REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO

SENTENZA 8 luglio 2004, n. 229

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,             
comma 4, 12 e 22, comma 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 20           
ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio             
civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della            
legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38)                                        
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai                
signori:                                                                        
Gustavo Zagrebelsky, Presidente; Valerio Onida, Carlo Mezzanotte,               
Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti,                   
Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco                   
Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfonso            
Quaranta, giudici                                                               
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 4,             
12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre           
2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.             
Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge              
regionale 28 dicembre 1999, n. 38), promosso con ricorso del                    
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 dicembre                
2003, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 97           
del Registro ricorsi 2003.                                                      
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; udito                
nell'udienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice relatore Fernanda            
Contri; uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il                
Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Giandomenico                 
Falcon per la Regione Emilia-Romagna.                                           
Ritenuto in fatto                                                               
1. Con ricorso depositato il 23 dicembre 2003, il Presidente del                
Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 4, 12 e 22,              
comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n.           
20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.                      
Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge              
regionale 28 dicembre 1999, n. 38), per violazione dell'art. 117,               
secondo comma, lettera d), della Costituzione.                                  
Il ricorrente premette che la legge della Regione Emilia-Romagna n.             
20 del 2003 ha abrogato la precedente legge regionale 28 dicembre               
1999, n. 38 (Norme .per la valorizzazione del servizio civile) e                
dettato norme per lo sviluppo del servizio civile nel territorio                
regionale.                                                                      
Nel quadro di un impianto ritenuto "apprezzabile" dal ricorrente, la            
Regione avrebbe tuttavia ecceduto dalle proprie competenze. In                  
particolare, l'art. 12 della legge inciderebbe nella materia                    
"difesa", riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117,            
secondo comma, lettera d), della Costituzione, in quanto esso                   
attribuisce alla Regione la competenza a trasmettere agli Uffici leva           
dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato                   
servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio            
in caso di guerra o di mobilitazione generale.                                  
La seconda censura riguarda gli artt. 5, comma 4, e 22, comma 5 della           
legge regionale, che, dettando disposizioni riguardanti gli obiettori           
di coscienza, inciderebbero nella materia "difesa e sicurezza dello             
Stato", anch'essa riservata alla competenza esclusiva statale                   
dall'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. L'art.            
22, comma 5, nella parte in cui prevede che la scelta dell'obiezione            
di coscienza continui ad essere tutelata dall'art. 12 della legge               
regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale                
della leva, esulerebbe dalla competenza regionale, comportando che,             
anche quando non sara' piu' obbligatorio il servizio di leva, nel               
caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni               
generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi               
obiettori di coscienza, siano assegnati alla Protezione civile o alla           
Croce Rossa. Analoghe argomentazioni varrebbero per l'art. 5, comma             
4, che demanda ai Comuni la tutela dell'obiezione di coscienza                  
"secondo le modalita' di cui all'articolo 12 anche nel periodo di               
sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".                               
2. Nel giudizio cosi' promosso si e' costituita la Regione                      
Emilia-Romagna per chiedere che il ricorso venga respinto come                  
inammissibile e infondato, per ragioni che la resistente si e'                  
riservata di esporre in separata memoria.                                       
3. In prossimita' dell'udienza pubblica del 6 aprile 2004,                      
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un'unica memoria per            
i ricorsi n. 21 del 2001, n. 44 del 2002 e n. 97 del 2003. Con                  
riferimento al presente giudizio, la difesa erariale ha sottolineato            
che, secondo il Governo, l'impugnativa dovrebbe considerarsi aver               
investito l'intero impianto della legge, attesa l'esclusiva                     
competenza statale in materia. La difesa erariale afferma che "in               
realta' la limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti                  
relativi all'obiezione di coscienza e' solo formale e apparente e               
sottende, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della                 
competenza statale in materia di servizio civile nazionale".                    
L'Avvocatura dello Stato sottolinea che dovrebbe prospettarsi la                
necessita' - non appena se ne verificheranno i presupposti - di un              
giudizio incidentale prossimo venturo, qualora la illegittimita'                
costituzionale della legge regionale non dovesse venire dichiarata in           
via principale o in via incidentale - per mezzo del ricorso da parte            
di questa Corte al proprio potere di sollevare questione di                     
legittimita' costituzionale riguardante leggi, o parti di esse,                 
dipendenti, pregiudiziali o comunque collegate alle norme impugnate -           
nel presente giudizio.                                                          
4. In prossimita' dell'udienza pubblica del 6 aprile 2004, anche la             
Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria, precisando che la             
propria legge non interferisce in alcun modo con la materia "difesa".           
La disciplina in essa contenuta si inserirebbe coerentemente nel                
processo in atto, in un modo che non solo non viene contestato ma               
addirittura risulta espressamente apprezzato nel ricorso                        
introduttivo.                                                                   
La resistente rileva in via preliminare che il ricorso statale non              
illustrerebbe sotto quali profili giuridici e per quali ragioni vi              
sarebbe uno "sconfinamento" da parte delle disposizioni censurate               
nella materia della difesa, limitandosi in definitiva ad affermarlo             
apoditticamente. L'argomentazione a sostegno dell'assunta violazione            
sarebbe pertanto carente.                                                       
Con riferimento all'art. 12 della legge regionale, la resistente                
sottolinea che esso si limita a disporre il mero invio di                       
informazioni che possono risultare utili per l'applicazione della               
legislazione statale. Anche le altre previsioni censurate (art. 22,             
comma 5, e art. 5, comma 4) si limitano, in un'ottica di mera                   
collaborazione, a fare in modo che, nell'ipotesi di ripristino della            
leva, gia' siano disponibili le indicazioni sui soggetti che, avendo            
svolto il servizio civile regionale, si sono dichiarati obiettori di            
coscienza. Nelle attivita' collaborative previste dalle norme                   
impugnate non potrebbe essere ravvisata alcuna interferenza con la              
materia della difesa ne' alcuna invasione della competenza statale.             
Considerato in diritto                                                          
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone al controllo di           
costituzionalita' gli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge           
della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per            
la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio                 
civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999,           
n. 38), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera d),                
della Costituzione.                                                             
La pretesa violazione della competenza statale in materia di "difesa"           
discenderebbe, anzitutto, dalla previsione per cui "la Regione                  
trasmette agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani           
che hanno prestato servizio civile volontario, ai sensi della                   
presente legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle                
posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento                    
all'articolo 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione                
applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle            
condizioni previste per gli obiettori di coscienza all'articolo 13              
della Legge n. 230 del 1998" (art. 12 della legge regionale n. 20 del           
2003).                                                                          
Le altre censure sono strettamente connesse a quella anzidetta e                
riguardano la disposizione per cui "nel periodo di sospensione di               
tale obbligo (dell'obbligo costituzionale di leva) la scelta                    
dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla           
violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'articolo 12 della            
presente legge" (art. 22, comma 5, della legge regionale impugnata) e           
quella per cui "i Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta           
dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di                  
coscienza, secondo le modalita' di cui all'articolo 12, anche nel               
periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva" (art. 5,            
comma 4 della legge regionale impugnata).                                       
2. In una memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica,              
l'Avvocatura generale dello Stato comunica che, secondo il Governo,             
la impugnativa dovrebbe considerarsi aver investito l'intero impianto           
della legge, attesa l'esclusiva competenza statale in materia. La               
limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti relativi                    
all'obiezione di coscienza sarebbe solo formale e apparente,                    
sottendendo, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della              
competenza statale in materia di servizio civile nazionale.                     
La suddetta comunicazione non vale, ovviamente, ad estendere                    
l'impugnazione all'intera legge regionale, essendo il ricorso                   
circoscritto alle disposizioni indicate nella relazione del                     
Dipartimento per gli Affari regionali allegata alla delibera del                
Consiglio dei Ministri con la quale si decise di impugnare gli                  
articoli 12, 22, comma 5, e 5, comma 4 della legge della Regione                
Emilia-Romagna.                                                                 
3. Le censure ruotano attorno alla previsione contenuta nell'art. 12            
della legge regionale impugnata, la quale prevede una comunicazione             
agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il                  
servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro           
obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che              
esso possa rivivere come servizio obbligatorio.                                 
La disposizione contenuta nell'art. 12 deve essere letta come rivolta           
a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di              
informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano                
previsti dalla legislazione statale, senza che cio' determini                   
invasione della competenza statale.Analogo discorso vale per le altre           
disposizioni censurate (art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della              
legge regionale), le quali, rinviando al suddetto art. 12, si                   
limitano ad assicurare, nell'ipotesi di ripristino della leva, la               
disponibilita' di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il               
servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l'obiezione di             
coscienza agli eserciti, all'uso delle armi e alla violenza.                    
Le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con            
il ricorso in epigrafe sono pertanto infondate.                                 
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale                
degli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della legge della Regione              
Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la                       
valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile             
regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n.               
38), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera             
d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con           
il ricorso La epigrafe.                                                         
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, l'8 luglio 2004.                                                
IL PRESIDENTE  IL REDATTORE                                                     
Gustavo Zagrebelsky  Fernanda Contri                                            
IL CANCELLIERE                                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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