LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 25
Proroga degli organi amministrativi
dei Consorzi di bonifica
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e
straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, gia'
prorogata con la legge regionale n. 15 del 2003 e' ulteriormente
prorogata fino al 31 dicembre 2005.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) La legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 concerne Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005.
Primo provvedimento generale di variazione.