DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2488
Assistenza extra ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione finanziamenti per l'anno 2003 alle Aziende USL
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in
particolare l'art. 8;
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1991, recante
"Schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti
al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto
di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei
servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e
patologie correlate";
- il "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la
lotta all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio
1991, n. 375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940
dell'8/7/1998 entrambe esecutive;
- la deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999, n. 124 recante "Criteri
per la riorganizzazione delle cure domiciliari", esecutiva;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995, e
la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, entrambe esecutive,
relative all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati
di AIDS e patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 1516 del 2/8/2002 relativa
all'attivita' di assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS e
patologie correlate;
- la delibera CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13/3/2003, "Fondo sanitario nazionale 2002 -
Parte corrente - Finanziamento interventi Legge 5 giugno 1990, n.
135" che assegna alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro
2.965.727,78, per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS;
ritenuto di dover adottare i provvedimenti relativi all'assistenza
extra ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende USL, per
l'assistenza domiciliare e presso strutture residenziali, erogata ai
malati di AIDS nel 2002;
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
nell'anno 2003;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende USL:
rette giornaliere, spese organizzative e gestionali, costi per
farmaci ed esami diagnostici sostenuti, mobilita' infraregionale,
intensita' assistenziale sanitaria e sociale;
- alle modalita' di erogazione dei fondi;
dato atto che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ha
provveduto a redigere le seguenti apposite tabelle, parti integranti
della presente deliberazione, relative:
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS
residenti in Emilia-Romagna, sostenuti nel corso dell'anno 2002,
(Allegato 1);
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case
alloggio e presso centri diurni, sostenuti nel corso dell'anno 2002,
(Allegati 2 e 3);
dato atto che dalla rendicontazione si evince che sono state
considerate le spese sostenute dalle Aziende USL per l'assistenza di
cittadini residenti nella nostra regione, presso strutture collocate
al di fuori della regione Emilia-Romagna e precisamente quelle
elencate a margine dell'Allegato 2;
considerato che le stesse tabelle sono state predisposte sulla base
delle relazioni e rendicontazioni inviate dalle Aziende USL,
acquisite agli atti del Servizio Sanita' pubblica, dallo stesso
verificate per regolarita' contabile e congruita', e riepilogate
nell'allegata tabella 4;
riscontrato come, per il corrente anno, le Aziende USL di questa
regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato
e altro privato sociale per la gestione dell'assistenza residenziale
e che tali strutture, poste sul territorio regionale riportate
nell'apposito successivo prospetto, sono idonee al trattamento
socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate ed
in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria
deliberazione n. 564 dell'1 marzo 2000:
Azienda USL Associazione N. posti letto N. posti di
Convenzionata ass.za diurna
Piacenza "La ricerca" 9
Parma "Betania" 9
Reggio Emilia "CEIS" di 6
Reggio Emilia
Reggio Emilia "La Collina" 3
Modena "Casa S. Lazzaro" 7+7 2
Citta' di Bologna "ANLAIDS" 6 6
Rimini "Comunita' di 30 20
S. Patrignano"
e che inoltre l'Azienda USL Citta' di Bologna gestisce un Centro
diurno per persone HIV positive di 10 posti e che, pertanto,
l'offerta sul territorio regionale e' di complessivi 77 posti
residenziali e 38 semiresidenziali;
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le
Associazioni di volontariato e col privato sociale sono conformi a
quanto previsto dall'Allegato B) del citato decreto del Ministero
della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti del Servizio Sanita'
pubblica, Direzione generale Sanita' e Politiche sociali;
dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le
strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di
soggetti provenienti da qualunque Azienda USL della regione e, in
subordine, dalle altre regioni;
dato atto inoltre che:
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13
settembre 1991 recante: "Approvazione degli schemi tipo di
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate",
prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la
retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia
necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni
socio-sanitarie previste dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal
caso, la retta per l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella
stabilita per gli altri ospiti degli Enti ausiliari;
- le Aziende USL interessate sono autorizzate a stipulare, apposite
convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato ed
organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari,
iscritti nell'apposito Albo regionale, che gestiscono strutture
residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche), in specie
nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per
