LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,
comma 1 della legge regionale n. 29 del 2003 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e' diminuito di Euro
33.500.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge
regionale n. 29 del 2003 e' ridefinito in Euro 693.000.000,00. Tale
importo risulta dagli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2003, al
netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese,
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con
ricorso all'indebitamento ed elencati nella Tabella M allegata alla
presente legge - articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica).
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 29 del 2003 e'
ridefinito in Euro 161.805.983,63.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art.16, comma 1, della legge regionale 22 dicembre
2003, n. 29 concernente "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio
pluriennale 2004-2006 e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2004 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di
cui e' data dimostrazione nell'Elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 904.500.000,00.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'art.16, comma 2, della legge regionale 22 dicembre
2003, n. 29 concernente "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio
pluriennale 2004-2006" e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
(omissis)
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2004 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Euro 619.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 15 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 39 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005), come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 26 luglio 2003, n. 16 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15/11/2001, n. 40. Primo provvedimento generale
di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi
entro la chiusura dell'esercizio 2003.
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004,
n. 168 concernente Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica e' il seguente:
"Art. 3 - Disposizioni in materia di finanza regionale
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma
21, sono inseriti i seguenti:
"21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere
all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a
privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia'
coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso
all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla
legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla
elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data
di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con
esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere
apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti
destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se
compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto
ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.
(omissis)".
Comma 3
4) Il testo dell'art.16, comma 7, della legge regionale 22 dicembre
2003, n. 29 concernente Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio
pluriennale 2004-2006 e' il seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
(omissis)
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 156.863.770,95 a partire dall'esercizio
finanziario 2005 e fino all'esercizio finanziario 2024.
(omissis)".