REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2488

Assistenza extra ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione finanziamenti per l'anno 2003 alle Aziende USL

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli            
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in                   
particolare l'art. 8;                                                           
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi             
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";                           
- il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1991, recante              
"Schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti             
al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie             
correlate";                                                                     
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto            
di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei                 
servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e           
patologie correlate";                                                           
- il "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la              
lotta all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio               
1991, n. 375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940              
dell'8/7/1998 entrambe esecutive;                                               
- la deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999, n. 124 recante "Criteri           
per la riorganizzazione delle cure domiciliari", esecutiva;                     
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995, e             
la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, entrambe esecutive,             
relative all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati            
di AIDS e patologie correlate;                                                  
- la propria deliberazione n. 1516 del 2/8/2002 relativa                        
all'attivita' di assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS e              
patologie correlate;                                                            
- la delibera CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta                  
Ufficiale n. 60 del 13/3/2003, "Fondo sanitario nazionale 2002 -                
Parte corrente - Finanziamento interventi Legge 5 giugno 1990, n.               
135" che assegna alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro                   
2.965.727,78, per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS;                 
ritenuto di dover adottare i provvedimenti relativi all'assistenza              
extra ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:                               
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende USL, per             
l'assistenza domiciliare e presso strutture residenziali, erogata ai            
malati di AIDS nel 2002;                                                        
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate                
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                    
nell'anno 2003;                                                                 
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende USL:            
rette giornaliere, spese organizzative e gestionali, costi per                  
farmaci ed esami diagnostici sostenuti, mobilita' infraregionale,               
intensita' assistenziale sanitaria e sociale;                                   
- alle modalita' di erogazione dei fondi;                                       
dato atto che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ha              
provveduto a redigere le seguenti apposite tabelle, parti integranti            
della presente deliberazione, relative:                                         
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS           
residenti in Emilia-Romagna, sostenuti nel corso dell'anno 2002,                
(Allegato 1);                                                                   
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case           
alloggio e presso centri diurni, sostenuti nel corso dell'anno 2002,            
(Allegati 2 e 3);                                                               
dato atto che dalla rendicontazione si evince che sono state                    
considerate le spese sostenute dalle Aziende USL per l'assistenza di            
cittadini residenti nella nostra regione, presso strutture collocate            
al di fuori della regione Emilia-Romagna e precisamente quelle                  
elencate a margine dell'Allegato 2;                                             
considerato che le stesse tabelle sono state predisposte sulla base             
delle relazioni e rendicontazioni inviate dalle Aziende USL,                    
acquisite agli atti del Servizio Sanita' pubblica, dallo stesso                 
verificate per regolarita' contabile e congruita', e riepilogate                
nell'allegata tabella 4;                                                        
riscontrato come, per il corrente anno, le Aziende USL di questa                
regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato            
e altro privato sociale per la gestione dell'assistenza residenziale            
e che tali strutture, poste sul territorio regionale riportate                  
nell'apposito successivo prospetto, sono idonee al trattamento                  
socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate ed           
in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria           
deliberazione n. 564 dell'1 marzo 2000:                                         
Azienda USL  Associazione  N. posti letto  N. posti di                          
Convenzionata    ass.za diurna                                                  
Piacenza  "La ricerca"  9                                                       
Parma  "Betania"  9                                                             
Reggio Emilia  "CEIS" di  6                                                     
  Reggio Emilia                                                                 
Reggio Emilia  "La Collina"  3                                                  
Modena  "Casa S. Lazzaro"  7+7  2                                               
Citta' di Bologna  "ANLAIDS"  6  6                                              
Rimini  "Comunita' di  30  20                                                   
  S. Patrignano"                                                                
e che inoltre l'Azienda USL Citta' di Bologna gestisce un Centro                
diurno per persone HIV positive di 10 posti e che, pertanto,                    
l'offerta sul territorio regionale e' di complessivi 77 posti                   