permettere l'intervento al domicilio del malato;
evidenziato come, per sostenere le attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, sia
opportuno adeguare, per l'anno 2003, sulla base del tasso di
inflazione programmato (+1,4%), le rette medie giornaliere per
ciascuna giornata di assistenza;
considerato che le rette medie giornaliere relative all'anno 2002
ammontavano ad un importo pari a Euro 85,51 per giornata di
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio, Euro 50,42
per giornata di assistenza presso centri diurni, Euro 56,99 per
giornata di assistenza domiciliare e che, sulla base del tasso di
inflazione programmato, il valore viene determinato come segue:
- Euro 86,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza
collettiva o casa alloggio;
- Euro 51,13 per ciascuna giornata di assistenza presso centri
diurni;
- Euro 57,79 per ogni giornata di assistenza domiciliare;
atteso che, cosi' come stabilito con precedenti deliberazioni, per
sostenere le spese organizzative e gestionali ed al fine di
consentire una migliore e piu' efficace pianificazione
dell'assistenza da parte delle Aziende USL della regione, appare
necessario fornire un contributo giornaliero da erogare alle Aziende
USL che accendono apposite convenzioni con il Privato sociale per
l'assistenza ai malati di AIDS ed alle Aziende USL che attivano
l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;
atteso inoltre che, come stabilito nella propria deliberazione
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito
specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun
paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di
ogni singola struttura, Euro 11,88 per i successivi posti fino a
venti, e Euro 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di
cui trattasi, le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale
contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto
stabilito nelle relative convenzioni;
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende USL
convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, cosi' come
stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n. 100/SCPS/4 del
28/1/1997 e dalla circolare della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002
"Regolamentazione della mobilita' sanitaria interregionale ed
infraregionale. Anno 2002", e sulla base delle rette giornaliere
stabilite dalla presente deliberazione;
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento
provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e
centri diurni secondo le prescrizioni previste;
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti
provenienti da altre Aziende USL verra' rimborsato alla Azienda USL
che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro
diurno tramite la compensazione della mobilita' sanitaria, secondo
quanto stabilito dalla citata circolare della Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del
6/6/2002 e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della
mobilita' sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome del 19/6/2003;
considerato inoltre che per quanto riguarda l'assistenza erogata
presso il domicilio del paziente, compreso anche quella presso
Comunita' terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a
prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che nel caso in cui per
un periodo superiore alla meta' delle giornate di effettiva
assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato -
prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia
di giornate la retta verra' diminuita del 50%;
ritenuto altresi' opportuno assegnare un finanziamento pari a Euro
1.800.000,00 a titolo di sostegno alla spesa per farmaci
antiretrovirali ed esami erogati durante il periodo di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate; tale
finanziamento, ripartito proporzionalmente in base ai casi di AIDS
prevalenti per Azienda USL di residenza al 31/12/2002, viene
corrisposto nella misura indicata nell'Allegato 5;
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono
mantenute per l'anno 2003 le disposizioni richiamate nella propria
deliberazione 2935/01 per la complessiva attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS;
precisato che la tabella di cui all'Allegato 6 evidenzia che,
sottraendo dai fondi a disposizione delle Aziende USL per l'attivita'
di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in
Emilia-Romagna per l'anno 2002 - indicati alla colonna B - i costi
effettivamente sostenuti per tale attivita' in tale anno - indicati
alla colonna C - risultano al 31/12/2002 per alcune Aziende dei
maggiori oneri e per altre Aziende dei residui, rispettivamente
specificati alle colonne D ed E;
ritenuto opportuno assegnare per l'anno 2003 finanziamenti alle
Aziende USL nella stessa misura di quanto rendicontato per l'anno
2002, tenendo peraltro conto delle pregresse disponibilita', nonche'
dei maggiori oneri sostenuti nel 2002 da alcune di esse, come
specificato nelle colonne F e G della medesima tabella Allegato 6;
considerato che le Aziende USL sono autorizzate, ai sensi del punto
19) della deliberazione 2069/99, a trattenere i residui previsti al
31/12/2003, specificati alla colonna H del citato Allegato 6, e ad
utilizzarli - per il complesso dell'attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS - anche per il prossimo anno;
viste:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", cosi' come
modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 11 e dalla L.R. 20 ottobre
2003, n. 21;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
- le LL.RR. 23 dicembre 2002, n. 38 e n. 39, ed in particolare la
tabella H;
- le LL.RR. 26 luglio 2003, n. 15 e n. 16;
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 21 ed in particolare l'art. 6;
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.
