AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI FERRARA - ATO 6 - FERRARA

COMUNICATO

Avviso per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti della Provincia di Ferrara

L'Agenzia per i Servizi pubblici di Ferrara, in ottemperanza ai                 
disposti del art. 24, comma 1 della L.R. 25/99 e in base a quanto               
disposto dalla Direttiva approvata dal Consiglio della Regione                  
Emilia-Romagna, con deliberazione n. 340 del 26 marzo 2002, provvede            
alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti sulla base               
delle norme del presente Regolamento.                                           
Si comunica che al fine di procedere alla costituzione del Comitato             
consultivo degli utenti della Provincia di Ferrara, si assegna un               
termine di 30 giorni, dalla presente pubblicazione, alle associazioni           
o organizzazioni, di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente                
Regolamento, per designare una lista di quattro nominativi dei propri           
rappresentanti, individuati di norma fra persone di qualificata                 
competenza nei servizi idrici e di gestione dei rifiuti, da                     
trasmettere al Presidente dell'Agenzia al seguente indirizzo: Agenzia           
di Ambito per i Servizi pubblici di Ferrara - ATO 6 - Corso Ercole I            
d'Este n. 14 - 44100 Ferrara.                                                   
Ogni associazione di cui al terzo comma dell'art 4 del Regolamento              
deve presentare unitamente alla propria lista, una dichiarazione                
sostitutiva dell'atto di notorieta' ex art. 47 DPR 445/00,                      
sottoscritta dal rappresentante legale, attestando quanto richiesto             
all'articolo 5, commi 2, 4, 6 del Regolamento.                                  
IL PRESIDENTE                                                                   
Manuela Paltrinieri                                                             
Regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti            
Art. 1                                                                          
Comitato consultivo degli utenti                                                
1. L'art. 24, comma 1 della L.R. 6 settembre 1999, recante                      
"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle            
forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del              
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti                
urbani" e successive modifiche ed integrazioni prevede che le Agenzie           
costituiscano dei Comitati consultivi degli utenti, per il controllo            
della qualita' rispettivamente dei servizi idrici integrati e dei               
servizi di gestione dei rifiuti urbani.                                         
2. L'Agenzia per i Servizi pubblici di Ferrara, di seguito denominata           
Agenzia, in ottemperanza ai disposti dell'art. 24, comma 1 della L.R.           
25/99 e in base a quanto disposto dalla Direttiva approvata dal                 
Consiglio della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 340 del            
26 marzo 2002, provvede alla costituzione del Comitato consultivo               
degli utenti, di seguito nominato Comitato, sulla base delle norme              
del presente Regolamento.                                                       
3. Il Comitato, che e' unico per l'intero ambito territoriale                   
ottimale di Ferrara, puo' articolarsi, al proprio interno, in                   
sezioni, una dedicata al servizio idrico integrato e una al servizio            
di gestione dei rifiuti urbani.                                                 
Art. 2                                                                          
Autonomia e dotazione del Comitato                                              
1. Il Comitato opera nella piu' ampia autonomia funzionale nei                  
confronti dell'Agenzia e di ogni altro soggetto pubblico o privato,             
dotandosi di un regolamento per la disciplina della propria                     
organizzazione interna.                                                         
2. L'Agenzia, assicura la piena funzionalita' del Comitato,                     
assegnando annualmente al medesimo un fondo finanziario, inserito in            
un apposito capitolo del bilancio di previsione, ed idonei mezzi                
strumentali per lo svolgimento delle relative attribuzioni.                     
Art. 3                                                                          
Competenze del Comitato                                                         
1. In conformita' al disposto di cui all'art. 24 della L.R. 25/99, il           
Comitato:                                                                       
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla                  
qualita' dei servizi, nonche' le informazioni in ordine all'adeguato            
e tempestivo riscontro dei gestori alle segnalazioni ed ai reclami              
avanzati dagli utenti;                                                          
b) promuove iniziative tese a rendere trasparenti le offerte dei                
servizi e semplificare l'accesso degli utenti agli stessi;                      
c) al fine di prevenire o deflazionare le liti giurisdizionali tra              
gestori e utenti e consumatori o associazioni rappresentative di                
questi, segnala tempestivamente al Presidente dell'Agenzia ed al                
gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei           
contratti di utenza del servizio al fine di una loro cassazione o               
rettifica, dandone informazione all'Autorita' regionale per la                  
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di cui            
all'art. 20 della L.R. 25/99;                                                   
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 della L.R. 25/99                  
informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle                      
segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in              
ordine all'erogazione dei servizi;                                              
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio           
pubblico, elaborata dall'Agenzia, di cui all'art. 23 della L.R.                 
