LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 11
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita le attivita' disciplinate dalla presente legge
senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a
9.000,00 Euro.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti
da ditte non autorizzate ai sensi dell'articolo 2, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di
autoproduzione di cui all'articolo 2, comma 5, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma
1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g), h), i) e l) e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 Euro a
1.500,00 Euro.
5. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione regionale
entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera l), e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a
600,00 Euro.
6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma
1, lettera i), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di
cui all'articolo 5, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'articolo 6 in materia
di commercializzazione diretta del produttore e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura
fitosanitaria regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere f)
ed l), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00
Euro a 3.000,00 Euro.
10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di
cui all'articolo 8, comma 1, lett. g) e h), ha l'obbligo di
provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla
notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata
ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza
dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico del
trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione e'
raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi
dell'articolo 2 e di ditte che, in base alle risultanze
dell'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della
realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini.
11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini
fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera i), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi
di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo
a carico del trasgressore le relative spese.
12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni stabilite
dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla
legge n. 689 del 1981 ed alla legge regionale n. 21 del 1984. L'ente
competente all'irrogazione delle sanzioni e' la Regione. I proventi
derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della
Regione Emilia-Romagna.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 13
1) La Legge 24 novembre 1981, n. 689 concerne Modifiche al sistema
penale.
2) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e' citata alla nota 1) all'articolo
8.