447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
ritenuto altresi' che ricorrano tutte le condizioni previste dagli
artt. 47, comma 2, e 49 della citata L.R. 40/01 e che, pertanto,
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della propria
deliberazione 447/03;
- del parere di regolarita' contabile espresso dalla Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dr.ssa Amina Curti, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01, nonche' della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si
intendono integralmente riportate, le tabelle allegate e
contrassegnate dai numeri dall'1 al 6, i cui valori sono espressi in
Euro, che sono tutte parte integrante e sostanziale del presente
atto, i consuntivi finanziari per l'anno 2002 nonche' i costi
previsti per l'anno 2003 attinenti l'attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in Emilia-Romagna e le
assegnazioni alle Aziende USL relative anche al finanziamento a
titolo di sostegno alla spesa per farmaci ed esami ai malati di AIDS,
indicate nell'Allegato 7 e di seguito specificate:
Azienda USL Euro
Piacenza 343.287,51
Parma 160.380,00
Reggio Emilia 619.211,85
Modena 948.530,64
Bologna Sud 74.340,00
Imola 97.716,67
Bologna Nord 59.040,00
Citta' di Bologna 1.089.608,45
Ferrara 211.324,74
Ravenna 481.532,65
Forli' 149.444,91
Cesena 141.189,14
Rimini 1.211.888,47
per complessivi Euro 5.587.495,03;
2) di prendere atto delle convenzioni stipulate per l'anno 2003 dalle
Aziende USL con le Associazioni di volontariato elencate in
premessa;
3) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno
2003 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:
- Euro 86,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza
collettiva o casa alloggio;
- Euro 51,13 per ciascuna giornata di assistenza presso centri
diurni;
- Euro 57,79 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
4) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga
attribuito alle Aziende USL, per l'attivita' di cui trattasi, un
contributo per le spese organizzative e gestionali differenziato in
base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della struttura dove la
stessa e' erogata, come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun
paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di
ogni singola struttura (sia in casa alloggio che in centro diurno),
Euro 11,88 per i successivi posti fino a venti e Euro 10,33 per i
posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e
per ciascun posto convenzionato;
5) di stabilire che i Comuni, ai sensi della L.R. n. 34 del
12/10/1998 e della propria deliberazione n. 564 dell'1/3/2000
esercitino la vigilanza ed il controllo sull'attivita' delle case
alloggio con cui sono state accese le relative convenzioni, anche
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98 gia'
citata;
6) di affidare alle Aziende USL in parola il calcolo delle somme
necessarie alla liquidazione delle strutture convenzionate tenendo
conto della effettiva occupazione dei posti letto, ovvero della non
disponibilita' degli stessi durante il periodo di assenza motivata
del soggetto degente, verificando e convalidando le motivazioni
addotte dalle relative strutture convenzionate;
7) di stabilire che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della gia'
citata deliberazione regionale 564/00, possa disporre controlli e
verifiche sull'attivita' svolta, dandone comunicazione al Comune,
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98;
8) di determinare che le Aziende USL, secondo le modalita' e le
periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione a
favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative
convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di
apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente alle
prestazioni effettivamente erogate;
9) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende
USL convenzionate tramite fatturazione diretta, cosi' come stabilito
dalla nota del Ministero della Sanita' n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997 e
dalla richiamata circolare della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 e
sulla base delle rette stabilite nella presente deliberazione;
10) di dare atto che le medesime Aziende USL sono autorizzate, ai
sensi del punto 19) della deliberazione 2069/99, a trattenere i
residui previsti al 31/12/2003, specificati alla colonna H del citato
Allegato 6, e ad utilizzarli - per il complesso dell'attivita' di
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS - per l'anno
successivo, per le motivazioni riportate in premessa;
11) di impegnare la complessiva somma di Euro 5.587.495,03
corrispondente all'assegnazione, per l'anno 2003, alle Aziende USL
della Regione per il finanziamento di quanto specificato al
precedente punto 1), registrandola al numero di impegno 5715 sul
Capitolo 51783 "Interventi per il trattamento domiciliare dei
soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2,
Legge 5 giugno 1990, n. 135) Mezzi statali" - UPB 1.5.1.2.18220 - del
bilancio regionale dell'esercizio 2003 che presenta la necessaria
disponibilita';
12) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore
delle Aziende USL specificate al precedente punto 1) provvedera' con
proprio atto formale ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonche'
della propria deliberazione 447/03 anche nel rispetto dell'art. 6
della L.R. 20/10/2003, n. 21, il Dirigente competente ad avvenuta
esecutivita' del presente atto;
13) di determinare che le Aziende USL che svolgono l'attivita' di
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell'anno 2003
provvedano, entro il mese di marzo 2004, ad inviare alla Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali della Regione la specifica
rendicontazione e relazione per documentare analiticamente
l'assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri
diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2003.
(segue allegato fotografato)