residenziali e 38 semiresidenziali;                                             
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le                
Associazioni di volontariato e col privato sociale sono conformi a              
quanto previsto dall'Allegato B) del citato decreto del Ministero               
della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti del Servizio Sanita'              
pubblica, Direzione generale Sanita' e Politiche sociali;                       
dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le                  
strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di                   
soggetti provenienti da qualunque Azienda USL della regione e, in               
subordine, dalle altre regioni;                                                 
dato atto inoltre che:                                                          
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che              
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti                   
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le                  
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13                  
settembre 1991 recante: "Approvazione degli schemi tipo di                      
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a            
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate",                  
prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la             
retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia             
necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni                    
socio-sanitarie previste dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal           
caso, la retta per l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella               
stabilita per gli altri ospiti degli Enti ausiliari;                            
- le Aziende USL interessate sono autorizzate a stipulare, apposite             
convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato ed                      
organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari,             
iscritti nell'apposito Albo regionale, che gestiscono strutture                 
residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche), in specie             
nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per            
permettere l'intervento al domicilio del malato;                                
evidenziato come, per sostenere le attivita' di assistenza                      
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, sia                  
opportuno adeguare, per l'anno 2003, sulla base del tasso di                    
inflazione programmato (+1,4%), le rette medie giornaliere per                  
ciascuna giornata di assistenza;                                                
considerato che le rette medie giornaliere relative all'anno 2002               
ammontavano ad un importo pari a Euro 85,51 per giornata di                     
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio, Euro 50,42              
per giornata di assistenza presso centri diurni, Euro 56,99 per                 
giornata di assistenza domiciliare e che, sulla base del tasso di               
inflazione programmato, il valore viene determinato come segue:                 
- Euro 86,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza               
collettiva o casa alloggio;                                                     
- Euro 51,13 per ciascuna giornata di assistenza presso centri                  
diurni;                                                                         
- Euro 57,79 per ogni giornata di assistenza domiciliare;                       
atteso che, cosi' come stabilito con precedenti deliberazioni, per              
sostenere le spese organizzative e gestionali ed al fine di                     
consentire una migliore e piu' efficace pianificazione                          
dell'assistenza da parte delle Aziende USL della regione, appare                
necessario fornire un contributo giornaliero da erogare alle Aziende            
USL che accendono apposite convenzioni con il Privato sociale per               
l'assistenza ai malati di AIDS ed alle Aziende USL che attivano                 
l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;                                     
atteso inoltre che, come stabilito nella propria deliberazione                  
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito                 
specificato:                                                                    
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro                
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun              
paziente;                                                                       
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di             
ogni singola struttura, Euro 11,88 per i successivi posti fino a                
venti, e Euro 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di            
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;                     
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che                   
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di              
cui trattasi, le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale                  
contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto            
stabilito nelle relative convenzioni;                                           
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi                
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende USL                 
convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, cosi' come                
stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n. 100/SCPS/4 del              
28/1/1997 e dalla circolare della Direzione generale Sanita' e                  
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002               
"Regolamentazione della mobilita' sanitaria interregionale ed                   
infraregionale. Anno 2002", e sulla base delle rette giornaliere                
stabilite dalla presente deliberazione;                                         
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento           
provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e             
centri diurni secondo le prescrizioni previste;                                 
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti           
provenienti da altre Aziende USL verra' rimborsato alla Azienda USL             
che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro                 
diurno tramite la compensazione della mobilita' sanitaria, secondo              
quanto stabilito dalla citata circolare della Direzione generale                
Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del              
