COMUNICATO
Avviso per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti della Provincia di Ferrara
L'Agenzia per i Servizi pubblici di Ferrara, in ottemperanza ai
disposti del art. 24, comma 1 della L.R. 25/99 e in base a quanto
disposto dalla Direttiva approvata dal Consiglio della Regione
Emilia-Romagna, con deliberazione n. 340 del 26 marzo 2002, provvede
alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti sulla base
delle norme del presente Regolamento.
Si comunica che al fine di procedere alla costituzione del Comitato
consultivo degli utenti della Provincia di Ferrara, si assegna un
termine di 30 giorni, dalla presente pubblicazione, alle associazioni
o organizzazioni, di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente
Regolamento, per designare una lista di quattro nominativi dei propri
rappresentanti, individuati di norma fra persone di qualificata
competenza nei servizi idrici e di gestione dei rifiuti, da
trasmettere al Presidente dell'Agenzia al seguente indirizzo: Agenzia
di Ambito per i Servizi pubblici di Ferrara - ATO 6 - Corso Ercole I
d'Este n. 14 - 44100 Ferrara.
Ogni associazione di cui al terzo comma dell'art 4 del Regolamento
deve presentare unitamente alla propria lista, una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ex art. 47 DPR 445/00,
sottoscritta dal rappresentante legale, attestando quanto richiesto
all'articolo 5, commi 2, 4, 6 del Regolamento.
IL PRESIDENTE
Manuela Paltrinieri
Regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti
Art. 1
Comitato consultivo degli utenti
1. L'art. 24, comma 1 della L.R. 6 settembre 1999, recante
"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle
forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani" e successive modifiche ed integrazioni prevede che le Agenzie
costituiscano dei Comitati consultivi degli utenti, per il controllo
della qualita' rispettivamente dei servizi idrici integrati e dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'Agenzia per i Servizi pubblici di Ferrara, di seguito denominata
Agenzia, in ottemperanza ai disposti dell'art. 24, comma 1 della L.R.
25/99 e in base a quanto disposto dalla Direttiva approvata dal
Consiglio della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 340 del
26 marzo 2002, provvede alla costituzione del Comitato consultivo
degli utenti, di seguito nominato Comitato, sulla base delle norme
del presente Regolamento.
3. Il Comitato, che e' unico per l'intero ambito territoriale
ottimale di Ferrara, puo' articolarsi, al proprio interno, in
sezioni, una dedicata al servizio idrico integrato e una al servizio
di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 2
Autonomia e dotazione del Comitato
1. Il Comitato opera nella piu' ampia autonomia funzionale nei
confronti dell'Agenzia e di ogni altro soggetto pubblico o privato,
dotandosi di un regolamento per la disciplina della propria
organizzazione interna.
2. L'Agenzia, assicura la piena funzionalita' del Comitato,
assegnando annualmente al medesimo un fondo finanziario, inserito in
un apposito capitolo del bilancio di previsione, ed idonei mezzi
strumentali per lo svolgimento delle relative attribuzioni.
Art. 3
Competenze del Comitato
1. In conformita' al disposto di cui all'art. 24 della L.R. 25/99, il
Comitato:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi, nonche' le informazioni in ordine all'adeguato
e tempestivo riscontro dei gestori alle segnalazioni ed ai reclami
avanzati dagli utenti;
b) promuove iniziative tese a rendere trasparenti le offerte dei
servizi e semplificare l'accesso degli utenti agli stessi;
c) al fine di prevenire o deflazionare le liti giurisdizionali tra
gestori e utenti e consumatori o associazioni rappresentative di
questi, segnala tempestivamente al Presidente dell'Agenzia ed al
gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei
contratti di utenza del servizio al fine di una loro cassazione o
rettifica, dandone informazione all'Autorita' regionale per la
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di cui
all'art. 20 della L.R. 25/99;
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 della L.R. 25/99
informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle
segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in
ordine all'erogazione dei servizi;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio
pubblico, elaborata dall'Agenzia, di cui all'art. 23 della L.R.
