REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

               TITOLO III                                                       
        NORME DI POLIZIA MORTUARIA                                              
          Art. 8                                                                
Organizzazione delle attivita' di medicina necroscopica                         
1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle            
cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di                  
medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di             
coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attivita' di               
medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento                   
dell'attivita' stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o             
non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno                   
altresi' al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle            
evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in                  
soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a            
domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori               
dell'ospedale.                                                                  
2. L'accertamento della realta' della morte viene effettuata dal                
medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda           
Unita' sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con             
il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina             
generale, al fine di assicurare la tempestivita' e l'ottimale                   
distribuzione del servizio.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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