25/99;                                                                          
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui               
all'art. 20 della L.R. 25/99. II Comitato puo' inoltre:                         
g) formulare proposte al Direttore dell'Agenzia per ricercare                   
miglioramenti nella erogazione dei servizi;                                     
h) svolgere, su richiesta del Direttore dell'Agenzia, attivita' di              
studio e ricerca su particolari questioni aventi ad oggetto la                  
qualita', l'efficienza, l'efficacia e la economicita' dei servizi               
erogati dagli Enti gestori, nonche' la formulazione di analisi a                
carattere progettuale.                                                          
2. I pareri del Comitato devono essere resi dal Comitato entro                  
quarantacinque giorni dalla data in cui il Delegato al coordinamento            
riceve la richiesta; in caso di mancato rispetto di tale termine, il            
richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del                     
provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema           
della carta del servizio pubblico di cui all'art. 23 della L.R.                 
25/99.                                                                          
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente                       
dell'Agenzia una relazione sull'attivita' svolta nell'anno                      
precedente, che verra' trasmessa anche all'Autorita' regionale per la           
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.                  
4. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato consultivo degli            
utenti si propone la finalita' di dare attuazione alle istanze degli            
utenti e dei consumatori tese:                                                  
a) alla tutela della salute;                                                    
b) alla sicurezza e alla qualita' dei servizi idrici e di gestione              
dei rifiuti urbani;                                                             
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita' dei               
medesimi servizi.                                                               
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, nel rispetto della             
normativa in materia di segreto industriale-aziendale e privacy, i              
componenti del Comitato in carica hanno riconosciuto piena                      
legittimazione per l'accesso ai documenti dell'Agenzia e degli Enti             
gestori.                                                                        
Art. 4                                                                          
Composizione del Comitato                                                       
1. Il Comitato consultivo degli utenti si compone di un numero di               
membri compreso tra 16 e 30, eletti e nominati dal Presidente                   
dell'Agenzia.                                                                   
2. I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare                      
esclusivamente gli interessi degli utenti, assumendone la tutela con            
riferimento all'intero ambito territoriale di competenza                        
dell'Agenzia.                                                                   
3. Al fine di garantire la piena rappresentativita' degli utenti, i             
componenti il Comitato sono scelti:                                             
a) per una meta' del numero totale dei componenti tra rappresentanti            
delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e               
regolarmente iscritte al Registro regionale dell'Emilia-Romagna,                
istituito in esecuzione dell'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1992, n.              
45, che abbiano una sede o comunque propri referenti presso il                  
territorio della provincia di Ferrara ed i cui fini statutari siano             
la tutela del consumatore con riferimento all'erogazione del servizio           
nei settori idrico o rifiuti;                                                   
b) per una seconda meta' tra rappresentanti di ciascuna delle                   
categorie di associazioni o organizzazioni aventi sedi o                        
articolazioni nel territorio provinciale di Ferrara, individuate come           
di seguito: - articolazioni provinciali delle associazioni dei                  
consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello               
nazionale, iscritte nel Registro tenuto presso il Ministero delle               
Attivita' produttive di cui all'art. 5 della Legge 30 luglio 1998, n.           
281 e non inserite nel Registro regionale istituito con L.R. 7                  
dicembre 1992, n. 45; - associazioni degli agricoltori e degli                  
allevatori; - associazioni degli albergatori; - organizzazioni                  
sindacali territoriali; - associazioni degli industriali; -                     
associazioni degli artigiani; - associazioni dei commercianti; -                
associazioni ambientaliste.                                                     
4. In nessun caso il Comitato puo' essere composto da un numero                 
dispari di componenti.                                                          
I rappresentanti delle associazioni registrate dei consumatori di cui           
al comma 3, lettera a), del presente articolo devono necessariamente            
essere pari alla somma dei rappresentanti delle categorie indicate              
alla lettera b) del medesimo comma.                                             
5. La mancata nomina del rappresentante di una o piu' delle categorie           
indicate sub lettera b) del comma 3 comporta la relativa,                       
corrispondente, riduzione del numero dei rappresentanti delle                   
associazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma,                         
nell'osservanza comunque dei parametri costitutivi di cui al                    
precedente comma 4.                                                             
6. Il procedimento di costituzione del Comitato deve essere rinnovato           
nel caso in cui gli eletti siano complessivamente inferiori alle 16             
unita', ovvero i rappresentanti delle associazioni registrate dei               
consumatori di cui alla lettera a) del terzo comma siano in numero              
inferiore rispetto al totale degli eletti in rappresentanza delle               
associazioni o organizzazioni di categoria indicati alla lettera b)             
del medesimo comma.                                                             
Art. 5                                                                          
Modalita' di costituzione del Comitato                                          
1. Al fine di procedere alla costituzione del Comitato, il Presidente           
dell'Agenzia pubblica un avviso nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, con il quale assegna un termine di 30 giorni            
alle associazioni o organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 4            
per designare i propri comuni rappresentanti, individuati di norma              
fra persone di qualificata competenza nei servizi idrici e di                   
gestione dei rifiuti.                                                           
2. Ciascuna associazione registrata dei consumatori di cui all'art.             
4, comma 3, lettera a) del presente regolamento fa pervenire al                 
Presidente dell'Agenzia, nel termine di cui al primo comma, una lista           
contenente i nominativi di quattro candidati in successione.                    