25/99;
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui
all'art. 20 della L.R. 25/99. II Comitato puo' inoltre:
g) formulare proposte al Direttore dell'Agenzia per ricercare
miglioramenti nella erogazione dei servizi;
h) svolgere, su richiesta del Direttore dell'Agenzia, attivita' di
studio e ricerca su particolari questioni aventi ad oggetto la
qualita', l'efficienza, l'efficacia e la economicita' dei servizi
erogati dagli Enti gestori, nonche' la formulazione di analisi a
carattere progettuale.
2. I pareri del Comitato devono essere resi dal Comitato entro
quarantacinque giorni dalla data in cui il Delegato al coordinamento
riceve la richiesta; in caso di mancato rispetto di tale termine, il
richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del
provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema
della carta del servizio pubblico di cui all'art. 23 della L.R.
25/99.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente
dell'Agenzia una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente, che verra' trasmessa anche all'Autorita' regionale per la
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.
4. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato consultivo degli
utenti si propone la finalita' di dare attuazione alle istanze degli
utenti e dei consumatori tese:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei servizi idrici e di gestione
dei rifiuti urbani;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita' dei
medesimi servizi.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, nel rispetto della
normativa in materia di segreto industriale-aziendale e privacy, i
componenti del Comitato in carica hanno riconosciuto piena
legittimazione per l'accesso ai documenti dell'Agenzia e degli Enti
gestori.
Art. 4
Composizione del Comitato
1. Il Comitato consultivo degli utenti si compone di un numero di
membri compreso tra 16 e 30, eletti e nominati dal Presidente
dell'Agenzia.
2. I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare
esclusivamente gli interessi degli utenti, assumendone la tutela con
riferimento all'intero ambito territoriale di competenza
dell'Agenzia.
3. Al fine di garantire la piena rappresentativita' degli utenti, i
componenti il Comitato sono scelti:
a) per una meta' del numero totale dei componenti tra rappresentanti
delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e
regolarmente iscritte al Registro regionale dell'Emilia-Romagna,
istituito in esecuzione dell'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1992, n.
45, che abbiano una sede o comunque propri referenti presso il
territorio della provincia di Ferrara ed i cui fini statutari siano
la tutela del consumatore con riferimento all'erogazione del servizio
nei settori idrico o rifiuti;
b) per una seconda meta' tra rappresentanti di ciascuna delle
categorie di associazioni o organizzazioni aventi sedi o
articolazioni nel territorio provinciale di Ferrara, individuate come
di seguito: - articolazioni provinciali delle associazioni dei
consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello
nazionale, iscritte nel Registro tenuto presso il Ministero delle
Attivita' produttive di cui all'art. 5 della Legge 30 luglio 1998, n.
281 e non inserite nel Registro regionale istituito con L.R. 7
dicembre 1992, n. 45; - associazioni degli agricoltori e degli
allevatori; - associazioni degli albergatori; - organizzazioni
sindacali territoriali; - associazioni degli industriali; -
associazioni degli artigiani; - associazioni dei commercianti; -
associazioni ambientaliste.
4. In nessun caso il Comitato puo' essere composto da un numero
dispari di componenti.
I rappresentanti delle associazioni registrate dei consumatori di cui
al comma 3, lettera a), del presente articolo devono necessariamente
essere pari alla somma dei rappresentanti delle categorie indicate
alla lettera b) del medesimo comma.
5. La mancata nomina del rappresentante di una o piu' delle categorie
indicate sub lettera b) del comma 3 comporta la relativa,
corrispondente, riduzione del numero dei rappresentanti delle
associazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma,
nell'osservanza comunque dei parametri costitutivi di cui al
precedente comma 4.
6. Il procedimento di costituzione del Comitato deve essere rinnovato
nel caso in cui gli eletti siano complessivamente inferiori alle 16
unita', ovvero i rappresentanti delle associazioni registrate dei
consumatori di cui alla lettera a) del terzo comma siano in numero
inferiore rispetto al totale degli eletti in rappresentanza delle
associazioni o organizzazioni di categoria indicati alla lettera b)
del medesimo comma.
Art. 5
Modalita' di costituzione del Comitato
1. Al fine di procedere alla costituzione del Comitato, il Presidente
dell'Agenzia pubblica un avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, con il quale assegna un termine di 30 giorni
alle associazioni o organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 4
per designare i propri comuni rappresentanti, individuati di norma
fra persone di qualificata competenza nei servizi idrici e di
gestione dei rifiuti.
