COMUNICATO DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE
Avviso di avvenuta approvazione della modifica dell'art. 6 della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po 18/01 del 26 aprile 2001, disposta con deliberazione del C.I. 6/03 del 25 febbraio 2003
L'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile
comunica che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del
11/12/2003. e' stata approvata la modifica dell'art. 6 della
deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del
fiume Po 18/01 del 26 aprile 2001, disposta con deliberazione del
C.I. 6/03 del 25 febbraio 2003.
La modifica dell'art. 6 della deliberazione di C.I. 18/01, cosi' come
approvata con DPCM 30 giugno 2003, stabilisce quanto segue: "Per le
aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente
articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono
all'Autorita' di Bacino eventuali proposte di aggiornamento
dell'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a
pericolo"), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai
Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle norme tecniche di
attuazione del PAI medesimo.
I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma
precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di
adozione mediante affissione degli stessi all'Albo pretorio.
Fino alla data di pubblicazione dell'atto di adozione della variante
ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non
possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o
atti equivalenti, relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del
territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della
compatibilita' dell'intervento con le condizioni di dissesto,
effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea
documentazione tecnica. Di tale valutazione terra' conto il Comune
competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da
garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed
infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del
rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune da
altresi' comunicazione alla Regione.
Dalla data dell'1 ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto
alla pubblicazione dell'atto di adozione delle varianti di
adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare
le prescrizioni di cui all'art. 9 delle norme tecniche di
attuazione.
Entro il 30 giugno 2004, l'Autorita' di bacino provvede
all'aggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del
Comitato Istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10, delle
norme tecniche di attuazione del PAI, garantendone la pubblicita'
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'affissione
all'Albo pretorio dei Comuni interessati".
E' di seguito pubblicato il testo integrale del DPCM 30 giugno 2003.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003
Approvazione della "Modifica dell'art. 6 della deliberazione del
Comitato istituzionale n. 18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione
del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino
idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po" disposta dal Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino del Po, con deliberazione
6/03, nella riunione del 25 febbraio 2003"
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;
vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto l'art. 87 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
visto il DLgs 30 luglio 1999, n. 300;
visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;
vista la Legge, 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e
successive modificazioni ed integrazioni;
visti in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della
Legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di
approvazione dei piani di bacino nazionale;
visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della Legge 18 maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono
essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali;
visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, on. Altero
Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri dalla Legge 18 maggio 1989, n.
183, nonche' la presidenza del Consiglio dei Ministri per i servizi
tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo;
vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1989 recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po";
visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania",
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, relativo a "piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio";
visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante
"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in
materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da
calamita' naturali", convertito, con modificazioni dalla Legge 11
dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis,
relativo a "procedure per l'adozione dei progetti di piano
stralcio";
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio
2001, recante "Approvazione del Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico";
considerato che nella seduta del 20 febbraio 2003, il comitato
tecnico dell'Autorita' di Bacino del Po, recependo le osservazioni
delle Regioni interessate, ha espresso parere favorevole alla
modifica dell'art. 6 della deliberazione del Comitato istituzionale
18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per
l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo
nazionale del fiume Po";
vista la deliberazione 6/03 del 25 febbraio 2003, con la quale il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del Po ha disposto le
modifiche dell'art. 6 della deliberazione del Comitato istituzionale
18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per
l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo
nazionale del fiume Po";
decreta:
Art. 1
E' approvata la "Modifica dell'art. 6 della deliberazione del
Comitato istituzionale 18/01 del 26 aprile 2001, recante "Adozione
del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il Bacino
idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po" disposta dal Comitato
istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Po, con deliberazione
6/03, nella riunione del 25 febbraio 2003".
Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di
controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente
competenti.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 30 giugno 2003
per IL PRESIDENTE
Matteoli