LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO IV
ATTIVITA' FUNEBRE
Art. 14
Strutture per il commiato
1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di
strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del
defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e
l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o
privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta,
senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2 le strutture
devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie
previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, n di
strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere
collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
6. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti,
un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il
commiato.