LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 30
Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18
della Legge n. 109 del 1994
1. I compensi che la Regione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), ripartisce, a titolo di incentivo alla progettazione,
nella misura non superiore al due per cento dell'importo a base di
gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli
oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di
oneri accessori a carico della Regione stessa.
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109
concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici e' il
seguente:
"Art. 18 - Incentivi e spese per la progettazione
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, e' ripartita, per ogni
singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'Amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra
i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie. I
commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e'
ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di
cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le Amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per
il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti
d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse
pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per
i propri bilanci le Regioni e le Province autonome, qualora non vi
abbiano gia' provveduto, nonche' i Comuni e le Province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai Comuni, Province e loro
consorzi e dalle Regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto
mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese
di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'a'mbito territoriale
dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle
previste dalla presente legge.".