LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 2
Autorizzazione regionale
1. Le attivita' di produzione e commercio dei vegetali e prodotti
vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al
possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale
competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge
denominata "struttura fitosanitaria regionale".
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,
comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere
ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che
moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita'
sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed
etichettate da altri;
c) gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali
o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'Allegato V,
parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio
2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', con sedi operative nel
territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di
spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o
frutti di agrumi;
e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di
patate;
f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui
all'Allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi
operative nel territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f), possono
esercitare l'attivita' a decorrere dalla data di presentazione della
richiesta di autorizzazione.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre
piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle
sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi
all'interno della propria azienda deve preventivamente presentare
alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante
le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di
conservazione e la relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori
di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata
estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria
regionale.
7. L'autorizzazione e' personale e decade in caso di morte del
titolare o di variazione di titolarita' dell'impresa che implichi la
modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza
dell'autorizzazione, l'attivita' prosegua, il successore a titolo
universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova
domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal subentro.
L'attivita' puo' proseguire fino al rilascio della nuova
autorizzazione o al diniego; possono altresi' essere utilizzate fino
ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti
riportanti il precedente numero di autorizzazione.
8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura
fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale puo' essere
commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del
subentro.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il testo dell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente Direttiva del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita' e' il seguente:
"Allegato V
Parte B - Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di
territori diversi da quelli indicati nella parte A
I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita'.
1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
ma comprese le sementi di Crucifere, Graminacee, Trifolium spp.,
originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile,
della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, genera Triticum, Secale e X
Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del
Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, Capsicum
spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais
L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium
schoenoprasum L. e Phaseolus L.
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,
Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L.,
Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae,
- conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,
- Prunus L., originarie di Paesi extraeuropei,
- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus
L., Rosa L. e Trachellium L., originarie di Paesi extraeuropei,
- ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.
3. Frutti di:
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relative ibridi,
Momordica L. e Solanum melongena L.,
- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,
Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e
Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei.
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
- conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., esclusa la specie
Quercus suber L.
6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti
ordini, generi o specie: - Castanea Mill., - Castanea Mill.,
Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie
rotonda naturale, originario dell'America settentrionale, - Platanus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, - Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L.,
originarie di Paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda naturale, - Pinus L., compreso il
legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, -
Populus L., originario del continente americano, - Acer saccharum
Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie
rotonda naturale, originario dell'America settentrionale;
b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti
nell'Allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
in forme simili
ex 4401 21 00 Legno in piccole placche o in particelle: - di
conifere, originario di Paesi non europei
4401 22 Legno in piccole placche o particelle: - non di conifere
ex 4401 30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione, di conifere, originario di Paesi non europei
4403 91 00 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione: - di quercia (Quercus spp.)
4403 99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione: - non di conifere, di quercia (Quercus spp.) o di
faggio (Fagus spp.)
ex 4404 10 00 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
non segati per il lungo: - di conifere, originari di Paesi non
europei
ex 4404 20 00 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
non segati per il lungo: - non di conifere
4406 10 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non
impregnate
ex 4407 10 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di
travi composte, assicelle: - di conifere, originario di Paesi non
europei
ex 4407 91 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di
travi composte, assicelle: - di quercia (Quercus spp.)
ex 4407 99 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di
travi composte, assicelle: - non di conifere, di legni tropicali, di
quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
ex 4415 10 Casse, gabbie e cilindri di legno originari di Paesi non
europei
ex 4415 20 Palette di carico semplici, palette-casse ed altre
piattaforme di carico di legno, originarie di Paesi non europei
ex 4416 00 Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di
quercia (Quercus spp.)
Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415
20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo
marchio.
7.a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di
terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante,
humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto
interamente di torba.
b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali,
costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla
lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide
inorganiche destinate a rafforzare la vitalita' dei vegetali,
originari dei seguenti Paesi:
- Turchia,
- Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia,
Russia, Ucraina,
- Paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia,
Marocco, Tunisia.
