LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 5
Mutuo per il finanziamento
della prosecuzione degli interventi
per la mobilita' ciclistica
(articolo 18 della legge n. 166 del 2002)
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19
ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita'
ciclistica) la Regione e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 18
della Legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti) a contrarre un mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti SpA, da assumere in deroga alle limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro
1.898.879,09 e al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.
2. E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli e nelle correlate unita' previsionali
di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del
Bilancio di previsione per l'esercizio 2004.
3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi del
mutuo e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti al Capitolo 88732 afferente alla
U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l'ammortamento mutui -
Risorse statali) e al Capitolo 87732 afferente alla U.P.B.
1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l'ammortamento mutui - Risorse
statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta
la durata del mutuo. La Regione puo' dare in carico al proprio
tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate
semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze
stabilite.
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento del mutuo di
cui al presente articolo e' pari ad Euro 175.453,93 a partire
dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la
durata dello stesso.
5. Esso fara' carico ai Capitoli 87732 e 88732, distinti per quota
interessi e per quota di rimborso del capitale sui bilanci di
previsione a decorrere dall'esercizio 2004 e sara' finanziato con un
limite d'impegno statale a favore della Regione Emilia-Romagna ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 166 del 2002
e nell'ambito del riparto previsto a favore della Regione
Emilia-Romagna, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 31 dicembre 2003.
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) La legge 19 ottobre 1998, n. 366 concerne Norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica.
2) Il testo dell'art.18 della legge 1 agosto 2002, n. 166 concernente
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e' il
seguente:
"Art. 18 - Interventi in materia di mobilita' ciclistica
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla Legge
19/10/1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui
o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad
effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.".
Comma 5
3) Il testo dell'art.18 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 e' citato
alla nota 2 del presente articolo.
Comma 6
4) Il testo dell'art.25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo
di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di
effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti
i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla
Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di
base che possono essere integrati a norma del secondo comma del
presente articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e' determinato in misura non
superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo
20, comma 1, lettera a).".