LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 26
Disposizioni particolari
per la gestione delle attivita' giornalistiche
1. Fino a diversa disciplina contrattuale, al personale regionale,
iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni in
materia di rapporti con il sistema dei mass media di competenza del
Gabinetto del Presidente ovvero della struttura organizzativa
preposta nella direzione generale del Consiglio regionale si
applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal
Contratto nazionale lavoro giornalistico. La decorrenza, le modalita'
di applicazione, la tabella di equiparazione ed il regime di
incompatibilita' sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Al personale assegnato alla
struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non si applicano le
disposizioni dell'articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale
n. 43 del 2001.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente
della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli
interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare
alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale n. 43
del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di
equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede,
con proprio atto, il direttore generale del Consiglio regionale
previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato
alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con
contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle
strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del
personale rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.
3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di
personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene
tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della
normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione
definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni
di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La
Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura
competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche
competenze del dirigente responsabile. La Giunta regionale e',
altresi', autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese
disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la
riorganizzazione della funzione.
4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga
successivamente assegnato ad altra funzione e' disciplinato dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Regione-Autonomie locali, secondo la tabella prevista al medesimo
comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e
continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi)
il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi
editoriali, di informazione e di comunicazione, e' ammesso qualora
l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a
150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6
della legge regionale n. 9 del 2000.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 5 - Gabinetto del Presidente della Giunta
1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta e' preposto allo
svolgimento delle attivita' di supporto necessarie per l'esercizio
delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al
Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Gabinetto del Presidente e' costituito dalle strutture preposte
in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla
direzione delle attivita' politico-amministrative della Giunta, ai
rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento
della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie,
nonche' al coordinamento dell'attivita' di comunicazione
istituzionale.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente e' affidata al Capo di
Gabinetto.".
2) Il testo dell'art. 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 concernente Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna
e' il seguente:
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali
(omissis)
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma
4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale
regionale di categoria e posizione economica corrispondente al
livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio
e' invece definito ai sensi del comma 7.
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle
strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio
previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi
indennita' connessa a particolari funzioni e il compenso per il
lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano
congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare
dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento
economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di
lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonche' della
differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di
inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo
professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di
nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al
riconoscimento dell'emolumento spettante.
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle
strutture speciali si applicano le disposizioni relative al
trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilita'
dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i
dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi
che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli
incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo
strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei
compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento
delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un
mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi
prorogati sono risolti di diritto.
(omissis)".
Comma 2
3) Il testo dell'art.5 della legge regionale 26 novembre 2001, n.43
concernente Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' citato alla nota 1 del
presente articolo.
Comma 5
4) Il testo dell'art.15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9
concernente Disposizioni in materia di forniture e servizi e' il
seguente:
"Art. 15 - Trattativa privata
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa
privata puo' procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle
lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della Dir. 93/36 CEE
e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della
Dir. 92/50 CEE.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte
appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici,
prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla
come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o
della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti
dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e' ammesso alle
condizioni di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir.
92/50 CEE anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato
secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.
3. Il ricorso alla trattativa privata e' inoltre consentito nel caso
in cui l'impossibilita' di espletare altre procedure di gara sia
dovuta:
a) all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e
non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di
necessita' di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei
contraenti inadempienti;
b) all'impossibilita' di predeterminare le specifiche dell'appalto
tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un
prezzo, purche' la trattativa privata sia preceduta dalla
pubblicazione di un bando di gara.
4. Il ricorso alla trattativa privata e' altresi' ammesso qualora
l'affidamento abbia ad oggetto:
a) locazioni di immobili che, a causa di particolari necessita',
caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre
procedure;
b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e
pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e
promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili
dalle attivita' strumentali e connesse, anche propedeutiche;
c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facolta' di
far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando
di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente
articolo, nonche' precisare le condizioni e le tipologie di beni e
servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.
6. Nei casi previsti dalla lett. a) del comma 3 e dalla lett. c) del
comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente
scelti tra gli iscritti all'elenco dei fornitori e con il criterio
della rotazione; negli altri casi si puo' procedere senza
interpellare alcun numero minimo di soggetti.
7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire
forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente
migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice, puo' essere disposto dopo aver invitato anche gli
altri partecipanti a fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.".