8. Semi dei genera Triticum, Secale e X Triticosecale originari
dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del
Pakistan, del Sudafrica e degli USA.
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti talune zone protette
Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla
sezione I.
1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione
industriale.
2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris
L.).
3. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di Amelanchier
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..
5. Sementi di Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. e
Phaseolus vulgaris L.
6. Sementi e frutti "capsule" di Gossypium spp. e cotone non
sgranato.
7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere
(Coniferales), escluso il genere Pinus L., originario di Paesi terzi
europei, e
b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti
nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
in forme simili
4401 21 00 Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione
ex 4404 10 00 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
non segati per il lungo
4406 10 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non
impregnate
ex 4407 10 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di
travi composte, assicelle:
4415 10 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili
4415 20 Palette di carico semplici, palette-casse ed altre
piattaforme di carico
Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415
20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo
marchio.
8. Parti di vegetali di Eucalyptus l'He'rit".
2) Il testo dell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente Direttiva del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita' e' il seguente:
"Allegato V
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti
a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione per poter essere
spostati nel territorio comunitario, se sono originari della
Comunita', oppure a ispezione fitosanitaria nel Paese di origine o
nel Paese speditore se non sono originari della Comunita' per poter
essere introdotti nel territorio comunitario
Parte A
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunita'
I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita' e che devono
essere accompagnati da un passaporto delle piante
1. Vegetali e prodotti vegetali
1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., ad eccezione di Prunus
laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e
Sorbus L.
1.2. Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e
relativi ibridi, destinati alla piantagione.
1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi
e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi
ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e
relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
1.7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma,
che:
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti
generi: - Castanea Mill, escluso il legname scortecciato, - Platanus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, e,
b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti
nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
in forme simili
4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione - non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio
(Fagus spp.)
ex 4404 20 00 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
non segati per il lungo: - non di conifere
4406 10 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non
impregnate
ex 4407 99 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di
travi composte, assicelle: - non conifere, di legni tropicali, di
quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.
2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi
dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa
produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp.,
Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des
Moul, Dianthus L. e ebridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass.,
Gypsophila L., tutte le varieta' di ibridi della Nuova Guinea di
Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill. Leucanthemum L., Lupinus L.,
Pelargonium l'He'rit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus
L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L.,
Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L.,
Tsuga Carr. e Verbena L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi
dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla
piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3
destinati alla piantagione, escluse le sementi.
2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e
Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o
associato.
2.4. Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e
Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione di Allium porrum
L., destinati alla piantagione.
3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi
dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa
produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti,
fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o
altro modo, di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus
Weston "Golden Yellow", Galantus L., Galtonia candicans (Baker)
Decne., Cultivar nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L.,
quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii
hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller,
Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia
Juss. E Tulipa L.
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori
di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono
essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona
appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale
zona.
Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla
sezione I.
1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.
1.1. Vegetali di Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.
e Pseudotsuga Carr.
1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
di Populus L. e Beta vulgaris L.
1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus
Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. e Sorbus L..
1.4. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..
1.5. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.
1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione
industriale.
1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris
L.).
1.8. Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. e
Phaseolus vulgaris L.
1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato.
1.10. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma,
che:
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere
(Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e
b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti
nell'Allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:
Codice NC Designazione delle merci
4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
in forme simili
4401 21 00 Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione
ex 4404 10 00 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,
non segati per il lungo
4406 10 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non
impregnate
ex 4407 10 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di
travi composte, assicelle
ex 4415 10 Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20 Palette di carico semplici, palette-casse ed altre
piattaforme di carico: - diverse dalle palette di carico semplici e
dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le
"palette di carico UIC" e portino il relativo marchio
1.11. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).
2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui
produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che si
occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai
vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la
vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli organismi
ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione
e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione
di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima
Willd., Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, escluse
le sementi.