REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 34                                                               
Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilita')                                 
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture)                           
della legge regionale n. 3 del 1999                                             
1. Al comma 1 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999             
le parole: "delle strade e autostrade" sono sostituite dalla parola:            
"viaria".                                                                       
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 162 della legge                    
regionale n. 3 del 1999 sono aggiunte le parole: "sulla rete delle              
strade di interesse regionale, nonche' alla programmazione,                     
attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3,               
delle autostrade regionali".                                                    
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 162 della legge                    
regionale n. 3 del 1999.                                                        
4. Alla rubrica ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 163 della legge                 
regionale n. 3 del 1999 dopo la parola: "rete" e prima delle parole:            
"di interesse regionale" e' inserita la parola: "viaria".                       
5. Al comma 2 dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999             
sono soppresse le parole: "ivi comprese" e sono aggiunte dopo la                
parola: "Stato" le parole: "e le autostrade regionali".                         
6. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge                  
regionale n. 3 del 1999 la parola: "viaria" e' sostituita dalle                 
parole: "delle strade di interesse regionale".                                  
7. Al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del              
1999: nella lettera a) sono soppresse le parole: "le modalita' ed";             
dopo la parola: "finanziamenti" sono soppresse le parole: ", nonche'            
le percentuali degli stessi"; alla lettera b) la parola: "viaria" e'            
sostituita dalle parole: "delle strade"; e sono soppresse le parole:            
", nonche' le priorita' di realizzazione".                                      
8. Al comma 3 dell'articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999             
la parola: "su" e' sostituita dalle parole: "relativi ad autostrade             
regionali o a".                                                                 
9. Alla rubrica dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999           
le parole: "Regione - Province" sono sostitute dalle parole: "per la            
rete viaria di interesse regionale".                                            
10. Al comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999            
le parole: "agli interventi sulla rete stradale relativi" sono                  
soppresse; alla lettera a) la parola: "viaria" e' sostituita con le             
parole: "delle strade"; alla lettera f) dopo la parola: "traffico"              
sono aggiunte le parole: "e costituzione di un centro regionale di              
monitoraggio"; dopo la lettera f) e'  aggiunta  la seguente lettera:            
"f bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del                 
programma di cui all'articolo 164 ter".                                         
11. L'articolo 167 ter della legge regionale n. 3 del 1999 e'                   
abrogato.                                                                       
NOTE ALL'ART. 34                                                                
Commi 1, 2 e 3                                                                  
1) Il testo dell'art. 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3            
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 162 - Funzioni della Regione                                              
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione,                
programmazione e al coordinamento della rete delle strade e                     
autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.                          
2. La Regione in particolare provvede:                                          
a) alla pianificazione della viabilita' nell'ambito del Piano                   
Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione            
nazionale;                                                                      
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui                
all'art. 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione,                     
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;                          
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche              
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi                
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,                 
gestione e sicurezza delle strade, nonche' in materia di catasto                
delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;            
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti              
per la mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di                   
percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998,             
n. 366.                                                                         
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse           
regionale, le funzioni relative:                                                
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;               
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui                 
provvede mediante concessione;                                                  
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente                 
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani                
finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonche' alla stipula               
delle relative convenzioni.                                                     
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche             
per specifiche tratte di rete di interesse regionale non                        
autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della            
Conferenza Regione-Autonomie locali.".                                          
Commi 4 e 5                                                                     
2) Il testo dell'art.163 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 163 - Rete di interesse regionale                                         
1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita           
la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede alla individuazione            
e alla modifica della rete di interesse regionale.                              
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale cui           
al comma 1, per rete di interesse regionale si intende la grande rete           
e la "rete di base principale", cosi' come definite dal Piano                   
regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare             
n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo           
Stato.".                                                                        
Commi 6 e 7                                                                     
3) Il testo dell'art.164 bis, comma 1, della legge regionale 21                 
aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 164 bis - Programma triennale di intervento sulla rete viaria             
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria e' lo                 
strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:                  
a) le modalita' ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonche' le           
percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art.           
167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di                   
manutenzione straordinaria;                                                     
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo                 
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di                   
interesse regionale, nonche' le priorita' di realizzazione;                     
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.                 
(omissis)".                                                                     
Comma 8                                                                         
4) Il testo dell'art.165, comma 3, della legge regionale 21 aprile              
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali                           
(omissis)                                                                       
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse                 
regionale che riguardino piu' province, la Regione promuove specifici           
accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad                  
oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalita'             
progettuali ed i rispettivi obblighi".                                          
Comma 9                                                                         
5) La rubrica dell'articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999,           
n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province                                        
Comma 10                                                                        
6) Il testo dell'art. 167, comma 2, della legge regionale 21 aprile             
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province                                        
(omissis)                                                                       
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale              
relativi a:                                                                     
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande                          
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con           
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete            
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di             
intervento di cui all'art. 164-bis;                                             
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata            
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;               
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi                  
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;                        
d) studi di fattibilita', studi ambientali, progettazioni, analisi              
preventive e indagini funzionali alla progettazione;                            
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attivita' di'                
monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di utilizzazione            
delle strade;                                                                   
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di                    
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.                      
(omissis)".                                                                     
Comma 11                                                                        
7) Il testo dell'art.167 ter della legge regionale 21 aprile 1999, n.           
3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:            
"Art. 167 ter - Spese di funzionamento                                          
1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale                  
assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale           
assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di            
viabilita', una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla           
Regione dallo Stato per il personale non trasferito.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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