REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

                TITOLO II                                                       
             FUNZIONI ISTITUZIONALI                                             
          E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI                              
              CAPO I                                                            
          Funzioni regionali e provinciali                                      
          Art. 2                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e                   
uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri           
derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale,            
a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela              
delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie                  
disciplinate dalla presente legge:                                              
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza,           
anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali            
e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le             
necessarie informazioni;                                                        
b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione           
degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente              
legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le               
forme previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004,            
n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione             
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.              
Rapporti con l'Universita');                                                    
c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le           
tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo            
modalita' che tengano conto dei costi di gestione dei singoli                   
impianti;                                                                       
d) puo' approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;                    
e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti              
dalla presente legge.                                                           
2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta                 
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la            
Conferenza Regione-Autonomie locali, sono emanate norme in materia di           
piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei                    
cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalita' della presente            
legge.                                                                          
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6              
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.              
Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e                        
semplificazione. Rapporti con l'Universita'  il seguente:                       
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della              
legge regionale n. 3 del 1999                                                   
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel             
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere              
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e            
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni                 
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema             
regionale e locale.                                                             
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti           
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui                     
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza              
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna                 
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a                 
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.                      
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli           
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche               
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla              
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.                                                        
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999  abrogato.".               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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