2. Ciascuna associazione registrata dei consumatori di cui all'art.
4, comma 3, lettera a) del presente regolamento fa pervenire al
Presidente dell'Agenzia, nel termine di cui al primo comma, una lista
contenente i nominativi di quattro candidati in successione.
Verificata la regolarita' della documentazione, il Presidente procede
all'elezione dei primi designati di quelle liste che presentino il
maggior grado di rappresentativita', determinato secondo i criteri
previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo
1997, n. 94. A tale ultimo fine, ogni associazione registrata dei
consumatori presenta al Presidente dell'Agenzia, unitamente alla
propria lista, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
ex art. 47 DPR 445/00, sottoscritta dal rappresentante legale della
articolazione provinciale, con la quale attesta la consistenza dei
parametri richiesti dal citato DPGR.
3. Nel caso in cui l'elezione dei primi designati delle liste
presentate non sia sufficiente a soddisfare il requisito numerico
richiesto dal quarto comma dell'art. 4, vengono eletti a tale fine i
secondi, e i successivi, qualora necessario, designati delle liste di
cui al comma precedente.
4. Per ogni categoria di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del
presente regolamento, ciascuna associazione o organizzazione presenta
al Presidente, nel termine di cui comma 1, la propria lista
contenente i nominativi di quattro candidati in successione, di cui
il primo e' da intendersi quale candidato principale. Le associazioni
o organizzazioni che si siano apparentate con separate dichiarazioni
rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, devono
esprimere esclusivamente una lista congiunta avente la caratteristica
indicata al periodo precedente.
5. Per ogni categoria, e' eletto il candidato principale designato
dalla associazione o organizzazione, ovvero dall'aggregazione di
associazioni o organizzazioni apparentate, che abbia nell'ambito
provinciale di Ferrara la maggiore rappresentativita' relativa,
considerata esclusivamente in ragione del dato associativo espresso
dalle iscrizioni ad essa di residenti nella provincia di Ferrara.
6. Contestualmente ed in allegato alla lista di candidati, le
associazioni e le organizzazioni, di cui all'art. 4, comma 3, lettera
b), presentano al Presidente dell'Agenzia la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ex art. 47 DPR 445/00,
sottoscritta dal proprio rappresentante legale, con la quale viene
attestato il dato associativo rilevante per le finalita' di cui al
comma 5, nonche' le eventuali dichiarazioni di apparentamento per le
associazioni di cui al comma 4.
7. In applicazione del criterio di cui al comma 5, il Presidente
dell'Agenzia verifica la regolarita' della documentazione prescritta
dal comma 6 e procede all'elezione dei rappresentanti delle
associazioni e delle organizzazioni di categoria di cui all'art. 4,
comma 3, lettera b).
8. L'Agenzia provvedera' a comunicare a tutte le associazioni e
organizzazioni candidate, di cui all'art. 4, comma 3 del presente
Regolamento, il nominativo del rappresentante eletto per la propria
categoria.
Il Presidente dell'Agenzia dara' comunicazione dei risultati della
selezione al Forum provinciale di Agenda 21 Locale, al fine di creare
un collegamento tra il Comitato e le altre associazioni del
territorio, e di facilitare la possibilita' di interazione tra lo
stesso e ogni istanza operante nella provincia di Ferrara nel campo
della partecipazione dei cittadini alle politiche di governo locale.
9. Fatte salve le responsabilita' penali di cui all'art. 76 del DPR
445/00, all'accertamento della mendacita' della dichiarazione
attestante il dato associativo consegue la decadenza di diritto del
componente eletto in ragione di essa e l'elezione del candidato
principale indicato nella lista proposta dalla ulteriore associazione
o organizzazione, ovvero dalla aggregazione di associazioni o
organizzazioni, che abbia attestato la maggiore rappresentativita'
relativa.
Art. 6
Incompatibilita' dei componenti del Comitato
1. Non possono essere nominati quali componenti del Comitato coloro
che presentino situazioni di conflitto di interessi o che
intrattengano rapporti di natura economica e/o professionale con
l'Agenzia o con gli Enti gestori dei sevizi idrici e di gestione dei
rifiuti presenti sul territorio della Regione.
2. Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le condizioni
di incompatibilita' previste dall'art.4 della L.R. 24/94 e le
condizioni di incompatibilita' previste dal comma 4 dell'art. 20
della Legge 25/99.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di elezione, i
componenti del Comitato presentano al Presidente dell'Agenzia
apposita dichiarazione, resa con le modalita' e per gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, a mezzo della quale attestano
l'insussistenza ovvero l'intervenuta rimozione di cause ostative alla
loro nomina.
Art. 7
Nomina dei rappresentanti e costituzione del Comitato
1. Concluse le procedure elettorali di cui all'art. 5 del presente
Regolamento, nei trenta giorni successivi al ricevimento delle
dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 3, il Presidente dell'Agenzia
provvede a costituire il Comitato, nominandone i componenti con
proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 8
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si
riunisce secondo il calendario da esso approvato.
2. Nella prima adunanza plenaria, convocata dal Presidente
dell'Agenzia, il Comitato procede ad eleggere, con scrutinio segreto
ed a maggioranza, il Delegato al coordinamento.
3. Il Delegato al coordinamento, procede alla convocazione del
Comitato, secondo il calendario di cui al comma 1, mediante avviso
scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire
all'indirizzo indicato dal componente almeno cinque giorni prima
della adunanza.
4. In casi di necessita' ed urgenza, il Delegato provvede alla
convocazione dell'adunanza tramite telegramma da spedire almeno due
giorni prima della data di adunanza, ovvero con trasmissione
telematica, nello stesso termine, dell'avviso all'indirizzo di posta
elettronica (e-mail) eventualmente reso noto dai componenti.
5. Il Comitato puo' essere convocato in adunanza straordinaria, non
inclusa nel calendario annuale di cui al primo comma, previa
richiesta motivata presentata per iscritto al Delegato da almeno un
terzo dei componenti o dal Presidente dell'Agenzia.
6. Le sedute del Comitato sono valide, in prima convocazione, con la
presenza di due terzi dei componenti, qualora non si raggiunga detto
quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano
presenti almeno la meta' piu' uno dei componenti.
7. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parita' prevale il voto del Delegato al
coordinamento, il quale provvede, in caso di impedimento e ove non
sia stato nominato un vice, a designare, di volta in volta, un
componente che svolga le funzioni in sua vece.
8. Il Delegato al coordinamento provvede altresi' a nominare, di
volta in volta, un componente con funzioni di Segretario.
9. Le sedute del Comitato sono pubbliche. Alle sedute possono essere
invitati senza diritto di voto il Presidente e il Direttore
dell'Agenzia o persone da loro delegate, l'Autorita' regionale per la
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.
10. Le sedute del Comitato sono verbalizzate da uno dei componenti
designato dal Delegato al coordinatore. I verbali delle sedute sono
numerati e conservati presso l'Agenzia, cosi' come i pareri
espressi.
11. Il Comitato puo' costituire al proprio interno un gruppo
ristretto di componenti che provveda all'attivita' organizzativa ed
operativa dello stesso, in conformita' a quanto previsto al comma 3
dell'art. 1 del presente Regolamento. Possono inoltre essere
costituiti, nell'ambito del Comitato, gruppi di lavoro con il compito
di acquisire conoscenze o svolgere attivita' istruttorie per
l'approfondimento e la valutazione di particolari tematiche o
questioni afferenti le materie di competenza del Comitato medesimo.
Il Comitato puo' inoltre partecipare ai lavori del Forum provinciale
di Agenda 21 Locale e di ogni altra organizzazione che si occupi
della partecipazione di cittadini e delle loro associazioni alle
politiche di governo locale.
12. Tutti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3, lettera g) del
presente Regolamento e ai sensi della lett. e) del comma 4 dell'art.
24 della L.R. n. 25 del 1999 sono trasmessi all'Agenzia.
Art. 9
Durata del Comitato e rieleggibilita' dei componenti
1. II Comitato consultivo degli utenti si rinnova ogni tre anni.
2. I componenti del Comitato sono rieleggibili una sola volta.