COMUNICATO
SENTENZA 8 luglio 2004, n. 229
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,
comma 4, 12 e 22, comma 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 20
ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio
civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della
legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38)
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Gustavo Zagrebelsky, Presidente; Valerio Onida, Carlo Mezzanotte,
Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti,
Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco
Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfonso
Quaranta, giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 4,
12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre
2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge
regionale 28 dicembre 1999, n. 38), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 dicembre
2003, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 97
del Registro ricorsi 2003.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; udito
nell'udienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice relatore Fernanda
Contri; uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Giandomenico
Falcon per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato il 23 dicembre 2003, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 4, 12 e 22,
comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n.
20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge
regionale 28 dicembre 1999, n. 38), per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera d), della Costituzione.
Il ricorrente premette che la legge della Regione Emilia-Romagna n.
20 del 2003 ha abrogato la precedente legge regionale 28 dicembre
1999, n. 38 (Norme .per la valorizzazione del servizio civile) e
dettato norme per lo sviluppo del servizio civile nel territorio
regionale.
Nel quadro di un impianto ritenuto "apprezzabile" dal ricorrente, la
Regione avrebbe tuttavia ecceduto dalle proprie competenze. In
particolare, l'art. 12 della legge inciderebbe nella materia
"difesa", riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117,
secondo comma, lettera d), della Costituzione, in quanto esso
attribuisce alla Regione la competenza a trasmettere agli Uffici leva
dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato
servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio
in caso di guerra o di mobilitazione generale.
La seconda censura riguarda gli artt. 5, comma 4, e 22, comma 5 della
legge regionale, che, dettando disposizioni riguardanti gli obiettori
di coscienza, inciderebbero nella materia "difesa e sicurezza dello
Stato", anch'essa riservata alla competenza esclusiva statale
dall'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. L'art.
22, comma 5, nella parte in cui prevede che la scelta dell'obiezione
di coscienza continui ad essere tutelata dall'art. 12 della legge
regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale
della leva, esulerebbe dalla competenza regionale, comportando che,
anche quando non sara' piu' obbligatorio il servizio di leva, nel
caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni
generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi
obiettori di coscienza, siano assegnati alla Protezione civile o alla
Croce Rossa. Analoghe argomentazioni varrebbero per l'art. 5, comma
4, che demanda ai Comuni la tutela dell'obiezione di coscienza
"secondo le modalita' di cui all'articolo 12 anche nel periodo di
sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".
2. Nel giudizio cosi' promosso si e' costituita la Regione
Emilia-Romagna per chiedere che il ricorso venga respinto come
inammissibile e infondato, per ragioni che la resistente si e'
riservata di esporre in separata memoria.
3. In prossimita' dell'udienza pubblica del 6 aprile 2004,
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un'unica memoria per
i ricorsi n. 21 del 2001, n. 44 del 2002 e n. 97 del 2003. Con
riferimento al presente giudizio, la difesa erariale ha sottolineato
che, secondo il Governo, l'impugnativa dovrebbe considerarsi aver
investito l'intero impianto della legge, attesa l'esclusiva
competenza statale in materia. La difesa erariale afferma che "in
realta' la limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti
relativi all'obiezione di coscienza e' solo formale e apparente e
sottende, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della
competenza statale in materia di servizio civile nazionale".
L'Avvocatura dello Stato sottolinea che dovrebbe prospettarsi la
necessita' - non appena se ne verificheranno i presupposti - di un
giudizio incidentale prossimo venturo, qualora la illegittimita'
costituzionale della legge regionale non dovesse venire dichiarata in
via principale o in via incidentale - per mezzo del ricorso da parte
di questa Corte al proprio potere di sollevare questione di
legittimita' costituzionale riguardante leggi, o parti di esse,
dipendenti, pregiudiziali o comunque collegate alle norme impugnate -
nel presente giudizio.
4. In prossimita' dell'udienza pubblica del 6 aprile 2004, anche la
Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria, precisando che la
propria legge non interferisce in alcun modo con la materia "difesa".
