REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 36                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004                                   
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004,            
le parole "per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente               
legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "per l'espletamento dei           
compiti previsti dall'articolo 13".                                             
2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004,            
la frase iniziale: "La promozione del sistema e' affidata ad                    
un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e piu' in               
generale alle disposizioni del presente Capo, sono affidate ad                  
un'agenzia regionale dotata di personalita' giuridica," e' sostituita           
dalla seguente: "La promozione del sistema e lo svolgimento delle               
attivita' di cui all'articolo 18 e piu' in generale alle disposizioni           
del presente Capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo              
dei mercati telematici dotata di personalita' giuridica,".                      
NOTE ALL'ART. 36                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.16, comma 1, della legge regionale 24 maggio               
2004, n. 11 concernente Sviluppo  regionale della societa'                      
dell'informazione e' il seguente:                                               
"Art. 16 - Criteri organizzativi delle strutture regionali                      
1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per                        
l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge sono                   
organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione            
di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata               
nella Direzione generale competente.                                            
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 24 maggio              
2004, n. 11 concernente Sviluppo  regionale della societa'                      
dell'informazione e' il seguente:                                               
"Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto                   
1. La promozione del sistema e' affidata ad un'agenzia regionale di             
sviluppo dei mercati telematici e piu' in generale le disposizioni              
del presente capo sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di               
personalita' giuridica, che il Presidente della Regione, previa                 
deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzato a costituire ai            
sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6           
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione                  
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.              
Rapporti con l'Universita').                                                    
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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