6/6/2002 e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della            
mobilita' sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle             
Regioni e delle Province autonome del 19/6/2003;                                
considerato inoltre che per quanto riguarda l'assistenza erogata                
presso il domicilio del paziente, compreso anche quella presso                  
Comunita' terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a                 
prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che nel caso in cui per             
un periodo superiore alla meta' delle giornate di effettiva                     
assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato -                 
prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia            
di giornate la retta verra' diminuita del 50%;                                  
ritenuto altresi' opportuno assegnare un finanziamento pari a Euro              
1.800.000,00 a titolo di sostegno alla spesa per farmaci                        
antiretrovirali ed esami erogati durante il periodo di assistenza               
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate; tale                 
finanziamento, ripartito proporzionalmente in base ai casi di AIDS              
prevalenti per Azienda USL di residenza al 31/12/2002, viene                    
corrisposto nella misura indicata nell'Allegato 5;                              
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono                
mantenute per l'anno 2003 le disposizioni richiamate nella propria              
deliberazione 2935/01 per la complessiva attivita' di assistenza                
extra-ospedaliera ai malati di AIDS;                                            
precisato che la tabella di cui all'Allegato 6 evidenzia che,                   
sottraendo dai fondi a disposizione delle Aziende USL per l'attivita'           
di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in                  
Emilia-Romagna per l'anno 2002 - indicati alla colonna B - i costi              
effettivamente sostenuti per tale attivita' in tale anno - indicati             
alla colonna C - risultano al 31/12/2002 per alcune Aziende dei                 
maggiori oneri e per altre Aziende dei residui, rispettivamente                 
specificati alle colonne D ed E;                                                
ritenuto opportuno assegnare per l'anno 2003 finanziamenti alle                 
Aziende USL nella stessa misura di quanto rendicontato per l'anno               
2002, tenendo peraltro conto delle pregresse disponibilita', nonche'            
dei maggiori oneri sostenuti nel 2002 da alcune di esse, come                   
specificato nelle colonne F e G della medesima tabella Allegato 6;              
considerato che le Aziende USL sono autorizzate, ai sensi del punto             
19) della deliberazione 2069/99, a trattenere i residui previsti al             
31/12/2003, specificati alla colonna H del citato Allegato 6, e ad              
utilizzarli - per il complesso dell'attivita' di assistenza                     
extra-ospedaliera ai malati di AIDS - anche per il prossimo anno;               
viste:                                                                          
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del             
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.              
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", cosi' come                   
modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 11 e dalla L.R. 20 ottobre           
2003, n. 21;                                                                    
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;                                              
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;                                              
- le LL.RR. 23 dicembre 2002, n. 38 e n. 39, ed in particolare la               
tabella H;                                                                      
- le LL.RR. 26 luglio 2003, n. 15 e n. 16;                                      
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 21 ed in particolare l'art. 6;                    
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.            
447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle                    
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
ritenuto altresi' che ricorrano tutte le condizioni previste dagli              
artt. 47, comma 2, e 49 della citata L.R. 40/01 e che, pertanto,                
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;                   
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal Direttore              
generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi              
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della propria              
deliberazione 447/03;                                                           
- del parere di regolarita' contabile espresso dalla Responsabile del           
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dr.ssa Amina Curti, ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01, nonche' della propria             
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si              
intendono integralmente riportate, le tabelle allegate e                        
contrassegnate dai numeri dall'1 al 6, i cui valori sono espressi in            
Euro, che sono tutte parte integrante e sostanziale del presente                
atto, i consuntivi finanziari per l'anno 2002 nonche' i costi                   
previsti per l'anno 2003 attinenti l'attivita' di assistenza                    
extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in Emilia-Romagna e le            
assegnazioni alle Aziende USL relative anche al finanziamento a                 
titolo di sostegno alla spesa per farmaci ed esami ai malati di AIDS,           
indicate nell'Allegato 7 e di seguito specificate:                              
Azienda USL  Euro                                                               
Piacenza  343.287,51                                                            
Parma  160.380,00                                                               
Reggio Emilia  619.211,85                                                       
Modena  948.530,64                                                              
Bologna Sud  74.340,00                                                          
Imola  97.716,67                                                                
Bologna Nord  59.040,00                                                         
Citta' di Bologna  1.089.608,45                                                 
Ferrara  211.324,74                                                             
Ravenna  481.532,65                                                             
