LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO II
FUNZIONI ISTITUZIONALI
E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I
Funzioni regionali e provinciali
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le
Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio
territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza
chilometrica e della necessita' di consentire il pieno esercizio di
libera scelta della modalita' di sepoltura o della cremazione di
ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i Comuni interessati,
la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire
l'accessibilita' e la fruibilita' del servizio di cremazione per i
cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con
crematori situati in ambiti territoriali contigui.
2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di
cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche
riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla
programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresi', su
richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti
territoriali in relazione alle loro capacita' di ricezione.