LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 36
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004,
le parole "per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente
legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "per l'espletamento dei
compiti previsti dall'articolo 13".
2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004,
la frase iniziale: "La promozione del sistema e' affidata ad
un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e piu' in
generale alle disposizioni del presente Capo, sono affidate ad
un'agenzia regionale dotata di personalita' giuridica," e' sostituita
dalla seguente: "La promozione del sistema e lo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 18 e piu' in generale alle disposizioni
del presente Capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici dotata di personalita' giuridica,".
NOTE ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'art.16, comma 1, della legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 concernente Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione e' il seguente:
"Art. 16 - Criteri organizzativi delle strutture regionali
1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per
l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge sono
organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione
di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata
nella Direzione generale competente.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 concernente Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione e' il seguente:
"Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto
1. La promozione del sistema e' affidata ad un'agenzia regionale di
sviluppo dei mercati telematici e piu' in generale le disposizioni
del presente capo sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di
personalita' giuridica, che il Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzato a costituire ai
sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Universita').
(omissis)".