REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 35                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993                                   
1. Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre              
1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e'                
sostituito dal seguente:                                                        
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte                   
ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del             
fondo sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di                    
formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli           
che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono           
altresi' esentati dall'obbligo di esame al fine dell'iscrizione                 
nell'albo.".                                                                    
NOTA ALL'ART. 35                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 4, comma 7 bis, della legge regionale 9                   
dicembre 1993, n. 42 concernente Ordinamento della professione di               
maestro di sci e' il seguente:                                                  
"Art. 4 - Abilitazione, aggiornamento e specializzazione                        
professionale                                                                   
(omissis)                                                                       
7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte                    
ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre           
nazionali delle discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito             
titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo              
della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente                      
articolo".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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