Verificata la regolarita' della documentazione, il Presidente procede           
all'elezione dei primi designati di quelle liste che presentino il              
maggior grado di rappresentativita', determinato secondo i criteri              
previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo             
1997, n. 94. A tale ultimo fine, ogni associazione registrata dei               
consumatori presenta al Presidente dell'Agenzia, unitamente alla                
propria lista, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'            
ex art. 47 DPR 445/00, sottoscritta dal rappresentante legale della             
articolazione provinciale, con la quale attesta la consistenza dei              
parametri richiesti dal citato DPGR.                                            
3. Nel caso in cui l'elezione dei primi designati delle liste                   
presentate non sia sufficiente a soddisfare il requisito numerico               
richiesto dal quarto comma dell'art. 4, vengono eletti a tale fine i            
secondi, e i successivi, qualora necessario, designati delle liste di           
cui al comma precedente.                                                        
4. Per ogni categoria di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del                
presente regolamento, ciascuna associazione o organizzazione presenta           
al Presidente, nel termine di cui comma 1, la propria lista                     
contenente i nominativi di quattro candidati in successione, di cui             
il primo e' da intendersi quale candidato principale. Le associazioni           
o organizzazioni che si siano apparentate con separate dichiarazioni            
rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, DPR 28 dicembre 2000,             
n. 445, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, devono               
esprimere esclusivamente una lista congiunta avente la caratteristica           
indicata al periodo precedente.                                                 
5. Per ogni categoria, e' eletto il candidato principale designato              
dalla associazione o organizzazione, ovvero dall'aggregazione di                
associazioni o organizzazioni apparentate, che abbia nell'ambito                
provinciale di Ferrara la maggiore rappresentativita' relativa,                 
considerata esclusivamente in ragione del dato associativo espresso             
dalle iscrizioni ad essa di residenti nella provincia di Ferrara.               
6. Contestualmente ed in allegato alla lista di candidati, le                   
associazioni e le organizzazioni, di cui all'art. 4, comma 3, lettera           
b), presentano al Presidente dell'Agenzia la dichiarazione                      
sostitutiva dell'atto di notorieta' ex art. 47 DPR 445/00,                      
sottoscritta dal proprio rappresentante legale, con la quale viene              
attestato il dato associativo rilevante per le finalita' di cui al              
comma 5, nonche' le eventuali dichiarazioni di apparentamento per le            
associazioni di cui al comma 4.                                                 
7. In applicazione del criterio di cui al comma 5, il Presidente                
dell'Agenzia verifica la regolarita' della documentazione prescritta            
dal comma 6 e procede all'elezione dei rappresentanti delle                     
associazioni e delle organizzazioni di categoria di cui all'art. 4,             
comma 3, lettera b).                                                            
8. L'Agenzia provvedera' a comunicare a tutte le associazioni e                 
organizzazioni candidate, di cui all'art. 4, comma 3 del presente               
Regolamento, il nominativo del rappresentante eletto per la propria             
categoria.                                                                      
Il Presidente dell'Agenzia dara' comunicazione dei risultati della              
selezione al Forum provinciale di Agenda 21 Locale, al fine di creare           
un collegamento tra il Comitato e le altre associazioni del                     
territorio, e di facilitare la possibilita' di interazione tra lo               
stesso e ogni istanza operante nella provincia di Ferrara nel campo             
della partecipazione dei cittadini alle politiche di governo locale.            
9. Fatte salve le responsabilita' penali di cui all'art. 76 del DPR             
445/00, all'accertamento della mendacita' della dichiarazione                   
attestante il dato associativo consegue la decadenza di diritto del             
componente eletto in ragione di essa e l'elezione del candidato                 
principale indicato nella lista proposta dalla ulteriore associazione           
o organizzazione, ovvero dalla aggregazione di associazioni o                   
organizzazioni, che abbia attestato la maggiore rappresentativita'              
relativa.                                                                       
Art. 6                                                                          
Incompatibilita' dei componenti del Comitato                                    
1. Non possono essere nominati quali componenti del Comitato coloro             
che presentino situazioni di conflitto di interessi o che                       
intrattengano rapporti di natura economica e/o professionale con                
l'Agenzia o con gli Enti gestori dei sevizi idrici e di gestione dei            
rifiuti presenti sul territorio della Regione.                                  
2. Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le condizioni           
di incompatibilita' previste dall'art.4 della L.R. 24/94 e le                   
condizioni di incompatibilita' previste dal comma 4 dell'art. 20                
della Legge 25/99.                                                              
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di elezione, i            
componenti del Comitato presentano al Presidente dell'Agenzia                   
apposita dichiarazione, resa con le modalita' e per gli effetti di              
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, a mezzo della quale attestano            
l'insussistenza ovvero l'intervenuta rimozione di cause ostative alla           
loro nomina.                                                                    
Art. 7                                                                          
Nomina dei rappresentanti e costituzione del Comitato                           
1. Concluse le procedure elettorali di cui all'art. 5 del presente              
Regolamento, nei trenta giorni successivi al ricevimento delle                  
dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 3, il Presidente dell'Agenzia            
provvede a costituire il Comitato, nominandone i componenti con                 
proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione           
Emilia-Romagna.                                                                 
Art. 8                                                                          
Funzionamento del Comitato                                                      
1. Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si                  
riunisce secondo il calendario da esso approvato.                               
2. Nella prima adunanza plenaria, convocata dal Presidente                      
dell'Agenzia, il Comitato procede ad eleggere, con scrutinio segreto            
ed a maggioranza, il Delegato al coordinamento.                                 
3. Il Delegato al coordinamento, procede alla convocazione del                  
Comitato, secondo il calendario di cui al comma 1, mediante avviso              
scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire                     
all'indirizzo indicato dal componente almeno cinque giorni prima                
della adunanza.                                                                 
4. In casi di necessita' ed urgenza, il Delegato provvede alla                  
convocazione dell'adunanza tramite telegramma da spedire almeno due             
giorni prima della data di adunanza, ovvero con trasmissione                    
telematica, nello stesso termine, dell'avviso all'indirizzo di posta            
elettronica (e-mail) eventualmente reso noto dai componenti.                    
5. Il Comitato puo' essere convocato in adunanza straordinaria, non             
inclusa nel calendario annuale di cui al primo comma, previa                    
richiesta motivata presentata per iscritto al Delegato da almeno un             
terzo dei componenti o dal Presidente dell'Agenzia.                             
6. Le sedute del Comitato sono valide, in prima convocazione, con la            
presenza di due terzi dei componenti, qualora non si raggiunga detto            
quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano               
presenti almeno la meta' piu' uno dei componenti.                               
7. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei                  
presenti. In caso di parita' prevale il voto del Delegato al                    
coordinamento, il quale provvede, in caso di impedimento e ove non              
sia stato nominato un vice, a designare, di volta in volta, un                  
componente che svolga le funzioni in sua vece.                                  
8. Il Delegato al coordinamento provvede altresi' a nominare, di                
volta in volta, un componente con funzioni di Segretario.                       
9. Le sedute del Comitato sono pubbliche. Alle sedute possono essere            
invitati senza diritto di voto il Presidente e il Direttore                     
dell'Agenzia o persone da loro delegate, l'Autorita' regionale per la           
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.                  
10. Le sedute del Comitato sono verbalizzate da uno dei componenti              
designato dal Delegato al coordinatore. I verbali delle sedute sono             
numerati e conservati presso l'Agenzia, cosi' come i pareri                     
espressi.                                                                       
11. Il Comitato puo' costituire al proprio interno un gruppo                    
ristretto di componenti che provveda all'attivita' organizzativa ed             
operativa dello stesso, in conformita' a quanto previsto al comma 3             
dell'art. 1 del presente Regolamento. Possono inoltre essere                    
costituiti, nell'ambito del Comitato, gruppi di lavoro con il compito           
di acquisire conoscenze o svolgere attivita' istruttorie per                    
l'approfondimento e la valutazione di particolari tematiche o                   
questioni afferenti le materie di competenza del Comitato medesimo.             
Il Comitato puo' inoltre partecipare ai lavori del Forum provinciale            
di Agenda 21 Locale e di ogni altra organizzazione che si occupi                
della partecipazione di cittadini e delle loro associazioni alle                
politiche di governo locale.                                                    
12. Tutti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3, lettera g) del                
presente Regolamento e ai sensi della lett. e) del comma 4 dell'art.            
24 della L.R. n. 25 del 1999 sono trasmessi all'Agenzia.                        
Art. 9                                                                          
Durata del Comitato e rieleggibilita' dei componenti                            
1. II Comitato consultivo degli utenti si rinnova ogni tre anni.                
2. I componenti del Comitato sono rieleggibili una sola volta.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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