LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 8
Organizzazione delle attivita' di medicina necroscopica
1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle
cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di
medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di
coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attivita' di
medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento
dell'attivita' stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o
non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno
altresi' al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle
evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in
soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a
domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori
dell'ospedale.
2. L'accertamento della realta' della morte viene effettuata dal
medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda
Unita' sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina
generale, al fine di assicurare la tempestivita' e l'ottimale
distribuzione del servizio.