LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO II
FUNZIONI ISTITUZIONALI
E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 5
Obblighi dei Comuni
e gestione dei servizi pubblici essenziali
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle
funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della
normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei
servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, puo' essere
effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di
gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici
locali, in base a modalita' che garantiscano comunque il pieno
soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di
equita' e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o
necroscopico svolga anche l'attivita' funebre di cui all'articolo 13
della presente legge, d'obbligo la separazione societaria, da
attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione
antecedente tale data.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a
soggetti esercenti, anche attraverso societa' controllate o
collegate, l'attivita' funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in
corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano
alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione
residente alle informazioni necessarie alla fruibilita' dei servizi
pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento
ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste
dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi
spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in
particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
285 del 1990, i Comuni hanno facolta' di assumere ed organizzare
attivita' e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con
altri soggetti imprenditoriali, quali l'attivita' funebre o la
gestione di strutture per il commiato.
NOTE ALL'ART. 5
Commi 1 e 5
1) Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n.285 concerne Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.