REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 30                                                               
Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18                           
della Legge n. 109 del 1994                                                     
1. I compensi che la Regione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge             
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori                     
pubblici), ripartisce, a titolo di incentivo alla progettazione,                
nella misura non superiore al due per cento dell'importo a base di              
gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli             
oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di              
oneri accessori a carico della Regione stessa.                                  
NOTA ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109                   
concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 18 - Incentivi e spese per la progettazione                               
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a               
base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli            
stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, e' ripartita, per ogni            
singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in               
sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento                  
adottato dall'Amministrazione, tra il responsabile unico del                    
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano           
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra           
i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo              
dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto                    
all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La                    
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse           
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della                   
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai             
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno                     
all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie. I           
commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con            
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di            
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio           
provvedimento analoghi criteri.                                                 
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla                    
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e'                   
ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di            
cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice            
che lo abbiano redatto.                                                         
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle                  
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le Amministrazioni                   
competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per              
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla           
stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed            
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di                 
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di              
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando           
previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per             
il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed                     
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti             
d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse                 
pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per           
i propri bilanci le Regioni e le Province autonome, qualora non vi              
abbiano gia' provveduto, nonche' i Comuni e le Province e i loro                
consorzi. Per le opere finanziate dai Comuni, Province e loro                   
consorzi e dalle Regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto           
mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese            
di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente                      
mutuatario.                                                                     
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a                
tempo parziale non possono espletare, nell'a'mbito territoriale                 
dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di              
pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs 3            
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti            
ai rapporti d'impiego.                                                          
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione,               
direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo            
di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle           
previste dalla presente legge.".                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina