LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 14
Oneri sui controlli fitosanitari
1. La Giunta regionale pone a carico dei titolari delle
autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' dei
destinatari delle attivita' di controllo previste dall'articolo 8,
comma 1, lett. c), d), e) e f) l'onere delle spese sostenute, nella
misura individuata con apposito tariffario.
2. Le somme di cui al presente articolo sono riscosse a far data dal
trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna della deliberazione della Giunta regionale
contenente il tariffario di cui al comma 1 e le modalita' di
riscossione. Tali somme sono introitate dalla Regione.