LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 32
Innalzamento di limiti percentuali
e spostamento di scadenza di termini,
in materia di trasporti pubblici locali,
legge regionale n. 30 del 1998
1. Il limite fissato dall'articolo 16, comma 5 ter della legge
regionale n. 30 del 1998 e' modificato dal "30 per cento" al
"cinquanta per cento".
2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma
4 della legge regionale n. 30 del 1998, e' spostato al 30 giugno 2005
laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30
giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli
aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima
legge regionale, purche' gli enti stessi pervengano a tale
definizione entro il 31 ottobre 2004.
NOTE ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16, comma 5 ter, della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
(omissis)
5-ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del
corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del
servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo
scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere gia'
riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o
indennizzi per la minore qualita' o quantita' dei servizi dallo
stesso erogati. L'ente competente puo' destinare a interventi a
favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle
effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente
comma.
(omissis)
Comma 2
2) Il testo dell'art. 45, comma 4, della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto
autofilotranviario
(omissis)
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2004 .
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico
regionale e locale
(omissis)
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita',
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi).
(omissis)".
4) Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 14 - Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i
princi'pi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori
dipendenti alla data del subentro stesso.
(omissis)".