LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO IV
ATTIVITA' FUNEBRE
Art. 13
Attivita' funebre
1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende un
servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti
prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative
inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in
occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attivita' funebre espletata da imprese pubbliche o private in
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha
sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione
e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al
possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi
del comma 3.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le
modalita' generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito
provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la
competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel
rispetto delle seguenti disposizioni:
a) prevedere che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
b) prevedere che le imprese che esercitano l'attivita' funebre
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1)
la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di
autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno
di un carro funebre; 2) la disponibilita' di almeno una sede idonea
alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove
si richiede l'autorizzazione; 3) personale in possesso di sufficienti
conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni
svolte; 4) un responsabile della conduzione dell'attivita' funebre,
che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col
legale rappresentante dell'impresa;
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza
funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare,
delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente
l'attivita' funebre.
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attivita' funebre.
L'attivita' funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente
svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei
locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attivita'
funebre. E' sospeso dalla possibilita' di ulteriore esercizio
dell'attivita' funebre dal Comune, con effetto immediato e per un
periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva
l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo
7, chi, nello svolgimento dell'attivita' funebre o del trasporto
funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse,
doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a
consentire il procacciamento di uno o piu' funerali o indicazioni per
l'attribuzione di uno o piu' funerali. In relazione alla gravita' del
fatto puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 4
1) Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 concerne
Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE,
della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.