LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO II
FUNZIONI ISTITUZIONALI
E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I
Funzioni regionali e provinciali
Art. 2
Funzioni della Regione
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e
uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri
derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale,
a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela
delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie
disciplinate dalla presente legge:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza,
anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali
e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le
necessarie informazioni;
b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione
degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente
legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le
forme previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004,
n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Universita');
c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le
tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo
modalita' che tengano conto dei costi di gestione dei singoli
impianti;
d) puo' approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti
dalla presente legge.
2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali, sono emanate norme in materia di
piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei
cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalita' della presente
legge.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' il seguente:
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della
legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema
regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla
Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 abrogato.".