LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 10
Organi di vigilanza
1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni
della presente legge sono affidati agli ispettori fitosanitari e agli
agenti accertatori.
2. Il controllo sul possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo
2 e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 e' affidato
anche ai Comuni competenti per territorio.
3. La Regione puo' altresi' affidare alle Province, alle Comunita'
montane e ai Comuni, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti
adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere g),
h) e i).