DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2003, n. 1171
Approvazione dell'inventario dei beni immobili di proprieta' dello IACP, ora ACER di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 24/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che ha riordinato in
modo organico la materia dell'edilizia residenziale pubblica;
- in particolare gli articoli 40 e 49 della medesima legge che hanno
disciplinato, rispettivamente, la trasformazione degli Istituti
autonomi case popolari in enti pubblici economici, ora denominati
Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) e le modalita' di trasferimento
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli IACP ai Comuni
territorialmente competenti;
premesso che:
- ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 49 della L.R.
24/01, spetta alla Giunta regionale l'approvazione degli inventari
dei beni immobili di proprieta' degli IACP, predisposti dai Consigli
di amministrazione delle attuali ACER;
- lo stesso art. 49, nel disciplinare la formazione ed approvazione
dell'inventario nonche' l'iter per il successivo passaggio del
patrimonio di erp ai Comuni, stabilisce che nell'inventario devono
essere distinti:
a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e
pertinenze;
b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla
precedente lett. a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi
afferenti agli stessi;
c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la
sede dell'Ente;
richiamata la Circolare esplicativa regionale del 7 marzo 2002, prot.
n. 4678, con la quale sono state fornite alle attuali ACER,
indicazioni relativamente alla definizione del patrimonio di erp;
dato atto:
- della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ACER di
Reggio Emilia del 23/4/2002, n. 4, prot. n. 4252 Reg. n. 52
concernente l'approvazione dell'inventario dei beni immobili di
proprieta' dello IACP alla data di entrata in vigore della L.R. 24/01
e dei relativi elenchi redatti ai sensi dell'articolo 49;
- della nota dell'ACER di Reggio Emilia del 30/4/2002, prot. n. 4552
relativa alla trasmissione della citata delibera e dell'inventario
trattenuta agli atti del competente servizio;
- del predetto inventario che risulta cosi' composto:
a) elenco contenente il patrimonio immobiliare alla data del 24
agosto 2001, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) e
l'individuazione dei diritti e dei rapporti attivi e passivi
afferenti il patrimonio stesso ai sensi della lett. b) del citato
art. 49, da trasferire ai Comuni;
b) elenco contenente il restante patrimonio immobiliare alla data del
24 agosto 2001, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c);
considerato che l'istruttoria della documentazione sopra citata ha
reso necessario procedere ad una richiesta di chiarimenti,
formalizzata con nota assessorile n. 10809 del 24/5/2002 e successiva
nota del Servizio Politiche abitative prot. n. 12591 del 13/6/2002,
relative, in particolare, all'ammontare dei mutui gravanti sugli
alloggi da trasferire ai Comuni ed ai criteri utilizzati per la
redazione dell'inventario dei beni patrimoniali che restano in
proprieta' dell'ACER di Reggio Emilia, circa le modalita' di
acquisizione e di realizzazione degli stessi come da circolare
regionale sopra citata;
considerato altresi' che l'ACER di Reggio Emilia con nota prot. 7404
dell'8/7/2002, ha fornito, in via preliminare, alcune delucidazioni
ed elementi integrativi di giudizio in merito a quanto richiesto, in
particolare, alla questione dei residui debiti dei mutui gravanti sui
beni immobili da trasferire ai Comuni, precisando che l'ammontare e'
riferito ai rispettivi fabbricati nella loro globalita' in quanto
indivisi e non facilmente frazionabili, sollevando anche il problema
della copertura delle rate residue dei mutui inerenti le unita'
immobiliari alienate. Con la medesima nota l'ACER ha rinviato ad un
successivo incontro con l'Assessore regionale l'approfondimento ed il
chiarimento di altre questioni eccepite dall'Amministrazione
regionale, in particolare, la destinazione del patrimonio in
locazione permanente compreso nell'allegato di cui alla lettera c)
dell'art. 49 della L.R. 24/01;
preso atto:
- che il Consiglio di amministrazione dell'ACER di Reggio Emilia, in
considerazione degli incontri e del carteggio intervenuti
sull'argomento con l'Amministrazione regionale, ha ritenuto, con
delibera del 4/9/2002,n. 2, prot. n. 8868, Reg. n. 97, di dovere
modificare la precedente deliberazione n. 4 del 23/4/2002 ed i
relativi elenchi costitutivi dell'inventario, il tutto trasmesso con
nota del 20/9/2002, prot. n. 9583;
- che tali modifiche riguardano sostanzialmente lo stralcio degli
alloggi di edilizia permanente dall'elenco del patrimonio che resta
nella proprieta' dell'ACER (lett. c) e l'inserimento dei medesimi
nell'elenco del patrimonio da trasferire ai Comuni di pertinenza
(lett. a);
- della nota del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
dell'ACER di Reggio Emilia, del 12/9/2002, agli atti del Servizio
Politiche abitative, con la quale si conferma l'adeguatezza della
soluzione prospettata in merito al trasferimento ai Comuni degli
immobili in locazione permanente;
richiamata la Circolare regionale dell'8/10/2002, prot. n. 20369,
inerente le modalita' di copertura degli oneri finanziari gravanti
sugli alloggi di erp, con particolare riguardo alle unita'
immobiliari oggetto di alienazione;
dato atto che la sopra citata circolare ha fornito indicazioni per la
copertura della quota parte delle rate dei mutui afferenti gli
alloggi di erp alienati o in corso di alienazione, attingendo, dalle
disponibilita' dei rientri vincolati e non vincolati della Gestione
speciale di cui all'art. 25 della Legge 513/77;
ritenuto, per quanto sopra valutato, di chiarire che, in base a
quanto stabilito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 49 della L.R.
24/01, ai Comuni territorialmente pertinenti sono da trasferirsi
soltanto i mutui gravanti sulle unita' immobiliari oggetto di
trasferimento;
considerato che dal riesame complessivo di tutta la documentazione,
agli atti del Servizio Politiche abitative, e' scaturita la
necessita' di acquisire ulteriori precisazioni ed elementi
integrativi di giudizio mediante incontri tenutisi tra
l'Amministrazione regionale e l'ACER, aventi ad oggetto
l'approfondimento dei criteri relativi alla redazione dell'elenco del
patrimonio che resta nella proprieta' dell'ACER, in conformita' della
Circolare regionale del 7/3/2002, prot. n. 4678;
dato atto che in seguito ai suddetti incontri, l'ACER ha ritenuto di
modificare la propria precedente deliberazione n. 2 del 4/9/2002, al
fine di rendere piu' chiara la situazione patrimoniale descritta
negli elenchi, dando atto che le modifiche sono di carattere
puramente formale;
richiamati pertanto:
- la delibera del CdA n. 2 ordine del giorno del 18/3/2003, reg. n.
24, prot. n. 3144, con la quale l'ACER di Reggio Emilia ha approvato
la modifica alla precedente deliberazione n. 2 del 4/9/2002;
- gli elenchi dell'inventario, corredati alla suddetta delibera;
- la nota prot. n. 4167 del 4/4/2003 con cui e' stata trasmessa alla
Regione, la documentazione sopracitata;
considerato:
- che la delibera del CdA dell'ACER di Reggio Emilia 2/03 ed i
relativi elenchi costitutivi dell'inventario patrimoniale sono stati
redatti in ottemperanza delle disposizioni regionali cosi' come
richiamate nella medesima delibera;
- che tuttavia l'elenco degli alloggi di erp da trasferire ai Comuni
non riporta, in calce agli immobili, le descrizioni delle relative
parti comuni degli edifici e pertinenze cosi' come prescritto dalla
lett. a) del comma 1 dell'art. 49 e pertanto si rende necessario
precisare che dette parti comuni e pertinenze devono essere
ricomprese nei trasferimenti;
- che occorre chiarire, con riferimento a quanto contenuto a pag. 1
dell'elenco di cui alla lett. c), relativamente al palazzo Baccarini,
sito nel comune di Campagnola Emilia, destinato alla realizzazione di
n. 7 alloggi in locazione permanente e a n. 3 alloggi di edilizia
sovvenzionata e all'intervento da realizzarsi nell'ex scuola
descritta a pag. 2 del medesimo elenco, sita nel comune di
Casalgrande e all'intervento relativo al Piano di recupero stranieri,
nel Comune di Reggio Emilia, descritto nella nota di pag. 39, che,
una volta ultimati detti interventi, gli alloggi e le relative
pertinenze e parti comuni, realizzati in attuazione di programmi di