La disciplina in essa contenuta si inserirebbe coerentemente nel
processo in atto, in un modo che non solo non viene contestato ma
addirittura risulta espressamente apprezzato nel ricorso
introduttivo.
La resistente rileva in via preliminare che il ricorso statale non
illustrerebbe sotto quali profili giuridici e per quali ragioni vi
sarebbe uno "sconfinamento" da parte delle disposizioni censurate
nella materia della difesa, limitandosi in definitiva ad affermarlo
apoditticamente. L'argomentazione a sostegno dell'assunta violazione
sarebbe pertanto carente.
Con riferimento all'art. 12 della legge regionale, la resistente
sottolinea che esso si limita a disporre il mero invio di
informazioni che possono risultare utili per l'applicazione della
legislazione statale. Anche le altre previsioni censurate (art. 22,
comma 5, e art. 5, comma 4) si limitano, in un'ottica di mera
collaborazione, a fare in modo che, nell'ipotesi di ripristino della
leva, gia' siano disponibili le indicazioni sui soggetti che, avendo
svolto il servizio civile regionale, si sono dichiarati obiettori di
coscienza. Nelle attivita' collaborative previste dalle norme
impugnate non potrebbe essere ravvisata alcuna interferenza con la
materia della difesa ne' alcuna invasione della competenza statale.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone al controllo di
costituzionalita' gli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge
della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per
la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio
civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999,
n. 38), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera d),
della Costituzione.
La pretesa violazione della competenza statale in materia di "difesa"
discenderebbe, anzitutto, dalla previsione per cui "la Regione
trasmette agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani
che hanno prestato servizio civile volontario, ai sensi della
presente legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle
posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento
all'articolo 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione
applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle
condizioni previste per gli obiettori di coscienza all'articolo 13
della Legge n. 230 del 1998" (art. 12 della legge regionale n. 20 del
2003).
Le altre censure sono strettamente connesse a quella anzidetta e
riguardano la disposizione per cui "nel periodo di sospensione di
tale obbligo (dell'obbligo costituzionale di leva) la scelta
dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla
violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'articolo 12 della
presente legge" (art. 22, comma 5, della legge regionale impugnata) e
quella per cui "i Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta
dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di
coscienza, secondo le modalita' di cui all'articolo 12, anche nel
periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva" (art. 5,
comma 4 della legge regionale impugnata).
2. In una memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica,
l'Avvocatura generale dello Stato comunica che, secondo il Governo,
la impugnativa dovrebbe considerarsi aver investito l'intero impianto
della legge, attesa l'esclusiva competenza statale in materia. La
limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti relativi
all'obiezione di coscienza sarebbe solo formale e apparente,
sottendendo, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della
competenza statale in materia di servizio civile nazionale.
La suddetta comunicazione non vale, ovviamente, ad estendere
l'impugnazione all'intera legge regionale, essendo il ricorso
circoscritto alle disposizioni indicate nella relazione del
Dipartimento per gli Affari regionali allegata alla delibera del
Consiglio dei Ministri con la quale si decise di impugnare gli
articoli 12, 22, comma 5, e 5, comma 4 della legge della Regione
Emilia-Romagna.
3. Le censure ruotano attorno alla previsione contenuta nell'art. 12
della legge regionale impugnata, la quale prevede una comunicazione
agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il
servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro
obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che
esso possa rivivere come servizio obbligatorio.
La disposizione contenuta nell'art. 12 deve essere letta come rivolta
a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di
informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano
previsti dalla legislazione statale, senza che cio' determini
invasione della competenza statale.Analogo discorso vale per le altre
disposizioni censurate (art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della
legge regionale), le quali, rinviando al suddetto art. 12, si
limitano ad assicurare, nell'ipotesi di ripristino della leva, la
disponibilita' di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il
servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l'obiezione di
coscienza agli eserciti, all'uso delle armi e alla violenza.
Le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
il ricorso in epigrafe sono pertanto infondate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della legge della Regione
Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la
valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile
regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n.
38), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera
d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
il ricorso La epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'8 luglio 2004.
IL PRESIDENTE IL REDATTORE
Gustavo Zagrebelsky Fernanda Contri
IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004