LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993
1. Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e'
sostituito dal seguente:
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte
ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del
fondo sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di
formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli
che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono
altresi' esentati dall'obbligo di esame al fine dell'iscrizione
nell'albo.".
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 7 bis, della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 42 concernente Ordinamento della professione di
maestro di sci e' il seguente:
"Art. 4 - Abilitazione, aggiornamento e specializzazione
professionale
(omissis)
7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte
ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre
nazionali delle discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito
titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo
della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente
articolo".