erp, dovranno passare in proprieta' ai Comuni di pertinenza;
- che occorre chiarire la destinazione delle aree elencate
nell'"Inventario Patrimoniale Aree ai sensi dell'art. 49, L.R. n. 24
dell'8/8/2001", con particolare riguardo a quelle interessate da
programmi di realizzazione di patrimonio di erp;
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato, di procedere
all'approvazione degli inventari secondo quanto disposto dal comma 1
dell'art. 49 della L.R. 24/01;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale della Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', dr. Roberto Raffaelli ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore Programmazione territoriale. Politiche
abitative. Riqualificazione urbana, Pier Antonio Rivola;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L.R. 24/01,
per i motivi esposti in narrativa, con i chiarimenti di cui alle
premesse e con le precisazioni di cui ai punti seguenti, l'inventario
dei beni immobili di proprieta' dell'ex IACP di Reggio Emilia, alla
data dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, adottato
con delibera del CdA n. 2 del 18/3/2003, corredata dei relativi
elenchi, modificativa delle precedenti delibere del CdA n. 4 del
23/4/2002 e n. 2 del 4/9/2002 e relativi elenchi corredati;
2) di precisare che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 49
della L.R. 24/01, l'individuazione dei rapporti passivi afferenti gli
immobili da trasferire ai Comuni territorialmente competenti,
riguarda esclusivamente le unita' immobiliari da trasferire; pertanto
gli importi per mutui residui indicati in calce agli edifici di cui
all'elenco della lettera a), andranno rideterminati al momento
dell'effettivo trasferimento a ciascun Comune degli alloggi di
pertinenza del Comune stesso, tenendo conto della quota attinente al
patrimonio trasferendo e dedotte le quote relative al periodo
intercorrente tra la data del 24 agosto 2001 e quella dell'effettivo
trasferimento;
3) di precisare che, in base al principio di cui alla lett. b) del
comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24/01, dovra' essere unificata in capo
ai Comuni anche la titolarita' del patrimonio di erp, compreso le
aree ad esso destinate, ultimato dopo l'entrata in vigore della legge
regionale stessa;
4) di chiarire pertanto che le aree elencate nell'"Inventario
Patrimoniale Aree ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 24 dell'8/8/2001" ed
i relativi interventi di programmi di erp, una volta realizzati
dall'ACER in quanto soggetto attuatore ai sensi dell'art. 51 della
L.R. 24/01, sono soggetti al trasferimento ai Comuni territorialmente
pertinenti. Le aree descritte alle pagg. 6 e 11, rispettivamente site
nei comuni di Ligonghio e Toano, restano nella proprieta' dell'ACER.
Le aree elencate a pag. 8, site nel comune di Reggio Emilia,
destinate a programmi di interventi di erp, sono trasferite insieme
al patrimonio realizzato al Comune medesimo;
5) di specificare che l'elenco degli alloggi di erp da trasferire ai
Comuni deve intendersi comprensivo delle relative parti comuni degli
edifici e pertinenze cosi' come prescritto dalla lett. a) del comma 1
dell'art. 49;
6) di chiarire, con riferimento a quanto contenuto a pag. 1
dell'elenco di cui alla lett. c), relativamente al palazzo Baccarini,
sito nel comune di Campagnola Emilia, destinato alla realizzazione di
n. 7 alloggi in locazione permanente e a n. 3 alloggi di edilizia
sovvenzionata e all'intervento da realizzarsi nell'ex scuola
descritta a pag. 2 del medesimo elenco, sita nel comune di
Casalgrande e all'intervento relativo al Piano di recupero stranieri
nel Comune di Reggio Emilia, descritto nella nota di pag. 39, che,
una volta ultimati detti interventi, gli alloggi e le relative
pertinenze e parti comuni, realizzati in attuazione di programmi di
erp, dovranno passare in proprieta' ai Comuni di pertinenza;
7) di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
8) di impegnare l'ACER di Reggio Emilia a trasmettere a ciascun
Comune territorialmente competente, entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, l'elenco del patrimonio di erp da trasferire e
l'elenco del patrimonio che resta nella proprieta' dell'ACER.