Forli'  149.444,91                                                              
Cesena  141.189,14                                                              
Rimini  1.211.888,47                                                            
per complessivi Euro 5.587.495,03;                                              
2) di prendere atto delle convenzioni stipulate per l'anno 2003 dalle           
Aziende USL con le Associazioni di volontariato elencate in                     
premessa;                                                                       
3) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza               
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno           
2003 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:                   
- Euro 86,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza               
collettiva o casa alloggio;                                                     
- Euro 51,13 per ciascuna giornata di assistenza presso centri                  
diurni;                                                                         
- Euro 57,79 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;                   
4) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga                
attribuito alle Aziende USL, per l'attivita' di cui trattasi, un                
contributo per le spese organizzative e gestionali differenziato in             
base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della struttura dove la           
stessa e' erogata, come di seguito specificato:                                 
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro                
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun              
paziente;                                                                       
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di             
ogni singola struttura (sia in casa alloggio che in centro diurno),             
Euro 11,88 per i successivi posti fino a venti e Euro 10,33 per i               
posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e           
per ciascun posto convenzionato;                                                
5) di stabilire che i Comuni, ai sensi della L.R. n. 34 del                     
12/10/1998 e della propria deliberazione n. 564 dell'1/3/2000                   
esercitino la vigilanza ed il controllo sull'attivita' delle case               
alloggio con cui sono state accese le relative convenzioni, anche               
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98 gia'           
citata;                                                                         
6) di affidare alle Aziende USL in parola il calcolo delle somme                
necessarie alla liquidazione delle strutture convenzionate tenendo              
conto della effettiva occupazione dei posti letto, ovvero della non             
disponibilita' degli stessi durante il periodo di assenza motivata              
del soggetto degente, verificando e convalidando le motivazioni                 
addotte dalle relative strutture convenzionate;                                 
7) di stabilire che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della gia'             
citata deliberazione regionale 564/00, possa disporre controlli e               
verifiche sull'attivita' svolta, dandone comunicazione al Comune,               
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98;               
8) di determinare che le Aziende USL, secondo le modalita' e le                 
periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione a             
favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative                      
convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di                  
apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente alle            
prestazioni effettivamente erogate;                                             
9) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a                
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende              
USL convenzionate tramite fatturazione diretta, cosi' come stabilito            
dalla nota del Ministero della Sanita' n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997 e            
dalla richiamata circolare della Direzione generale Sanita' e                   
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 e             
sulla base delle rette stabilite nella presente deliberazione;                  
10) di dare atto che le medesime Aziende USL sono autorizzate, ai               
sensi del punto 19) della deliberazione 2069/99, a trattenere i                 
residui previsti al 31/12/2003, specificati alla colonna H del citato           
Allegato 6, e ad utilizzarli - per il complesso dell'attivita' di               
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS - per l'anno                     
successivo, per le motivazioni riportate in premessa;                           
11) di impegnare la complessiva somma di Euro 5.587.495,03                      
corrispondente all'assegnazione, per l'anno 2003, alle Aziende USL              
della Regione per il finanziamento di quanto specificato al                     
precedente punto 1), registrandola al numero di impegno 5715  sul               
Capitolo 51783 "Interventi per il trattamento domiciliare dei                   
soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di interventi                
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2,           
Legge 5 giugno 1990, n. 135) Mezzi statali" - UPB 1.5.1.2.18220 - del           
bilancio regionale dell'esercizio 2003 che presenta la necessaria               
disponibilita';                                                                 
12) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore               
delle Aziende USL specificate al precedente punto 1) provvedera' con            
proprio atto formale ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonche'             
della propria deliberazione 447/03 anche nel rispetto dell'art. 6               
della L.R. 20/10/2003, n. 21, il Dirigente competente ad avvenuta               
esecutivita' del presente atto;                                                 
13) di determinare che le Aziende USL che svolgono l'attivita' di               
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell'anno 2003                   
provvedano, entro il mese di marzo 2004, ad inviare alla Direzione              
generale Sanita' e Politiche sociali della Regione la specifica                 
rendicontazione e relazione  per documentare analiticamente                     
l'assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri                
diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2003.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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