituito il Registro regionale di mortalita', con finalita' statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualita' e completezza definiti dalla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali.