LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 5
Obblighi del titolare di autorizzazione
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e
nazionale per i soggetti iscritti al Registro regionale dei
produttori, il titolare di autorizzazione e' soggetto ai seguenti
obblighi:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria ove siano
riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio
nonche' le relative strutture, secondo le modalita' tecniche
stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione
concernente gli acquisti e la cessione dei prodotti disciplinati
dalla presente legge;
c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la
documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture
seguendo le modalita' eventualmente impartite da apposite
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare
immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o
la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva
2000/29/CE, o di organismi nocivi non conosciuti;
e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in
atto;
f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero
accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro
prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;
g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura
fitosanitaria regionale a norma dell'articolo 8;
h) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di
autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa,
con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento sulla
certificazione dei materiali di propagazione emanato a norma
dell'articolo 7;
l) restituire entro trenta giorni l'autorizzazione regionale nel caso
di cessazione dell'attivita';
m) collaborare con la struttura fitosanitaria regionale allo scopo di
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente
legge.
2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle
piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla
vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria
produzione alla Regione, secondo le modalita' dalla stessa
stabilite.
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i
relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in
azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dal comma
1, lettere b), c), e), f), g), h), l) e m).
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) La Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concerne
Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.